Liberalizzazioni al traguardo (quasi): la vicenda taxi e NCC

Che tra le due categorie dei tassisti e degli operatori di NCC noleggio con conducente non corra buon sangue, è cosa ormai risaputa. Anzi si può ben dire che in questi ultimi anni si è assistito ad una vera e propria battaglia, con esposti all’Antitrust, segnalazioni alla Corte di giustizia europea e interventi legislativi che, per la verità, hanno contribuito a rendere ancora più conflittuali i rapporti tra i due comparti. Ciò che ne consegue è una situazione a dir poco inusuale, perché l’unica soluzione, a detta della Regione Veneto, è di scegliere l’immobilismo in attesa degli eventi. Questo, ovviamente, è l’invito che è stato rivolto agli enti locali, ma per il cittadino intenzionato ad intraprendere un’attività di questo tipo, il futuro è decisamente incerto.

Il completo quadro di riferimento normativo. Il decreto Milleproroghe al quale sarebbe più corretto ormai cambiare nome tenuto conto che il Governo Monti ha notevolmente ridotto il numero delle disposizioni, ovvero dei termini prorogati con il provvedimento di fine anno e, per essere precisi, il decreto-legge 29 dicembre 2011, numero 216 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato in G.U. numero 303 del 29 dicembre scorso, contiene un insieme di disposizioni, peraltro di complessa lettura perché non contiene altri riferimenti che il numero dell’articolo e della legge senza alcun accenno al suo titolo. Il comma 4 dell’articolo 11 di tale decreto,dispone che «4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, numero 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, numero 73, le parole entro e non oltre il 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti entro e non oltre il 30 giugno 2012 ». Insomma, ci sarebbero ancora poco più di sei mesi per porre fine all’annosa vicenda, anche se, dalla lettura dello schema di decreto sulle liberalizzazioni di imminente approvazione da parte del Governo, sembra proprio che la partita sarà vinta dai taxisti. Ciò in quanto gli stessi sembrerebbero esclusi dalla liberalizzazione, contrariamente a quanto avverrà, invece, per le attività di noleggio con conducente che fino ad ora sono stati regolamentati dalla medesima disciplina e, quindi, con le medesime modalità. Peraltro, ambedue erano stati esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva Servizi 2006/123/CE e, quindi, dal relativo decreto di recepimento d.lgs. 59/2010. Sta di fatto che il richiamo generico disposto nel Milleproroghe può portare ad equivocare i termini della questione che sta in questi precisi termini l'articolo 29, comma 1- quater , d.l. 30 dicembre 2008, numero 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, numero 14, ha novellato la legge 15 gennaio 1992, numero 21, «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» ed ha imposto obblighi più stringenti per gli operatori che svolgono l'attività di noleggio con conducente cd. N.C.C. , richiedendo, in particolare a una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni b nuove modalità per il rilascio de1le autorizzazioni con l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione c l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa d l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio e il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi. L'applicazione della nuova disciplina è stata in più circostanze sospesa da parte dei legislatore statale. Infatti, l'articolo 7- bis, d.l. 10 febbraio 2009, numero 5 - inserito dalla legge di conversione numero 33 del 9 aprile 2009, e modificato dall'articolo 23, comma 2, del d.l. 1° luglio 2009, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102 e, successivamente, dall'articolo 5, comma 3, del decreto 30 dicembre 2009, numero 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, numero 25 – ha stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge numero 21/1992, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro e costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1- quater , del d.l. 30 dicembre 2008, numero 207, fosse sospesa sino al 31 marzo 2010. In data 10 febbraio 2010 é stato sottoscritto un Protocollo d'intesa concordato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, l'UPI e i rappresentanti delle Associazioni di categoria, con il quale è stato definito un percorso in due fasi per addivenire alla riformulazione del citato articolo 29, comma 1- quater , d.l. numero 207/2008, in modo da inserire delle disposizioni che, tra l'altro, potessero impedire pratiche di esercizio abusivo dell’attività e che rendessero coerente la disciplina con l'assetto delle competenze realizzato con la modifica del Titolo V della Costituzione. I firmatari hanno altresì concordato che «Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli enti territoriali competenti si impegnano ad esaminare, nelle sedi opportune, la possibilità di non far lungo al rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell’attività di noleggio con conducente e di licenze taxi». Con nota prot. 11001, del 12 marzo 2010 trasmessa alla Conferenza Stato–Regioni, l'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla riforma in argomento asseriva «La normativa introdotta presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla lue delle carenze sostanziali di carattere ordinamentale». Successivamente, l'articolo 2, comma 3, d.l. numero 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge 22 maggio 2010, numero 73 - modificato dall'articolo 51, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 - ha previsto che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge numero 21/1992 secondo quanto previsto, dal sopra citato articolo 7- bis , comma 1, d.l. 10 febbraio 2009, numero 5, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, vengano adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2010 urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà, inoltre, definire gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Al