Dal 1° aprile 2013 entreranno in vigore i criteri di determinazione degli oneri dei notai e delle contribuzioni dovuti alle Casse professionali, al Consiglio Nazionale e agli Archivi. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale, numero 51 del 1° marzo 2013, è stato pubblicato il d.m. numero 265/2012.
E’ approdato in G.U. numero 51 del 1° marzo 2013 il decreto del Ministero della Giustizia numero 265/12, recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi. In pratica, il decreto determina «i parametri per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio e per le altre operazioni attribuite agli archivi notarili» articolo 1 . 2 euro per ciascun atto iscritto nei repertori, ma ci sono tasse che vanno calcolate in percentuale. Più precisamente, il decreto stabilisce che il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del Notariato 2 euro per ciascun atto iscritto nei repertori. Inoltre, viene specificato come il notaio dovrà calcolare la tassa di archivio dell’originale di ogni atto tra vivi, soggetto a registrazione, e per ogni atto di ultima volontà 10% degli importi indicati nel decreto. Mentre, per quanto riguarda la tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti, la percentuale è del 20% degli importi indicati. Un elenco completo. All’articolo 8 del decreto vengono elencati tutti i diritti dovuti all'Archivio notarile per copie, estratti e certificati. Si va da un minimo di 1 euro per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione, ai 18 euro per il rilascio della copia autentica eseguita su supporto informatico o cartaceo di atto redatto su originale cartaceo, ai 27 euro per il rilascio della copia esecutiva dello stesso atto. Rilascio gratuito di copie, di estratti e di certificati se richiesti nell'interesse dello Stato. Al contrario, «non é dovuto alcun importo per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano essere utilizzati in giudizi civili» articolo 12 . Viene infine precisato che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge numero 1/2012.
Ministero della Giustizia, decreto 27 novembre 2012, numero 265 G.U. 1 marzo 2013, numero 51 Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Visto l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe, decreto che deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2012 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Finalità 1. Il presente decreto determina, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, i parametri per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio e per le altre operazioni attribuite agli archivi notarili. articolo 2 Tassa Archivio 1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volontà. La tassa é dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio. 2. La tassa corrisponde al dieci per cento degli importi fissati negli articoli 5 e 6 del presente decreto. articolo 3 Tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti 1. La tassa di iscrizione di cui all'articolo 10 della legge 25 maggio 1981, numero 307, é dovuta dalle parti nella misura del venti per cento dell'importo fissato negli articoli 5 e 6 del presente decreto per ogni atto per il quale é disposta l'iscrizione. articolo 4 Contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato 1. Il notaio é tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli importi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, numero 220. 2. Il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del Notariato Euro 2 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti per i contributi di cui al primo comma. articolo 5 Parametri per tasse e contributi determinati in misura graduale 1. Per gli atti di valore determinato o determinabile il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente decreto é costituito dagli importi risultanti dalla tabella allegato A . Nel caso di riduzioni, gli importi risultanti dalle tabelle devono essere ridotti proporzionalmente e arrotondati all'Euro per eccesso, se la frazione decimale é uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite. 2. Per gli atti indicati nella tabella allegato B l'importo di cui al primo comma é determinato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima. articolo 6 Parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa 1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo é costituito dai seguenti importi a Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo b Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali gli importi di cui alle lett. a e b non sono tra loro cumulabili c Euro 91 per i seguenti atti 1 verbale di assemblea deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata modifica di patti di società. É dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le modifiche convenute o deliberate sono più d'una. L'importo in misura fissa é utilizzabile solo quando non é applicabile l'importo determinato in misura graduale a norma dell'articolo 5 2 costituzione di associazione e di consorzio sempreché sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento 3 verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere 4 verbale di riunioni di organi collegiali 5 verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli 6 convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla successiva lettera d punto 1 , che non dia luogo all'applicazione dell'importo in misura graduale 7 accertamento di avveramento della condizione 8 testamento pubblico testamento internazionale 9 pubblicazione di testamento olografo o segreto verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi d Euro 46 per i seguenti atti 1 convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia 2 accettazione di eredità indipendentemente dal numero degli accettanti 3 rinuncia abdicativa in genere indipendentemente dal numero dei rinuncianti 4 ratifica 5 convalida 6 consenso a riduzione di ipoteca liberazione parziale di beni, se non é convenuto un corrispettivo se é convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma l'importo é quello previsto nella tabella allegato B 7 procura generale un solo importo anche se i procuratori o i rappresentati sono più di uno 8 procura soggetta a registrazione un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno 9 determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare 10 deposito di documento verbale di 11 quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati 12 ricevimento o ritiro di testamento segreto 13 deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore 14 ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto nel presente articolo e Euro 23 per i seguenti atti 1 procura generale e speciale alle liti un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno 2 altre procure non comprese alla precedente lett. d un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno f Euro 12 per i seguenti atti 1 copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti 2 vidimazione di libri e di registri g Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi. articolo 7 Disposizioni comuni 1. Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente Capo ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo non sono dovuti. 2. Il parametro per tasse e contributi é determinato in misura graduale per gli atti di valore determinato o determinabile e in misura fissa per tutti gli altri atti. 3. Il notaio e capo dell'Archivio devono richiedere alle parti ed indicare nell'atto il valore dello stesso quando esso é determinato o determinabile. 4. Le tasse e i contributi degli atti iscritti nel repertorio sono liquidati dal notaio e dal capo dell'Archivio sul valore risultante dall'atto. 5. L'importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri 8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna numero 6 del repertorio degli atti di ultima volontà. 6. L'importo determinato in misura graduale é indicato anche se l'atto é sottoposto a condizione. 7. Se l'atto contiene più negozi distinti, sono indicati tanti importi quanti sono i negozi. 8. Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, é considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'importo più favorevole all'Archivio notarile, alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre. 9. L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo importo in misura graduale. 10. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo é costituito dai seguenti importi a se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, deve essere indicato nel repertorio, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, un solo importo ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente, nell'ambito della stessa parte, in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto importo non può essere inferiore a Euro 11 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'importo minimo di Euro 11, si applicano anche agli atti di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. g b se l'atto é autenticato in più originali, l'importo é di Euro 11 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'articolo 6, comma 1, lett. g , per i cui originali, oltre il primo, l'importo é di Euro 5 c per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, l'importo é costituito da quello previsto in misura graduale o fissa corrispondente al contenuto della scrittura per l'atto di deposito prescritto dall'articolo 106, numero 4, della legge 16 febbraio 1913, numero 89, l'importo é quello graduale con percentuale 50 o fisso corrispondente al contenuto della scrittura in tale caso non é dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. d , numero 10 . 11. Le tasse e i contributi dovuti sulla differenza fra il maggior valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto sono liquidati dall'ufficio finanziario competente, che li riscuote e li versa secondo le modalità previste dalla legge, trattenendo il 5 per cento. articolo 8 Diritti dovuti per copie, estratti, certificati 1. É dovuto all'Archivio notarile per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di Euro 1. 2. Per la ricerca di un atto é dovuto all'Archivio il diritto di Euro 5. 3. Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non é richiesta la copia, l'estratto o il certificato, é dovuto il diritto di Euro 4, oltre a quello stabilito nel comma precedente. 4. Lo stesso diritto é dovuto per la collazione con l'originale di una copia già rilasciata. 5. Sono dovuti agli archivi, per il rilascio di copie eseguite su supporto informatico o cartaceo di atto redatto su originale cartaceo, il diritto fisso di Euro 18 per il rilascio della copia autentica e di Euro 27 per il rilascio della copia esecutiva. Il diritto per il rilascio della copia degli atti contemplati dall'articolo 6, comma 1, lettera g é di Euro 10. 6. Per il rilascio di copia su supporto cartaceo di atto redatto su supporto informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5. 7. Per il rilascio di copia informatica di atto redatto su originale informatico sono dovuti all'Archivio gli stessi importi di cui al comma 5 e non sono dovuti i diritti previsti dall'articolo 11. 8. Per l'estratto o il certificato di un atto, sono dovuti Euro 10. 9. Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione é dovuto il diritto di copia di cui al comma 5. 10. Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono é dovuto l'importo previsto nei precedenti commi. articolo 9 Ricevimento di atti e altre operazioni 1. Per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio e soggetti ad iscrizione a repertorio sono dovuti all'Archivio notarile gli importi determinati in misura graduale o fissa che devono essere indicati nel repertorio ai sensi degli articoli del Capo II. 2. Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio é dovuto il diritto di Euro 2. 3. Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione da eseguire presso i pubblici registri, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile e per la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti é dovuto il diritto di Euro 18. Tale diritto é dovuto per il solo primo originale delle note, istanze, moduli di cui sopra. 4. Per la presentazione, anche in via telematica, di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle Camere di Commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del verbale di pubblicazione di testamento al Tribunale spetta all'Archivio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di Euro 17. 5. Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti, non in misura fissa, eseguita dal capo dell'Archivio per obbligo di legge, spetta il diritto di Euro 50. articolo 10 Somme e valori 1. Nel caso di deposito presso l'Archivio notarile, in occasione della consegna della scheda notarile, di somme o di valori affidati al notaio, é dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'importo del 5 per mille. Detto importo non può essere inferiore a Euro 10, né superiore a Euro 70, per ciascun semestre o frazione di semestre. articolo 11 Scritturazione 1. Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, é dovuto il diritto di Euro 1,5 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale diritto é aumentato a Euro 3. articolo 12 Rilascio gratuito di copie, di estratti e di certificati 1. Non é dovuto alcun importo per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano essere utilizzati in giudizi civili. articolo 13 Opera di tecnici 1. Quando é necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, le parti corrispondono ai periti i diritti eventualmente stabiliti in materia civile. 2. Quando l'opera del tecnico é richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà. articolo 14 Norma di interpretazione 1. Se gli importi che costituiscono parametro per la liquidazione di tasse e contributi previsti nel Capo II e se quelli previsti dal Capo III non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nel presente decreto che regolano casi simili o materie analoghe. articolo 15 Norma transitoria 1. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1. articolo 17 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.