Il principio di libertà della forma vale anche per il contratto di trasporto di cose per conto terzi

Quando non è necessaria l’adozione della forma scritta ad substantiam il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso, a meno che la forma scritta non sia convenzionalmente stabilita dalle parti.

Il caso. Una ditta di autotrasporti stipula con una società un contratto di sub trasporto per la consegna di merci e materiale di posta celere. Il rapporto si esaurisce e la ditta cita in giudizio la società chiedendo al giudice il risarcimento del danno per immotivato recesso. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi rigettano la domanda e la ditta ricorre in Cassazione. A suo dire, i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la necessità della forma scritta per la manifestazione del mutuo dissenso in ordine alla prosecuzione del contratto. In ogni caso poi, sussisterebbe un vizio motivazionale sugli elementi probatori emersi in corso della causa circa l’esistenza del mutuo dissenso delle parti. Vige il principio di libertà della forma. La Suprema Corte, con la sentenza numero 3245/12 depositata il 2 marzo scorso, rigetta il ricorso. Del resto, per la conclusione del contratto in lite non era necessaria l’adozione della forma scritta ad substantiam e dunque la Corte territoriale ha «correttamente desunto la piena operatività nella specie del principio di libertà della forma, dovendosi ribadire che, data la sostanziale diversità tra il recesso e la risoluzione consensuale del contratto, la prescrizione dell’uso della forma scritta, pattuita per l’esercizio del recesso dal rapporto di agenzia, non è estensibile all’ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche. Di conseguenza, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti, ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso, a meno che la forma scritta non sia convenzionalmente stabilita dalle parti. La valutazione circa il significato da attribuire al comportamento delle parti spetta al giudice di merito. Inoltre, «l’apprezzamento del giudice di merito circa l’idoneità dei comportamenti della parti ad integrare la manifestazione tacita della volontà di sciogliere il contratto è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all’articolo 360 numero 5 c.p.c.». Nel caso specifico la Corte di merito ha ritenuto che le parti hanno concluso il contratto risolutorio per facta concludentia motivando correttamente la decisione basata su congrui apprezzamenti di fatto, di conseguenza la sentenza impugnata non può essere oggetto di censure.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 gennaio – 2 marzo 2012, numero 3245 Presidente Segreto – Relatore Giacalone In fatto e in diritto 1 S P. , titolare di ditta di autotrasporti, impugna per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Trento, Sezione di Bolzano, depositata il 25 gennaio 2010 e notificata il successivo 2 febbraio, che ha confermato quella di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per immotivato recesso dal contratto di sub trasporto dal predetto proposta nei confronti della controparte la S.r.l. Conumero Fid., con cui aveva concluso il predetto contratto per la consegna di merci e materiale di posta celere appaltato con Poste Italiane . Secondo la Corte territoriale, la società convenuta aveva provato lo scioglimento del rapporto per mutuo dissenso, che ben poteva essere anche verbale, operando il principio della libertà della forma, nonostante fosse prevista convenzionalmente la forma scritta per il recesso ed il contratto fosse stato concluso per iscritto. 2.1. Il primo motivo denunzia violazione dell'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale illegittimamente ed erroneamente escluso la necessità della forma scritta anche la manifestazione ad opera delle parti del loro mutuo dissenso in ordine alla prosecuzione del contratto di sub trasporto e relativo vizio motivazionale, essendosi la Corte limitata a fare proprie le motivazioni del Tribunale sul punto, omettendo ogni considerazione sulle precise considerazioni di diritto poste dalla odierna ricorrente. 2.1.