Il MEF fornisce le istruzioni per la dichiarazione IMU

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze approva, con decreto del 30 ottobre 2012 - pubblicato in G.U. numero 258 del 5 novembre 2012 - il modello di dichiarazione per l’imposta municipale e fornisce le indicazioni per la sua compilazione.

Ambito di applicazione. Il modello - spiega il Ministero - deve essere utilizzato, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 12ter, del d.l. 6 dicembre2011 numero 201, ed espressamente indicati nelle istruzioni stesse. Per quanto riguarda gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, resta fissato al30 novembre 2012il termine per la presentazione della dichiarazione. Termini e aliquote. Il31 ottobre, è poi scaduto il termine entro il quale i Comuni potevano approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote Imu. A tal fine con una nota, ilministero dell'Economia ha precisato che «nel caso in cui i Comuni non dovessero deliberare sulle aliquote, si applicheranno quelle previste dall'articolo 13 del D.L. numero 201/2011 e cioè 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,76% per gli altri immobili. Resta fissato al prossimo17 dicembreil termine per il versamento a saldo dell'Imu. Nessuna dichiarazione per abitazione principale Le istruzioni prevedono che l’abitazione principalenon deve mai essere dichiarata, anche quando ne diviene tale nel corso dell’esercizio. Analogamente, non devono essere dichiarate lepertinenze dell’abitazione principale, in quanto i Comuni hanno a disposizione le informazioni necessarie, ne deve essere data alcuna indicazione per i figli di età non superiore a 26 anni per i quali si usufruisce della maggiorazione della detrazione pari a 50 euro. e altri immobili. Anche laex casa coniugale,assegnata in sede di separazione o divorzio, non deve essere oggetto di dichiarazione, con la sola eccezione della casa ubicata in un comune diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio o di nascita dell’assegnatario. Ifabbricati rurali strumentalinon devono mai essere denunciati,mentre devono esserlo gli immobili esenti degli enti non commerciali anche se già posseduti al 1° gennaio 2012. Ifabbricati inagibilio inabitabili dovranno essere indicati solo nell’anno in cui perdono il diritto alla riduzione. I casi in cuidovràviceversa essere presentata la dichiarazione sono quelli in cui gli immobili godono di unariduzione dell’impostao quelli per i quali il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Dichiarazione obbligatoria. L’obbligo dichiarativo sorge quindi ad esempio nei seguenti casi acquisto di area fabbricabile modifica da terreno agricolo ad area edificabile inizio o cessazione del diritto all’esenzione dell’imposta immobili locati, d’impresa o appartenenti a soggetti IRES per i quali il Comune ha deliberato una riduzione di aliquota. Per i fabbricati locati l’obbligo sorge solo se il contratto è stato registrato antecedentemente al primo luglio 2010 fabbricati d’interesse storico fabbricati inagibili o inabitabili per i quali è cessato il diritto alla riduzione dell’imponibile terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap nascita o cessazione dell’usufrutto legale immobili esenti degli enti non commerciali. La dichiarazione va presentata nel Comune in cui sono ubicato gli immobili se gli immobili sono ubicati in più comuni dovranno essere presentate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni interessati.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 30 ottobre 2012 G.U. 5 novembre 2012, numero 258 Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipalepropria IMU e delle relative istruzioni. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria Visto l'articolo 9, comma 6, del citato decreto legislativo numero 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il modello della dichiarazione dell'imposta municipale propria Visto l'articolo 13, comma 12-ter, del menzionato decreto-legge numero 201 del 2011, il quale dispone che con il decreto, con il quale si approva il modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, numero 212, il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani Decreta articolo 1 Approvazione del modello di dichiarazione 1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 11, numero 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214 ed espressamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. La dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1. articolo 2 Struttura del modello di dichiarazione 1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati. 2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «IMU imposta municipale propria dichiarazione per l'anno 20_ _» che è in colore pantone orange 021U. Esso si compone di due esemplari identici, i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura «originale per il comune» e «copia per il contribuente». articolo 3 Disponibilità dei modelli di dichiarazione 1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti. 2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 4. 3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato articolo 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto. articolo 4 Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione 1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'articolo 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. 2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5 altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5. 3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti larghezza minima cm 35 - massima cm 42 altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5. 4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto. articolo 5 Riproduzione del modello di dichiarazione 1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'articolo 4, la riproduzione del modello indicato nell'articolo 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo. 2. È altresì autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'articolo 4 indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali. 3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto. articolo 6 Presentazione della dichiarazione 1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata. 2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. 3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione. 4. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.