decreto ministeriale è quindi demandato il compito 1 di rideterminare i principi fondamentali della legge 21/1992 nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali 2 di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale 3 di adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia 4 di definire gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Insomma, a metà del 2012, anche se la perentorietà del termine era presente già nella proroga precedente, si dovrebbero conoscere i vinti ed i vincitori. Ma l’aver escluso solo i taxisti dalla manovra in itinere in materia di liberalizzazioni lascia già presagire quale sarà la conclusione della diatriba. I disegni di legge giacenti. Nel 2010 sono stati presentati da parte del Pdl un progetto di legge che si affianca a quello già depositato due anni fa dall’Udc. Si tratta della proposta di legge numero 3694 1 che apporta modifiche alla l. numero 21 del 1992, così come modificata dalla l. numero 14 del 2009. L’ufficio dossier della Camera che svolge attività informativa per il corrispondente ramo del Parlamento, ha così illustrato i contenuti dei due progetti di legge «Il servizio N.C.C. rientra, assieme al servizio taxi, nella categoria del servizio di trasporto pubblico non di linea, ovvero il trasporto collettivo o individuale di persone, complementare e integrativo rispetto al trasporto pubblico di linea, che viene effettuato, a richiesta dell’utente, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, numero 21, recentemente novellata dal D.L. numero 207/2008». In particolare, la proposta di legge 3694 apporta alcune modifiche alla legge numero 21/1992 «finalizzate a ripristinare l’impostazione iniziale di tale legge», superando gli ostacoli introdotti, per l’attività di N.C.C., dal D.L. numero 207/2008. Cosa pensano le Regioni. Il 2 dicembre di un anno fa, nell’ambito delle consultazioni informali avviate dalla Commissione trasporti, in vista dell’approvazione della nuova legge, è stata ascoltata la Conferenza delle regioni. La stessa, peraltro, già nell’ottobre del medesimo anno aveva diffuso un documento con il quale aveva individuato il nocciolo della questione, affermando che «il tema della disciplina delle attività di trasporto di persone non di linea, ed in particolare del servizio taxi e del servizio di noleggio di autovetture con conducente, è al centro di un annoso dibattito che ha condotto all'adozione di misure, normalmente prive di organico inquadramento in un disegno unitario, intese a dare soluzione, purtroppo senza successo, a problematiche che affondano le proprie radici in ben definite inadeguatezze strutturali della relativa regolazione, ormai non in linea con la attuale realtà economica». Le regioni ritenevano quindi che l'angolo visuale dal quale bisogna porsi per affrontare con obiettiva efficacia la questione, in guisa tale da esaminarla mantenendola slegata da particolaristiche ed anacronistiche visioni settoriali, sia quello delle criticità che caratterizzano il sistema. Le indicazioni dell’Antitrust in vista della legge annuale sulla concorrenza. La segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presentata alle Istituzioni, ai sensi degli articolo 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, numero 287 contenente le «proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012» contengono uno specifico richiamo all’attività di taxi piena liberalizzazione del servizio, rimozione delle restrizioni alla multitolarità delle licenze e assegnazione gratuita di nuove licenze. Perché sono questi, in sintesi, i passi da compiere per migliorare la qualità del servizio. «Con riguardo alle attività di taxi trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea , l’Autorità ritiene necessario adottare le seguenti misure pro-concorrenziali a rimuovere l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 del D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, convertito in legge dalla L. 22 dicembre 2011, numero 214, del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea b rimuovere le restrizioni alla multititolarità delle licenze dei taxi, di cui all’ articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, numero 21 c incentivare l’aumento del numero delle licenze dei taxi, almeno nelle città dove l’offerta del servizio presenta le maggiori carenze, prevedendo adeguati meccanismi di “compensazione” per gli attuali titolari delle licenze. In particolare, al fine di rendere effettivamente praticabile la riforma, minimizzandone l’impatto sociale, l’Autorità suggerisce di dare la possibilità agli attuali titolari delle licenze di vedersene assegnata un’altra gratuitamente. La nuova licenza potrebbe essere venduta, recuperando la perdita di valore del titolo originario e, comunque, l’offerta del servizio di taxi registrerebbe un miglioramento significativo». In pratica, nonostante l’auspicio dell’Autorità, l’unica cosa certa è che dall’annunciata partita sulle liberalizzazioni di imminente approvazione, ancora una volta i tassisti portano a casa una vittoria. Anche se ieri è scattata la loro protesta - dopo che sono iniziate a circolare le prime bozze delle misure del governo Monti e che vedono i tassisti coinvolti in prima persona nel processo di liberalizzazioni - senza neanche attendere la data dello sciopero, proclamato per il 23 gennaio. Note 1 Il progetto di legge 3694 è stato presentato il 4 agosto 2010 ed il 30 settembre è iniziato il suo esame da parte della preposta Commissione trasporti assieme al progetto di legge numero 1971 presentato il primo dicembre 2008. Dal 5 ottobre al 2 dicembre sono state avviate audizioni informali con tutti i soggetti coinvolti, Anci e regioni comprese. 2 La relazione al progetto di legge 3694 è disponibile all’indirizzo http //www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/html/relazioni%5C16PDL0040810.html 3 Mentre quella relativa al primo progetto presentato è disponibile all’indirizzo http //www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0020520.pdf