Vacanze «tutto compreso», i viaggiatori vanno tutelati contro il rischio di un eventuale fallimento dell’organizzatore

Per la Corte UE la tutela dei viaggiatori contro il rischio di insolvenza dell'organizzatore del viaggio «tutto compreso» si applica anche nel caso in cui l'insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta dell'organizzatore.

Il caso. Un cittadino tedesco vedeva negarsi il rimborso del prezzo relativo ad un viaggio «tutto compreso» e ‘tutto pagato’, ma al quale l’organizzatore del viaggio non aveva dato esecuzione. Già, perché era poi emersa dai movimenti del c/c bancario una condotta fraudolenta da parte dello stesso organizzatore, il quale avrebbe utilizzato sin dall’inizio e in maniera appunto fraudolenta tutto il denaro versato dai viaggiatori, senza avere mai pianificato l’effettuazione del viaggio. Il viaggiatore va comunque garantito. Al riguardo, i giudici del Lussemburgo affermano «l'obbligo, per l'organizzatore del viaggio, di disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio e il rimpatrio del viaggiatore si applica a prescindere dalle cause dell'insolvenza». Infatti, la direttiva sui viaggi 'tutto compreso' vuole garantire che, in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore del viaggio, il viaggiatore sia rimpatriato e rimborsato delle spese che ha già pagato. A tal fine, l'organizzatore del viaggio è obbligato a dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in una simile evenienza, il rimpatrio ed il rimborso delle spese. L’insolvenza non salva l’organizzatore. Quindi, nel caso in esame, conclude la Corte UE, il fatto che «l'insolvenza dell'organizzatore del viaggio sia dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo, non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio e al rimpatrio del viaggiatore».

