Nella PA non sempre per fare l'architetto è necessaria anche l'abilitazione

Con delibera di Giunta numero 94 del 21 dicembre 1983, la Comunità Montana della Presila Catanzarese approvava la graduatoria finale di un concorso dalla quale risultava vincitrice una signora, regolarmente laureata in architettura ma sprovvista dell'abilitazione professionale.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sezione V, con la decisione 1969, depositata il 10 aprile scorso. Il caso. La graduatoria veniva impugnata dal secondo e terzo classificato, i quali hanno dedotto la violazione dell’articolo 15 bis del Regolamento organico nonché dell’articolo 5 del R.D. 23 ottobre 1925 numero 2537, in quanto la vincitrice del concorso era sprovvista del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di architetto, nonché eccesso di potere nella condotta della Giunta della Comunità Montana, in quanto non erano stati specificati i motivi di urgenza, ai sensi degli articolo 131 – 140 del T.U. 4 febbraio 1915 numero 148, che avrebbero giustificato l’adozione di un provvedimento di Giunta in luogo di quello del Consiglio e, comunque, non era intervenuta, da parte di quest’ultimo, la ratifica della delibera impugnata. Il TAR, con sentenza numero 359/1984, accoglieva i ricorsi, rilevando la illegittimità della nomina della vincitrice ed annullava la graduatoria finale. Avverso tale pronuncia l'architetto vincitrice ricorreva in appello e il Consiglio di Stato, con sentenza numero 497/1985, accoglieva il ricorso considerando fondata la censura di inefficacia sopravvenuta della delibera giuntale, in ragione della mancata ratifica da parte del Consiglio della Comunità Montana, nulla disponendo invece in ordine alla mancanza dei requisiti da parte della stessa. Conseguentemente la Comunità Montana della Presila Catanzarese, a seguito di parere tecnico legale e preso atto della decisione del Consiglio di Stato, con delibera consiliare numero 5 del 20 febbraio 1986, approvava la graduatoria finale del concorso, confermando le posizioni originarie. Dopo ulteriori ricorsi ai diversi gradi di giudizio la questione è stata, per l'ultima volta, presa in carico dal TAR per la Calabria che, con sentenza numero 411 del 20 aprile 2000, ha rigettato il ricorso proposto dal terzo classificato ritenendo, in ordine alla dedotta mancanza del titolo abilitativo alla professione di architetto da parte della vincitrice, che l’Amministrazione avesse operato legittimamente, stante la disciplina del bando, peraltro non impugnato, che prevedeva come unico requisito essenziale il possesso del solo titolo di laurea in architettura. Il TAR rilevava, altresì, che la mancata assegnazione del posto alla sig.ra Vavalà, non avrebbe comunque sortito alcun beneficio nei confronti del ricorrente in quanto il secondo classificato nella graduatoria di merito, risultava essere in possesso del titolo abilitante alla professione di architetto. Ed è a proposito di quest'ultima decisione che l'architetto deluso si è rivolto al Consiglio di Stato per dedurre ulteriormente la violazione dell’articolo 15 bis, lett. c , del regolamento organico del personale della Comunità Montana della Presila Catanzarese che prescrive, per l’assunzione degli ingegneri e degli architetti, oltre il possesso del diploma di laurea anche l’abilitazione all’esercizio professionale. Bando da interpretare alla lettera. Come accertato dal TAR, a seguito di specifica istruttoria disposta, il bando di concorso, approvato dal consiglio della Comunità montana alla seduta del 6 novembre 1981, prevede o meglio prevedeva visto che sono trascorsi più di trent'anni dall'epoca in cui i fatti si sono svolti , come requisito essenziale per la partecipazione il solo possesso del titolo di laurea in architettura. Il TAR ha quindi correttamente evidenziato, citando conforme giurisprudenza, che il bando costituisce la lex specialis concorsus da interpretare in termini strettamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell’altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Richiesta la laurea ma non l’abilitazione. Nel caso in esame il bando di concorso prevedeva, come si è detto, quale requisito richiesto per la partecipazione alla selezione pubblica, il possesso da parte dei candidati al momento della presentazione della domanda di partecipazione del diploma di laurea, ma non della abilitazione all’esercizio della professione Cons. Stato, numero 4433/2012 . L’appellante sostiene esservi, nel caso di specie, contrasto tra il bando di concorso de quo e quanto disposto dall’articolo 15 bis, lett. c , del regolamento organico del personale della Comunità Montana della Presila Catanzarese che prescrive, per l’assunzione degli ingegneri e degli architetti, oltre il possesso del diploma di laurea anche l’abilitazione all’esercizio professionale. Tuttavia, nella vicenda in questione tutti i concorrenti, sin dal momento in cui hanno presentato la domanda di concorso, hanno avuto contezza delle previsioni del bando che non era conforme al regolamento comunale. Con la conseguenza che, eventualmente, sarebbe stato necessario impugnare il bando di concorso. Relativamente a questa questione, peraltro, non è privo di fondamento quanto sostenuto in via generale dalla Comunità montana, che l’abilitazione professionale sia espressamente richiesta, a termini dell’articolo 40, d.p.r. numero 347/1983, per i c.d. laureati professionali con compiti di progettazione, inquadrati nell’ottavo livello funzionale, ma non per il posto a concorso, che ha riguardato l’inferiore livello settimo proprio della carriera direttiva.