Comunicazione telematica dell’offerta conciliativa: ulteriori chiarimenti

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. numero 3845/2015, chiarisce ulteriori aspetti operativi in merito alla comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione ex articolo 6 d.lgs. numero 23/2015 recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. numero 3845/2015, chiarisce ulteriori aspetti operativi in merito alla comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione ex articolo 6 d.lgs. numero 23/2015 sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, integrando, così, la precedente nota numero 2788 del 27 maggio scorso. Necessità della comunicazione. La comunicazione è dovuta • solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore • anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro • non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova. I soggetti abilitati. Il Dicastero precisa, inoltre, che i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati, ovvero • i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, l. numero 12/1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l’iscrizione all’albo a norma dell’articolo 9 della legge citata • gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro • i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4, l. numero 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni • le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6, l. numero 608/1996 • le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, d.lgs. numero 297/2002 • le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a , b e c , d.lgs. numero 276/2003, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti • i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’articolo 31 d.lgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari. fonte www.fiscopiu.it

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