La presenza di autovelox e telelaser va sempre segnalata, anche se c'è l'agente

Invalida la multa se l'apparecchio elettronico di telerilevamento mobile della velocità non è preventivamente segnalato agli automobilisti.

Con la sentenza numero 13727 del 22 giugno, la Corte di Cassazione ribadisce che l'obbligo di segnalare preventivamente la presenza di apparecchi di rilevamento della velocità, originariamente previsto per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza della polizia stradale, è stato esteso a tutti i tipi di controllo, effettuati con apparecchi fissi o mobili, pertanto anche agli apparecchi telelaser gestiti direttamente dagli organi di polizia.La fattispecie. Un cittadino si opponeva al verbale di contestazione per violazione del codice della strada, sostenendo che la multa fosse invalida in quanto l'accertamento era avvenuto mediante apparecchio elettronico, c.d. telelaser, la cui presenza non era segnalata. Il Tribunale, in qualità di giudice d'appello, accoglieva il gravame proposto dal Comune e rigettava l'opposizione, ritenendo che l'accertamento dell'infrazione avvenuto mediante postazione di rilevamento mobile, alla presenza della polizia, non necessitava della previa informazione della presenza del dispositivo. Il cittadino proponeva ricorso per cassazione.L'obbligo di preventiva segnalazione riguardava gli autovelox Il quesito sottoposto alla S.C. si riferisce proprio all'obbligo di informazione, in tema di utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. Il ricorrente chiede se sussista un obbligo di posizionare cartelli che segnalino la presenza degli apparecchi e se la mancata segnalazione possa comportare la nullità della sanzione comminata.Il Collegio afferma che originariamente l'obbligo della preventiva segnalazione era previsto per i soli dispositivi di controllo remoto autovelox senza la presenza diretta degli operatori di polizia .ma è stato esteso a tutti i tipi di controllo, anche con telelaser. Tuttavia, prosegue la Corte di Cassazione, tale obbligo è stato esteso, con l'entrata in vigore dell'articolo 3 d. lgs. numero 117/2007, convertito nella l. numero 160/2007, a tutti i tipi e le modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia presenti sul posto al momento del rilevamento dell'infrazione.Dopo aver enunciato questo principio, peraltro già espresso nella pronuncia numero 656/2010, il Collegio rileva che la normativa da ultimo citata non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto è entrata in vigore successivamente alla data in cui è stata commessa l'infrazione in ogni caso non vi può essere alcuna pronuncia perché il cittadino ha rinunciato al ricorso, sulla base di un accordo transattivo sopravvenuto tra le parti.Potrebbe interessarti anche Autovelox, la contestazione immediata non sempre è obbligatoria, DirittoeGiustizi@ 17 giugno 2011

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 aprile - 22 giugno 2011, numero 13727Presidente Settimj - Relatore GiustiFatto e dirittoRilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. Con sentenza numero 61 in data 20 aprile 2009, il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, ha accolto il gravame proposto dall'Unione di Comuni Terre Verdiane e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato l'opposizione interposta da R.M. avverso il verbale di contestazione per violazione del codice della strada.Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento dell'infrazione, commessa il 26 luglio 2007, di mancato rispetto del limite di velocità - accertamento avvenuto mediante una postazione di rilevamento mobile, alla presenza degli agenti della polizia stradale - non necessitasse della previa informazione agli automobilisti della presenza del dispositivo di rilevamento.Per la cassazione della sentenza del Tribunale il ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 maggio 2010, sulla base di un motivo.L'Unione di Comuni Terre Verdiane non ha svolto attività difensiva in questa sede.Con l'unico mezzo il ricorrente pone il quesito se l'obbligo di informazione previsto dall'articolo 4 del decreto-legge numero 121 del 2002 in tema di utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità comporti l'obbligo di posizionare cartelli di segnalazione della presenza di postazioni per la rilevazione dell'accertamento di violazioni con metodiche elettroniche in caso di mancata contestazione immediata, sanzionato in caso di mancato rispetto con la nullità della sanzione comminata e se tale obbligo fosse già sussistente il giorno 26 luglio 2007, data di accertamento della violazione contestata al ricorrente. Il motivo è manifestamente infondato.Questa Corte Sez. 2^, 18 gennaio 2010, numero 656 ha già statuito che l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'articolo 4 del d.l. numero 121 del 2002, conv. nella legge numero 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'articolo 201, comma 1 bis, lett. f , del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore l'articolo 3 del d.l. numero 117 del 2007, conv. nella l. numero 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia.L'articolo 3 del d.l. numero 117 del 2007 non è nella specie ratione temporis applicabile. Esso, infatti, è entrato in vigore successivamente alla commissione dell'infrazione, ossia il 4 agosto 2007, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale numero 180 del 4 agosto 2007 v. articolo 8 del d.l. .Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio .Considerato che con atto depositato in data 15 aprile 2011 prima dell'inizio adunanza in Camera di Consiglio, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, sulla base di precedente atto di transazione intervenuto con l'Unione di Comuni delle Terre Verdiane che non può accogliersi l'eccezione di tardività della rinuncia sollevata dal pubblico ministero che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte ordinanza 16 luglio 2008, numero 19514 hanno statuito che in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 380 bis cod.proc. civ., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al d.lgs. numero 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'articolo 391, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale il rinunciante può e non più deve essere condannato alle spese, cosi avallando l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell'articolo 377 cod. proc. civ., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l'ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall'esame del ricorso, sia in di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga 380 bis, quinto comma, cod. proc. civ. che il Collegio condivide il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, e ribadito ordinanza 6 settembre 2010, numero 19051 che, pertanto, il processo estinto per intervenuta rinuncia che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata Unione svolto attività difensiva in questa sede.P.Q.M.La Corte dichiara estinto il ricorso.