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 marzo - 10 aprile 2013, numero 1969 Presidente Volpe – Estensore Schilardi Fatto e diritto Il Consiglio della Comunità Montana della Presila Catanzarese, con delibera numero 14 del 6 novembre 1981, bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di architetto VII livello carriera direttiva . Alla procedura selettiva partecipavano, tra gli altri, il sig. Sergio Itria, la sig. Eleonora Vavalà ed il sig. Elio Amelio. Con delibera di Giunta numero 94 del 21 dicembre 1983, la Comunità Montana approvava la graduatoria finale del concorso dalla quale risultava vincitrice la sig. Eleonora Vavalà con punti 73,90/100, al secondo posto il sig. Elio Amelio con punti 73,30/100 ed al terzo posto il sig. Sergio Itria con punti 67,00/100. Avverso tale graduatoria, con separati atti, i sigg. Itria ed Amelio proponevano ricorso al T.A.R. per la Calabria deducendo la violazione dell’articolo 15 bis del Regolamento organico nonché dell’articolo 5 del R.D. 23 ottobre 1925 numero 2537, atteso che la vincitrice del concorso era sprovvista del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di architetto, nonché eccesso di potere nella condotta della Giunta della Comunità Montana, in quanto non erano stati specificati i motivi di urgenza, ai sensi degli articolo 131 – 140 del T.U. 4 febbraio 1915 numero 148, che avrebbero giustificato l’adozione di un provvedimento di Giunta in luogo di quello del Consiglio e, comunque, non era intervenuta, da parte di quest’ultimo, la ratifica della delibera impugnata. Il T.A.R., con sentenza numero 359/1984, accoglieva i ricorsi, rilevando la illegittimità della nomina della Vavalà ed annullava sia la graduatoria finale che il provvedimento numero 94/1983 della Comunità Montana. Avverso tale pronuncia la sig. Vavalà ricorreva in appello e il Consiglio di Stato, con sentenza numero 497/1985, accoglieva il ricorso considerando fondata la censura di inefficacia sopravvenuta della delibera giuntale, in ragione della mancata ratifica da parte del Consiglio della Comunità Montana, nulla disponendo invece in ordine alla mancanza dei requisiti da parte dell’arch. Vavalà. Conseguentemente la Comunità Montana della Presila Catanzarese, a seguito di parere tecnico legale e preso atto della decisione del Consiglio di Stato, con delibera consiliare numero 5 del 20 febbraio 1986, approvava la graduatoria finale del concorso, confermando vincitrice la sig. Eleonora Vavalà, al secondo posto il sig. Elio Amelio ed al terzo il sig. Itria. Avverso tale delibera il sig. Sergio Itria proponeva nuovamente ricorso al T.A.R. che, con sentenza numero 1418 del 12 dicembre 1989, lo dichiarava inammissibile per irritualità della notifica dello stesso all’arch. Eleonora Vavalà. Anche tale pronuncia veniva impugnata dal sig. Itria innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza numero 1351 del 26 maggio 1998, accogliendo la censura proposta, annullava la decisione del T.A.R. e rinviava allo stesso per il merito. Il sig. Itria riassumeva il giudizio riproponendo le censure già sostenute nel precedente ricorso. Si costituivano la Comunità Montana della Presila Catanzarese ed i controinteressati sigg. Eleonora Vavalà e Elio Amelio. Il T.A.R. per la Calabria, con sentenza numero 411 del 20 aprile 2000, rigettava il ricorso proposto dal sig. Itria ritenendo, in ordine alla dedotta mancanza del titolo abilitativo alla professione di architetto da parte della sig.ra Vavalà, che l’Amministrazione avesse operato legittimamente, stante la disciplina del bando, peraltro non impugnato, che prevedeva come unico requisito essenziale il possesso del solo titolo di laurea in architettura. Il T.A.R. rilevava, altresì, che la mancata assegnazione del posto alla sig.ra Vavalà, non avrebbe comunque sortito alcun beneficio nei confronti del ricorrente in quanto il secondo classificato nella graduatoria di merito, il sig. Elio Amelio, risultava essere in possesso del titolo abilitante alla professione di architetto. In ordine alla posizione del sig. Amelio, il T.A.R. rilevava, altresì, che il rigetto del ricorso avrebbe avuto rilievo anche sulla domanda di annullamento avanzata dal medesimo Amelio, in quanto proposta “con semplice memoria e non con ricorso incidentale”. