La vendita di quotidiani e periodici è libera da vincoli

Agli operatori commerciali del settore, infatti, non è più riconoscibile la protezione dai rischi della libera concorrenza e questo riguarda anche la materia di imposizione di distanze tra esercizi commerciali.

Richiamando la sentenza della CGUE UE, 11 marzo 2010, causa C-384/08, il Consiglio di Stato, con la decisione numero 1945 del 9 aprile 2013, ha consentito venisse definitivamente chiusa una vicenda che ha visto opposto, per ben cinque volte, il trasferimento di un'edicola da una sede all'altra. La conclusione della vicenda è dovuta al fatto che, nel frattempo, è complessivamente modificato il quadro di riferimento normativo. Tutela della concorrenza. Attualmente, ha precisato la V sezione, compete allo Stato la potestà legislativa in tema di tutela della concorrenza, materia ad esso riservata ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. e , Cost., con conseguente obbligo di adeguarvisi sia da parte delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale vedi Corte Cost., sentenza numero 411/2008 . Nell’esercizio di tale potestà e in applicazione dei principi di diritto dell’Unione europea sulla libertà di concorrenza è stato emanato il decreto legge 4 luglio 2006 numero 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 numero 248, che all’articolo 3 dispone che le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 siano svolte liberamente, senza l’obbligo di rispettare distanze minime tra esercizi della stessa tipologia. Non è dubbio, ha sottolineato la Sezione, che l’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d.lgs. numero 114/1998 e che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell’articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli esercizi di vendita di giornali ed esclude per essi solo l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico. Distanze minime. La Sezione concorda anche con l'appellante, circa la piena applicazione del d.lgs. numero 114/1998 la disciplina di riforma del commercio al settore dei quotidiani e periodici e, quindi, l'inesistenza di obblighi relativi alle distanze tra rivendite di giornali, previsto dalla normativa regionale della Sardegna e di molte altre regioni ndr . Infatti, rileva il Giudice amministrativo, l’articolo 4 della legge regionale numero 49/1986, che impone il rispetto della distanza minima di 700 metri tra le rivendite di giornali, si pone in contrasto con la normativa dell’Unione europea, essendo rivolta a garantire agli operatori commerciali del settore una ormai non più riconoscibile protezione dai rischi della libera concorrenza in materia di imposizione di distanze tra esercizi commerciali, cfr. Corte giust. UE, 11 marzo 2010, C-384/08, Attanasio group 16 febbraio 2012, C-107/11, Minumero int. c. Rizzo. La norma regionale, infatti, oltre ad essere in contrasto con la legge statale nei termini già enunciati, confligge con i principi di diritto europeo di libero stabilimento e di concorrenza tra imprese, ponendo restrizioni all’istituzione di nuove, ma anche alla loro mobilità sul territorio articolo 49 TFUE . Né ricorre in materia, la possibilità per i singoli Stati di derogare a tali principi con l’apposizione di vincoli di varia natura, atteso che il Trattato ne prevede la possibilità, ma solo per comprovati motivi di natura sanitaria o di ordine e sicurezza pubblica.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 febbraio - 9 aprile 2013, numero 1945 Presidente Baccarini – Estensore Schilardi Fatto e diritto La sig.ra Graziella Bettini, titolare di una rivendita di giornali sita in via S. Giovanni numero 224 nel Comune di Cagliari, a seguito di sfratto reso esecutivo dal Pretore di Cagliari, veniva autorizzata dal Sindaco, con ordinanza numero 791, a trasferire l’attività in via Is Maglias. Avverso tale autorizzazione al trasferimento della rivendita veniva proposto da terzi interessati ricorso innanzi al T.A.R. Sardegna, il quale prima sospendeva e poi annullava il provvedimento sindacale gravato. La sig.ra Bettini, successivamente, presentava, sempre al fine di poter trasferire la propria attività di rivendita, altre due istanze, ma entrambe venivano respinte dal Comune di Cagliari, ai sensi della L.R. numero 49/1986, in quanto i locali indicati non si trovavano nelle vicinanze o nella stessa zona dell’originario