Linee guida dettate dall’Agenzia delle Entrate ai propri uffici per fornire al meglio supporto e consulenza al dipartimento delle Finanze nella gestione della Mutual agreement procedure cd. Map .
E’ la circolare numero 21/E del 5 giugno 2012 a illustrare le caratteristiche della procedura amichevole cd. Map , così da potersi districare agevolmente in caso di controversie fiscali internazionali. Nella circolare vengono distinti i casi generati da doppia imposizione, disciplinati da convenzioni bilaterali tra Stati, da quelli relativi a doppie imposizioni dovute a rettifiche dei prezzi di trasferimento, disciplinati dalla Convenzione arbitrale. Le convenzioni internazionali che regolano il Map Convenzioni bilaterali Sono quelle stipulate tra due Stati per rimuovere o mitigare i fenomeni di doppia imposizione. La procedura amichevole è un istituto di consultazione diretta tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Per l’Italia, l’autorità competente è il dipartimento delle Finanze del Mef. In pratica, l’istituto è utilizzato nel caso in cui un soggetto residente in uno dei due Stati ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Amministrazioni finanziarie comportano o comporteranno nei suoi confronti un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione bilaterale. e Convenzioni arbitrali. Oltre alle Convenzioni bilaterali, c’è anche la Convenzione arbitrale 90/436/CEE del 23 luglio 1990 , attivabile in caso di doppia imposizione economica generata da rettifiche dei prezzi di trasferimento praticati fra imprese associate residenti nell’Unione europea. Qual è la differenza tra le due convenzioni? Le Convenzioni bilaterali sono connotate solo da un «dovere di diligenza» nella trattazione, mentre le Convenzioni arbitrali devono portare, in ogni caso, a un esito concreto, anche passando alla fase arbitrale. E chi può attivare la Map? Sia le persone fisiche che giuridiche possono attivare la proceduta amichevole se ritengono di essere o di poter essere lese da un’imposizione fiscale non conforme alla Convenzione articolo 25 modello Ocse . Il procedimento giurisdizionale può affiancarsi alle Map attivate in Italia ai sensi di una Convenzione bilaterale. Per evitare che, in pendenza di procedura amichevole, l’imposta accertata in Italia diventi definitiva e, quindi, non modificabile in virtù dell’eventuale accordo raggiunto fra le autorità competenti, esiste la possibilità di rivolgersi al giudice tributario. E in materia di transfer pricing, che si fa? Mentre la procedura amichevole è istituita sulla base di accordi bilaterali tra Stati, quella adottata per risolvere questioni riguardanti il transfer pricing, la Convenzione arbitrale, implica l’obbligo per le autorità competenti di raggiungere un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni. Nel caso in cui non si arrivasse ad una soluzione entro questo termine, «le autorità sono tenute a istituire una commissione consultiva, con l’avvio di una fase arbitrale», al cui parere sono tenute ad adeguarsi. Tre anni per ricorrere alla procedura amichevole. «Il contribuente deve presentare istanza entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione». È comunque possibile presentare l’istanza prima di ricevere l’avviso di accertamento. Accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o mediazione tributaria che succede? L’adesione a un istituto deflativo, in caso di ricorso alla procedura amichevole da convenzione bilaterale, rende definitivo l’atto di accertamento. La conseguenze è che la procedura amichevole attivata ed eventualmente conclusa con esito positivo non può riaprire ciò che è stato oggetto della definizione. Invece, in caso di attivazione della procedura amichevole sulla base della convenzione arbitrale, l’adesione a un istituto deflativo determina il venir meno della procedura amichevole che è, comunque, alternativa a qualunque forma di contenzioso.
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