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello il sig. Sergio Itria lamentando con unico articolato motivo la violazione di legge e del regolamento, ingiustizia manifesta, illogicità dell’atto impugnato, mancata valutazione della censura, difetto di motivazione ed eccesso di potere. L’appellante, richiamando la precedente decisione del T.A.R. numero 359 del 28 novembre 1984, sostiene la non necessità di impugnare il bando anche quando l’interesse a tale impugnazione sorga solo dopo che al concorrente sia stato anteposto in graduatoria un altro candidato sprovvisto dei titoli necessari. L’appellante deduce ulteriormente la violazione dell’articolo 15 bis, lett. C, del regolamento organico del personale della Comunità Montana della Presila Catanzarese che prescrive, per l’assunzione degli ingegneri e degli architetti, oltre il possesso del diploma di laurea anche l’abilitazione all’esercizio professionale. All’uopo rileva, altresì, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha attribuito al sig. Amelio il possesso del suddetto requisito al momento della scadenza del termine per la partecipazione al concorso. Si è costituito il sig. Elio Amelio che ha proposto a sua volta ricorso incidentale lamentando, con il primo motivo, la violazione dell’articolo 5 del R.D. 23 ottobre 1925 numero 2537 e dell’articolo 15 bis del regolamento organico del personale della Comunità Montana della Presila Catanzarese, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, omessa considerazione delle violazioni normative e dell’eccesso di potere contestati in primo grado. L’appellante incidentale, con il secondo motivo, lamenta violazione di legge, infondatezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto che il bando di gara non fosse stato impugnato. Si sono costituiti in giudizio la Comunità Montana della Presila Catanzarese e la sig.ra Eleonora Vavalà entrambi hanno chiesto di rigettare l’appello principale e incidentale, con conseguente conferma della sentenza numero 411/2000 del T.A.R. per la Calabria. L’appello è infondato e va respinto. Come accertato dal T.A.R., a seguito di specifica istruttoria disposta, il bando di concorso, approvato dal consiglio della Comunità montana alla seduta del 6 novembre 1981, prevede come requisito essenziale per la partecipazione il solo possesso del titolo di laurea in architettura. Il T.A.R. ha quindi correttamente evidenziato, citando conforme giurisprudenza, che il bando costituisce la lex specialis concorsus da interpretare in termini strettamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell’altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Nel caso in esame il bando di concorso prevedeva, come si è detto, quale requisito richiesto per la partecipazione alla selezione pubblica, il possesso da parte dei candidati al momento della presentazione della domanda di partecipazione del diploma di laurea, ma non della abilitazione all’esercizio della professione Consiglio di Stato, Sez. V, 3 luglio 2012, numero 4433 . L’appellante sostiene esservi, nel caso di specie, contrasto tra il bando di concorso de quo e quanto disposto dall’articolo 15 bis, lett. C, del regolamento organico del personale della Comunità Montana della Presila Catanzarese che prescrive, per l’assunzione degli ingegneri e degli architetti, oltre il possesso del diploma di laurea anche l’abilitazione all’esercizio professionale. Tale assunto, invero, non può essere oggetto di verifica in questa sede perché il bando di gara non è stato oggetto d’impugnativa innanzi al T.A.R., per cui è precluso qualsiasi esame in ordine alla legittimità dello stesso. Non è condivisibile, pertanto, che non fosse necessario impugnare il bando anche quando l’interesse a tale impugnazione dovesse sorgere solo dopo che al concorrente sia stato anteposto in graduatoria un altro candidato sprovvisto dei titoli necessari. Tuttavia, nella vicenda in questione tutti i concorrenti, sin dal momento in cui hanno presentato la domanda di concorso, hanno avuto contezza delle previsioni del bando e non è privo di fondamento quanto sostenuto in via generale dalla Comunità montana, che l’abilitazione professionale sia espressamente richiesta, a termini dell’articolo 40 del d.p.r. numero 347/1983, per i cosi detti “laureati professionali” con compiti di progettazione, inquadrati nell’ottavo livello funzionale, ma non per il posto a concorso, che ha riguardato l’inferiore livello settimo proprio della carriera direttiva. Sulla base delle suddette conclusioni, ci si può esimere dall’esame di quanto eccepito nell’appello incidentale dall’architetto Elio Amelio, con censure sostanzialmente analoghe a quelle oggetto dell’appello principale, fermo restando, peraltro, che risulta inesatto quanto assunto dal T.A.R. che egli fosse “certamente abilitato all’esercizio della professione di architetto, avendo superato la prima sessione di esami indetta nell’anno 1981 dall’Università degli studi di Firenze”. Dalla certificazione rilasciata dall’Università degli Studi di Firenze il 19 febbraio 1985 si evince, infatti, che l’architetto Amelio ha superato gli esami per l’esercizio della professione di architetto nell’anno 1981, ma che all’epoca della scadenza del termine per la partecipazione al concorso 30 aprile 1982 egli non era ancora in possesso del titolo stesso. Sul punto è giurisprudenza costante, invero, che i requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione concorsuale debbano essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle relative domande Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2002 numero 6010 . Conclusivamente sia l’appello principale che l’appello incidentale devono essere respinti. Il Collegio ritiene, infine, che vi siano le condizioni per compensare tra le parti le spese dell’attuale grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e respinge, altresì, l’appello incidentale. Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.