punto vendita. La sig.ra Bettini, pertanto, presentava una terza istanza di trasferimento presso un locale sito in via S.Benedetto 33/D, collocato nella stessa zona nella quale era situata la precedente rivendita. Il Comune di Cagliari, con nota numero 1385 – 8785 del 10.5.1996, esprimeva il suo assenso rappresentando che il trasferimento dell’attività era possibile all’interno della stessa zona ed in deroga alla distanza di 700 metri da altri punti vendita, in presenza di cause di forza maggiore come nel caso di specie sfratto esecutivo . Successivamente il Comune, con provvedimento del 10.10.1996, autorizzava la sig.ra Bettini a trasferire la sede di rivendita alla via S Benedetto 33/D. Avverso tale provvedimento i sigg. Riccardo Lai, Enrico Cardone e Tiziana Fanti proponevano ricorso al T.A.R. Sardegna, il quale, con sentenza numero 612 del 26.5.1998, ritenendo fondate le doglianze dei ricorrenti, annullava la suindicata autorizzazione al trasferimento per difetto di motivazione. In seguito a tale sentenza il Comune di Cagliari, con provvedimento a firma del Dirigente della Divisione Annona numero 9548 del 24.7.1998, autorizzava nuovamente la sig.ra Bettini a trasferire la propria attività nei locali di via S. Benedetto numero 33/D, avendo riscontrato le condizioni previste dall’articolo 10, comma 4, del Piano comunale vigente e dall’articolo 10, comma 3, della L.R. numero 49/1986. Con altro ricorso, notificato 12.11.1998, i sigg. Riccardo Lai e Vittina Cadoni coniuge del defunto Enrico Cardone impugnavano tale autorizzazione avanti il T.A.R. Sardegna, il quale, con sentenza numero 595 del 14.4.1999, la annullava ritenendo che il potere di deroga alle distanze minime tra le edicole contenuto nell’articolo 10 comma 3, della L.R. numero 49/1986 avrebbe dovuto essere adeguatamente disciplinato, con la conseguente illegittimità derivata dell’articolo 10 comma 4, del Piano per la localizzazione dei punti vendita dei quotidiani e periodici nel Comune di Cagliari. Successivamente con nota numero 2156 del 2.7.1999, l’Amministrazione comunale, a mezzo del Dirigente della Divisione Annona, atteso che era intervenuta la legge numero 108/1999 che disponeva che i punti di rivendita di giornali “sono soggetti alla disciplina generale prevista dal d.lgs. numero 114/1998”, prendeva atto del trasferimento dell’attività della sig.ra Bettini nei locali di via S. Benedetto numero 33/D. Il Comune di Cagliari, con successivo provvedimento numero 3041 del 20.7.1999, stabiliva che la presa d’atto di cui alla nota numero 2156/1999 doveva essere considerata contingente e provvisoria, in attesa della definitiva ubicazione dell’attività di rivendita sulla base della normativa regionale di adeguamento e di recepimento della legge 108/1999 e del d.lgs. numero 114/1998. I sigg. Riccardo Lai e Cadoni Vittina impugnavano innanzi al T.A.R. Sardegna la sola nota numero 2156 del 2.7.1999 dell’Amministrazione comunale, deducendo la violazione dell’articolo 4, comma 2 e dell’articolo 10, comma 3 della legge regionale numero 49/1986, la violazione ed erronea applicazione della Legge 108/1999 e la violazione del d.lgs. numero 114/1998, eccesso di potere per sviamento e per erroneità della motivazione. Il T.A.R., con sentenza numero 748 del 5.7.2000, condividendo la tesi dei ricorrenti secondo la quale l’attività di rivendita di giornali sarebbe stata solo in parte investita dalla complessiva riforma del commercio introdotta con il d.lgs. numero 114/1998 e che la disciplina sperimentale introdotta dalla L.108/1999 doveva escludersi per le rivendite esclusive di giornali e riviste, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra Graziella Bettini. Con il primo articolato motivo la signora Bettini contesta l’interpretazione effettuata dal T.A.R. in ordine all’articolo 1, comma 3, della L. 108/1999, l’inciso “fatto salvo quanto in essa stabilito”, contenuto nel citato comma, si dovrebbe riferire al d.lgs. numero 114/1998 e non alla stessa L.108/1999. L’appellante, inoltre, sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia, assume che i punti esclusivi di vendita sono soggetti alla disciplina generale di cui al d.lgs. numero 114/1998, che all’articolo 26 numero 5 prevede che il trasferimento della gestione è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente che, pertanto, può prenderne esclusivamente