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, causa C-134/11 * «Direttiva 90/314/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 7 – Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio “tutto compreso” – Ambito di applicazione – Insolvenza dell’organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» GU L 158, pag. 59 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Blödel‑Pawlik e la HanseMerkur Reiseversicherung AG in prosieguo la «HanseMerkur Reiseversicherung» in merito al negato rimborso, da parte di quest’ultima, del prezzo relativo ad un viaggio «tutto compreso» pagato dal consumatore, ma al quale l’organizzatore del viaggio non ha dato esecuzione. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Ai sensi rispettivamente del settimo, del diciottesimo, del ventunesimo e del ventiduesimo considerando della direttiva 90/314 «considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell’economia degli Stati membri che i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell’attività turistica che l’industria dei servizi tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso all’espansione ed all’aumento della produttività dall’adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione comunitaria considerando che l’organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell’adempimento degli obblighi contrattuali che inoltre l’organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno che le mancanze constatate nell’adempimento del contratto non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso[,] che l’organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prove sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi “tutto compreso” al fine di tutelare il consumatore». 4 L’articolo 1 della medesima direttiva prevede quanto segue «La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici “tutto compreso” venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità». 5 L’articolo 4, paragrafo 6, primo comma, della suddetta direttiva così dispone «Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l’organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto a ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo b oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell’importo da lui pagato in applicazione del contratto». 6 L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/314 è così formulato «1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi. 2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi ». 7 L’articolo 7 di tale direttiva così dispone «L’organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore». 8 L’articolo 8 della stessa direttiva enuncia quanto segue «Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione del consumatore». La normativa tedesca 9 Ai sensi dell’articolo 651 k, paragrafo 1, punto 1, del codice civile Bürgerliches Gesetzbuch , che ha recepito nel diritto tedesco l’articolo 7 della direttiva 90/314 «L’organizzatore deve garantire che al viaggiatore vengano rifusi 1. il prezzo pagato per il viaggio, se le prestazioni di viaggio non vengono fornite a causa dell’insolvibilità o dell’apertura della procedura d’insolvenza sul patrimonio dell’organizzatore ». Causa principale e questione pregiudiziale 10 Il 4 agosto 2009 il sig. Blödel-Pawlik prenotava, per sé e per sua moglie, un viaggio «tutto compreso» presso la Rhein Reisen GmbH in prosieguo la «Rhein Reisen» , che aveva stipulato, in quanto organizzatore del viaggio, un’assicurazione contro la sua insolvenza presso la HanseMerkur Reiseversicherung avente effetto dal 1° agosto 2009. 11 La Rhein Reisen presentava al sig. Blödel-Pawlik due buoni di garanzia nei quali era previsto che il prezzo del viaggio gli sarebbe stato rimborsato in caso di mancata fornitura delle prestazioni di viaggio dovuta ad insolvenza dell’organizzatore del viaggio. 12 Prima che il viaggio iniziasse, la Rhein Reisen informava il sig. Blödel‑Pawlik di essere costretta a dichiarare la propria insolvenza. 13 Dagli atti di causa risulta che la Rhein Reisen, rappresentata da un amministratore unico, non aveva in realtà alcuna intenzione di dare esecuzione al viaggio in questione. Infatti, sia la cronologia degli eventi sia l’elenco dei movimenti del conto bancario di detto organizzatore farebbero emergere una condotta fraudolenta del medesimo. 14 Il sig. Blödel‑Pawlik, pertanto, domandava alla HanseMerkur Reiseversicherung il rimborso del prezzo del viaggio che aveva versato. 15 Quest’ultima, tuttavia, afferma di non essere tenuta ad effettuare un simile rimborso, dato che l’ipotesi di annullamento del viaggio imputabile esclusivamente alla condotta fraudolenta dell’organizzatore dello stesso non è contemplata dall’articolo 7 della direttiva 90/314. 16 Anche il giudice del rinvio dubita che la direttiva 90/314 sia volta a tutelare i consumatori dalle operazioni fraudolente degli organizzatori di viaggi. 17 Il Landgericht Hamburg, ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipenda dall’interpretazione della direttiva 90/314, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale «Se l’articolo 7 della [direttiva 90/314] sia applicabile anche nel caso in cui l’organizzatore risulti insolvente perché fin dall’inizio ha utilizzato, in maniera fraudolenta, per altri scopi, tutto il denaro versato dai viaggiatori, senza avere mai pianificato l’effettuazione del viaggio». Sulla questione pregiudiziale 18 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 90/314 debba essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo. 19 A tale riguardo, si deve ricordare, in via preliminare, che l’articolo 7 della direttiva 90/314 pone in capo all’organizzatore del viaggio l’obbligo di disporre di garanzie idonee ad assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore lo scopo di tali garanzie è quello di proteggere i consumatori contro i rischi economici derivanti dall’insolvenza o dal fallimento dell’organizzatore del viaggio v. sentenza dell’8 ottobre 1996, Dillenkofer e a., -178/94, -179/94 e da -188/94 a -190/94, Racc. pag. I‑4845, punti 34 e 35 . 20 L’obiettivo fondamentale di tale disposizione è, quindi, quello di garantire che, in caso di insolvenza o di fallimento del suddetto organizzatore, siano assicurati il rimpatrio del consumatore e il rimborso dei fondi da questo depositati v., in tal senso, sentenza Dillenkofer e a., cit., punti 35 e 36 . 21 Orbene, è necessario rilevare che il tenore letterale dell’articolo 7 della direttiva 90/314 non prevede, per la suddetta garanzia, alcuna condizione specifica relativa alle cause di insolvenza dell’organizzatore del viaggio. 22 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato, al punto 74 della sentenza del 15 giugno 1999, Rechberger e a. -140/97, Racc. pag. I‑3499 , che l’articolo 7 della direttiva in esame contiene l’obbligo di risultato di conferire a coloro che partecipano a viaggi «tutto compreso» un diritto alle garanzie di rimborso delle somme versate e di rimpatrio in caso di fallimento dell’organizzatore di viaggi e che tali garanzie sono volte, per l’appunto, a tutelare il consumatore contro le conseguenze del fallimento, indipendentemente dalle cause del medesimo. 23 La Corte ne ha dedotto che circostanze quali il comportamento imprudente dell’organizzatore di viaggi o il verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non possono costituire un ostacolo al rimborso dei fondi depositati e al rimpatrio dei consumatori ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 90/314 v. sentenza Rechberger e a., cit., punti 75 e 76 . 24 Inoltre, una simile interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 90/314 è corroborata dall’obiettivo che questa deve perseguire, che è quello di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori v. sentenza Dillenkofer e a., cit., punto 39 . 25 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sottoposta che l’articolo 7 della direttiva 90/314 deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo. Sulle spese 26 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione nella quale l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio è dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo. * Fonte http //curia.europa.eu/