Sportello del cittadino: gli avvocati forniscono consulenza gratuita

Il 14 febbraio scorso il presidente del CNF Guido Alpa ha firmato la circolare numero 5-C-2013, in cui venivano illustrate le priorità per l’attuazione della nuova disciplina dell’ordinamento forense sportello del cittadino, nuovo procedimento disciplinare, formazione continua e scuole forensi. 5 giorni dopo, il 19 febbraio, il CNF ha reso noto, attraverso il proprio sito, di aver inviato ad ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo schema di regolamento numero 1-RC-2013 disciplinante lo Sportello del cittadino.

Gli Ordini, come previsto dalla stessa circolare numero 5-C-2013, avranno tempo fino al 7 marzo prossimo per inviare le proprie osservazioni al CNF. A tal proposito è stato reso disponibile un modulo ad hoc. Uno Sportello Per quanto riguarda il primo punto su cui il CNF ha deciso di concentrarsi, e cioè lo Sportello del cittadino, lo stesso Consiglio Nazionale ha inviato a tutti gli Ordini lo schema di regolamento numero 1-RC-2013. tante informazioni. Presso ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati verrà aperto lo Sportello del cittadino, dove i cittadini potranno rivolgersi ad avvocati o praticanti abilitati «per ottenere informazioni sia sulle modalità di protezione dei loro diritti che sui costi delle procedure e delle prestazioni professionali». Inoltre potranno chiedere quali azioni giudiziarie esperire, ottenere informazioni sulla mediazione e l’arbitrato - e i relativi vantaggi in termini di costi e durata della procedura – e ottenere informazioni sulle condizioni di accesso alla difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio. Prestazioni professionali trasparenti. Lo Sportello – precisa il CNF - fornirà indicazioni sulla «pattuizione del compenso, sul conferimento dell’incarico all’avvocato, sui doveri deontologici che ne derivano e sui nuovi adempimenti previsti dalla riforma forense, come il dovere del legale di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale». Informazione gratuita. Gli avvocati, iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine,« in base all’ambito di competenze specifiche che dovranno essere dichiarate e sulle quali il Coa potrà chiedere verifiche», forniranno informazioni gratuite. Come evitare il conflitto di interessi? Gli avvocati non potranno assumere incarichi di difesa/assistenza a favore di chi hanno coadiuvato presso lo Sportello per almeno 2 anni il divieto si estende anche agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dei professionisti che hanno fornito l’orientamento e, allo stesso modo,non potranno assolutamente indicare il nominativo di colleghi per l’assunzione dell’eventuale incarico professionale. A vigilare sulla corretta applicazione del regolamento saranno gli stessi Consigli dell’Ordine.