Colpo gobbo: rubata una Lancia Thema-Ferrari. Valore alto, dimezzato dalla dogana: si dimezza anche l’indennizzo

Esemplare elegante e potente, capace di affascinare un cultore opta per l’importazione dalla Germania. Ma quel passaggio si rivela decisivo I danni subiti, segnalati dalla dogana, spingono il collegio arbitrale a riconoscere un indennizzo che è la metà di quello previsto da contratto. Superato, così, il valore riconosciuto alla vettura e testimoniato anche dalle riviste specializzate.

Copertura fino a 50 milioni di vecchie lire. Come garanzia contro l’ipotesi del furto. Ma, una volta ‘sparita’ l’automobile – importata dalla Germania –, la decisione del collegio arbitrale sull’indennizzo – per superare lo scontro tra i periti delle parti –, dimezzato rispetto alla cifra originaria, non può essere messo in discussione perché da considerare come legittima «rappresentazione della realtà» Cassazione, sentenza numero 11269, Prima sezione Civile, depositata oggi . Come da dogana. Prima la beffa del furto, poi il danno della copertura assicurativa dimezzata. A vivere la disavventura un amante delle belle automobili, che piazza il ‘colpo’ con l’importazione, dalla Germania, della mitica Lancia Thema-Ferrari, ammiraglia potente e di lusso, e poi garantisce il proprio ‘gioiello’ con una polizza da 50 milioni di lire contro l’ipotesi del furto. Proprio la quantificazione dell’indennizzo diventa casus belli i periti delle parti non trovano un punto d’incontro, e il collegio arbitrale, nominato ad hoc, stabilisce un ‘risarcimento’ di poco meno di 25 milioni di lire. Cifra assolutamente inaccettabile, secondo il proprietario dell’automobile, che difatti si rivolge alla giustizia, ottenendo però risposte negative sia in primo che in secondo grado viene riconfermata la legittimità della decisione del collegio arbitrale. Realistica la valutazione considerata, ossia quella attribuita dalla dogana alla vettura al momento dell’importazione. Dal mercato alla strada. Sul tasto dell’effettivo valore del modello Lancia Thema-Ferrari, però, continua a battere il proprietario proprio questo elemento diventa centrale nel ricorso proposto in Cassazione. Non a caso, la linea del legale ribadisce che l’indennizzo è stato liquidato «in misura iniqua, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà», perché è stato «considerato soltanto il valore stimato dalla dogana e non il valore iniziale dell’auto», confermato, secondo il proprietario, anche dalla quotazione offerta dalle «riviste specializzate». Ma esiste un nodo da sciogliere, secondo i giudici, quello relativo all’inquadramento del lodo esso è «irrituale», quindi non impugnabile per presunti errori «nella valutazione dei prezzi di mercato». Tale visione si attaglia alla vicenda in esame difatti, il proprietario dell’automobile rubata si lamenta della «stima del prezzo». Ma, comunque, tale ‘stima’, sottolineano i giudici, è da considerare fondata perché il «valore iniziale» della vettura è stato «ridotto» a causa dei «danni riportati al momento dell’importazione in Italia». Decisivo, quindi, il passaggio dal mercato alla strada già i primi metri si sono rivelati fatali Ecco perché il quantum stabilito dal lodo arbitrale è da condividere in toto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 giugno – 5 luglio 2012, numero 11269 Presidente Carnevale – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo La controversia riguarda una vettura Lancia “Thema Ferrari” acquistata da D.R. e assicurata contro il furto presso la Fondiaria Assicurazioni spa per £. 50 milioni l’ auto fu rubata da ignoti il 28 luglio 1991 sorse un disaccordo tra i periti nominati dalle parti sull’indennizzo da liquidare fu nominato un collegio arbitrale che, decisione in data 10 dicembre 1993, determinò l’indennizzo in £. 24.300, al netto dello scoperto assicurativo. Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta dal R. nei confronti della Fondiaria Assicurazioni per 1’annullamento della predetta decisione arbitrale e la condanna della convenuta al pagamento dell’importo corrispondente al maggiore valore richiesto £. 50 milioni . L’attore soccombente ha proposto appello lamentando che il tribunale aveva tenuto conto soltanto del valore che la Dogana aveva attribuito all’auto al momento dell’importazione dalla Germania, che però non corrispondeva al prezzo di mercato che si poteva desumere dalla consultazione di riviste specializzate. La Corte di appello di Napoli, con sentenza 8 marzo 2005, ha rigettato il gravame, ritenendo che l’impugnazione per nullità del lodo era ammessa solo per errori “in procedendo” o “in iudicando” e non per errori di fatto che non ricorrevano le condizioni previste dall’articolo 829 c.p.c. per la proposizione del gravame che comunque la valutazione del prezzo non era iniqua né contraddittoria e il R. non aveva offerto prova documentale di un valore maggiore. Il R. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Fondiaria Assicurazioni non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Nel primo motive si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 829 c.p.c. nonché 1427, 1428 e 1429 c.c. articolo 360 numero 3 c.p.c. , imputandosi alla sentenza impugnata di avere liquidato l’indennizzo in misura iniqua, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, avendo considerato soltanto il valore stimato dalla Dogana e non il valore iniziale dell’auto. La sentenza impugnata, nell’esaminare quella proposta alla stregua di una impugnazione per nullità, ai sensi degli articolo 827 segg. c.p.c., diretta in quanto tale a far valere errori “in procedendo” o “in iudicando”, ha implicitamente qualificato il lodo come rituale, anziché irrituale, e in tale ultimo senso l’hanno qualificato sia la parte convenuta la Fondiaria Assicurazioni nel giudizio di primo grado sia la stessa parte attrice, la quale ha correttamente proposto l’impugnazione nei modi ordinari, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. E’ un errore di diritto che però non ha inciso negativamente sulla decisione finale ed è, quindi, innocuo. Il motivo è infondato. Il lodo irrituale, com’è noto è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare la manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, come l’errore essenziale e riconoscibile , la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti e degli arbitri, mentre non rileva nè l’erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale né l’errore di giudizio o di apprezzamento nella interpretazione degli elementi anche probatori acquisiti o nella valutazione dei prezzi di mercato v. Cass. numero 7564/2003, numero 18577/2004, numero 22374/2006, numero 29772/2008, numero 25268/2009 . Ciò di cui il ricorrente si duole è proprio la stima del prezzo dell’auto, ritenuto troppo basso, perché fondata sulla considerazione del solo valore attribuita all’auto dalla Dogana e non del suo valore iniziale. La dedotta falsa rappresentazione delle realtà non sussiste, avendo i giudici di merito tenuto conto di detto valore iniziale che risultava ridotto a causa dei danni riportati dall’auto al momento dell’importazione in Italia. Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c. articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la corte di appello ignorato la domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il motivo è assorbito, se riferito al pagamento degli interessi e della rivalutazione sul maggior valore dell’auto richiesto nel giudizio è inammissibile, se riferito agli accessori sulla somma inferiore già riconosciuta dagli arbitri infatti, poiché il motivo riguarda una domanda proposta, in tesi, al tribunale e poi riproposta nei motivi di appello ma non decisa dalla corte territoriale, esso doveva essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di legge ex articolo 360 numero 3 c.p.c., ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell’articolo 112 c.p.c., inumero relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello Cass. numero 1755/2006, numero 978/2007, 1196/2007, numero 12952/2007, numero 26598/2009 . Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.