atto. Sostiene, altresì, che l’autorizzazione al trasferimento da parte del Comune è vincolante e, quindi, comporta una mera presa d’atto quando il nuovo locale da adibire a rivendita di giornali è ubicato all’interno della stessa zona in cui era ubicato il precedente e l’attività di rivendita, come nel caso di specie sfratto esecutivo , non può proseguire per causa di forza maggiore. Con il secondo motivo l’appellante deduce l’applicazione piena e indiscriminata del d.lgs. numero 114/1998 al settore riguardante la vendita esclusiva di giornali e riviste. La terza censura riguarda il rispetto delle distanze nell’ubicazione delle rivendite dei giornali, prevista dalla normativa regionale. A tal proposito la sig.ra Bettini, riportando quanto risulta in altra precedente sentenza del T.A.R. numero 595/1999, sostiene che l’articolo 10 della Legge Regionale numero 49/1986 andrebbe interpretato “nel senso che nel caso di trasferimento forzoso la nuova localizzazione deve essere quanto più prossima possibile alla vecchia, qualora tale soluzione ottimale non sia praticabile in concreto, la rivendita potrà essere collocata ovunque purché nell’ambito della zona”. Si è costituito in giudizio il sig. Riccardo Lai che ha chiesto il rigetto dell’appello. L’appello è fondato nel merito e va accolto. Come evidenziato dalla signora Graziella Bettini nel primo motivo di appello, compete allo Stato la potestà legislativa in tema di tutela della concorrenza, materia ad esso riservata ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e della Costituzione, con conseguente obbligo di adeguarvisi sia da parte delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale vedi Corte Cost., sentenza numero 411/2008 . Nell’esercizio di tale potestà e in applicazione dei princìpi di diritto dell’Unione europea sulla libertà di concorrenza è stato recentemente emanato il decreto legge 4 luglio 2006 numero 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 numero 248, che all’articolo 3 dispone che le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 siano svolte liberamente, senza l’obbligo di rispettare distanze minime tra esercizi della stessa tipologia. Non è dubbio che l’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d.lgs. numero 114/1998 e che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell’articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli esercizi di vendita di giornali ed esclude per essi solo l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico. Con il secondo motivo l’appellante, sempre sostenendo l’applicazione piena del d.lgs. numero 114/1998 al settore di interesse, contesta l’obbligo di rispettare distanze tra rivendite di giornali, previsto dalla normativa regionale. La censura è fondata, atteso che l’articolo 4 della legge regionale numero 49/1986, che impone il rispetto della distanza minima di 700 metri tra le rivendite di giornali, si pone in contrasto con la normativa dell’Unione europea, essendo rivolta a garantire agli operatori commerciali del settore una ormai non più riconoscibile protezione dai rischi della libera concorrenza in materia di imposizione di distanze tra esercizi commerciali, cfr. Corte giust. UE, 11 marzo 2010, C-384/08, Attanasio group 16 febbraio 2012, C-107/11, Minumero int. c. Rizzo. . La norma regionale, infatti, oltre ad essere in contrasto con la legge statale nei termini già enunciati, confligge con i principi di diritto europeo di libero stabilimento e di concorrenza tra imprese, ponendo restrizioni all’istituzione di nuove, ma anche alla loro mobilità sul territorio articolo 49 TFUE . Né ricorre in materia, la possibilità per i singoli Stati di derogare a tali principi con l’apposizione di vincoli di varia natura, atteso che il Trattato ne prevede la possibilità, ma solo per comprovati motivi di natura sanitaria o di ordine e sicurezza pubblica. In relazione a tali insanabili contrasti con le norme di diritto europeo, l’articolo 4 della legge regionale numero 49/1986, va disapplicato. Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo. Conclusivamente l’appello è fondato ed è da accogliere e, per l’effetto, va riformata la sentenza del T.A.R. Sardegna Cagliari numero 748/2000. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna – Cagliari numero 748/2000, rigetta il ricorso proposto in primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.