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente premesso che, per la conclusione del contratto in lite, non era necessaria l'adozione della forma scritta ad substantiam, dovendosi ribadire che, in materia di contratto di trasporto di cose per conto terzi, pur dopo l'intervenuta abrogazione della norma interpretativa contenuta nell'articolo 3 del d.l. 3 luglio 2001, numero 256 convertito in legge 20 agosto 2001, numero 334 ad opera dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2005, numero 32, deve ritenersi esclusa la nullità dei contratti di trasporto conclusi in forma orale, in quanto la nullità - prevista dall'articolo 26 della legge numero 298 del 1974 per il caso di contratto concluso con un autotrasportatore non iscritto all'albo e privo della prevista autorizzazione, e non più, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale numero 7 del 2005, in caso di mancata annotazione sulla copia del contratto stesso dei dati relativi all'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi, possedute dal vettore - interviene soltanto qualora le parti, per la stipula del suddetto contratto, abbiano scelto la forma scritta Cass. civ., Sez. lavoro, 19/12/2005 numero 27926 2/09/2004 numero 17778 . Sulla base di tale premessa, ha correttamente desunto la piena operatività nella specie del principio di libertà della forma, dovendosi ribadire che, data la sostanziale diversità tra il recesso e la risoluzione consensuale del contratto, la prescrizione dell'uso della forma scritta, pattuita per l'esercizio del recesso dal rapporto di agenzia, non è estensibile - in mancanza di un'espressa previsione contrattuale - all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche Cass. numero 15959 del 16/08/2004 . 2.1.2. Invero, atteso il principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita Cass. 24.3.2001, numero 4307 Cass. 15.6.2001, numero 8106 . È, al contrario, necessaria la forma scritta ad substantiam, ove essa sia richiesta per il contratto da risolvere Cass. 27.11.2006 numero 25126 14.10.2002, numero 14524 Cass. 19.10.1998, numero 10328 in tale caso si deve ritenere soddisfatto il requisito formale solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la dichiarazione della volontà negoziale e sia redatto al fine specifico di manifestarla Cass. 15.6.1993, numero 6656 . La forma scritta può anche essere convenzionalmente stabilita dalle parti in questo caso è, tuttavia indispensabile che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto. Pertanto, la scelta di una forma, che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma Cass. 6.04.2009 numero 8234 7.3.1992, numero 2772 . Lo stesso dicasi per l'ipotesi in cui l'accordo fra i contraenti si limiti a prevedere che ogni modifica contrattuale debba avvenire per iscritto, essendo necessario che le parti convengano espressamente che il mutuo dissenso è valido solo se risulta da atto scritto Cass. 24.6.1997, numero 5639 . 2.2. Il secondo motivo lamenta vizio motivazionale sugli elementi probatori emersi in corso della causa circa l'esistenza del mutuo dissenso delle parti. 2.2.1. La censura è infondata. Infatti, la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'idoneità dei comportamenti delle parti ad integrare detta manifestazione tacita della volontà di sciogliere il contratto, subendo gli effetti relativi, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. Cass. numero 15264 del 04/07/2006 . Nella specie, la corte di merito ha ritenuto che le parti hanno concluso il contratto risolutorio per facta concludentia, in quanto i fatti ed i comportamenti delle stesse erano dotati di significato univoco in tale senso. L'affermazione è il risultato di un apprezzamento di fatto congruamente e correttamente motivato, al quale è stato inammissibilmente contrapposto, anche in questa sede, un diverso apprezzamento. 2.3. Il terzo motivo denunzia violazione dell'articolo 360 numero 5 perché la Corte territoriale, rigettati i primi due motivi di appello, riflettenti le censure trattate anche nei corrispondenti motivi di ricorso per cassazione, aveva erroneamente ritenuto di non esprimersi sulla quantificazione dei danni richiesti dal P. . 2.3.1 Il motivo non coglie nel segno. Esso non può considerarsi riferibile alla sentenza impugnata, in quanto la stessa non si è pronunziata sul punto, non essendo necessario decidere sul quantum, una volta che era stata correttamente escluso l’anumero Come noto, l'articolo 366 numero 4 cod. proc. civ. prescrive al ricorrente per cassazione di esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, affinché il ricorso consenta l'immediata individuazione delle questioni da risolvere Cass. numero 5333/2003 6703796 5133/94 . E la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'articolo 366 numero 4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, rilevabile anche d'ufficio Cass. numero 7375/2010 21490 e 7264/2005 12380 e 3612/2004 1592/2003 7041/2001 9995/1998 10695/1995 . 4. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.