L’errore incolpevole dell’Amministrazione annulla il danno da perdita di chances

La Provincia non ha avuto alcuna comunicazione dell’intervenuta assunzione dell’altro lavoratore. Pertanto, essendo il suo errore incolpevole, la perdita di chances non viene risarcita.

Il caso. I giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la domanda proposta da una lavoratrice volta ad ottenere il risarcimento danni subiti in conseguenza dell’illegittimo atto di avviamento al lavoro – in quanto appartenente alla categoria degli orfani per causa di lavoro, guerra o servizio – disposto dalla Provincia di Roma presso una s.r.l. il fatto è che la società aveva già provveduto all’assunzione di altro lavoratore. 2 lavoratori per un posto solo. La donna propone ricorso per cassazione deducendo «motivazione contraddittoria della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che non sussisteva colpa dell’Amministrazione in quanto, al momento dell’avviamento al lavoro di essa ricorrente, non era pervenuta la comunicazione dell’avvenuta assunzione dell’altro lavoratore». La nuova legge non comprende più i soggetti in condizioni di svantaggio sociale. La Corte di Cassazione ricorda che la legge numero 68/1999 si concentra – a differenza della precedente disciplina – «sulla promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle sole persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato». In pratica, la nuova legge non comprende più, tra i beneficiari, i soggetti in condizioni di svantaggio sociale. L’errore dell’Amministrazione è incolpevole La S.C. si sofferma anche sulla questione del danno da perdita di chances. Tale perdita – precisa la Corte – è vero che «produce un danno attuale e risarcibile, sempre che ne sia provata l’esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni», ma è pur vero che, nel caso in esame, l’Amministrazione ha commesso un errore incolpevole, visto che non ha avuto alcuna comunicazione dell’intervenuta assunzione dell’altro lavoratore. Il ricorso viene quindi rigettato e la ricorrente vede sfumare sia il nuovo posto di lavoro che il risarcimento dei danni.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 maggio – 12 settembre 2012, numero 15257 Presidente Lamorgese – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza numero 8300 del 2007, rigettava l'appello proposto da D O. nei confronti della Provincia di Roma, avverso la sentenza numero 2397 emessa dal Tribunale di Roma il 9 febbraio 2005. 2. Quest'ultimo aveva rigettato la domanda proposta dalla O. volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo atto di avviamento al lavoro quale appartenente alla categoria degli orfani per causa di lavoro guerra o servizio disposto dalla Provincia di Roma il 13 dicembre 2001 presso la società Pouchain srl, che aveva già ottemperato all'assunzione di altro lavoratore avviato presso la medesima società in data 7 giugno 2001. 3. Ricorre per la cassazione della sentenza la O. con un articolato motivo di impugnazione. 4. Resiste con controricorso la Provincia di Roma. Motivi della decisione 1. Occorre premettere, in fatto, che la O. , avviata al lavoro dalla Provincia di Roma presso la società Pouchain srl, impugnava la mancata assunzione nei confronti di quest'ultima dinanzi al Tribunale di Roma. Il giudice di primo grado, con la sentenza numero 26058 del 2002, rigettava la domanda, ma nella motivazione, deduce la ricorrente, rilevava l'incongruenza del comportamento dell'Ufficio di collocamento. Successivamente la O. proponeva un nuovo ricorso, nei confronti della Provincia di Roma, per cui è causa. 2. Con l'unico motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, quale puntualizzazione delle censure, la O. prospetta omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia articolo 360, numero 4, cpc violazione e falsa applicazione degli articolo 2043, 1226 e 2697 cc. articolo 360, numero 3 e numero 5 cpc . Ad avviso della O. , la motivazione della sentenza in esame sarebbe contraddittoria laddove ha ritenuto che non sussisteva colpa dell'Amministrazione in quanto, al momento dell'avviamento al lavoro di essa ricorrente, non era pervenuta la comunicazione dell'avvenuta assunzione dell'altro lavoratore. Essa ricorrente avrebbe dovuto provare che nel periodo di tempo intercorrente tra la data di avviamento dell'altro lavoro ed il proprio la società aveva ottemperato all'obbligo di cui alla legge numero 68/89 di provvedere alla copertura dei posti riservati agli orfani. Tuttavia, la prova dell'assunzione dell'altro lavoratore era stata fornita sin dal primo grado di giudizio, tenuto conto della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma emessa nella controversia proposta contro la società. Nella stessa, infatti, si leggeva che la normativa sui disabili prevede una quota di riserva pari ad un'unità per i datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 51 a 150 dipendenti e, quindi, la società, con l'assunzione fatta, aveva ottemperato al proprio obbligo. Il Tribunale, proseguiva rilevando che vi era una palese incongruenza da parte dell'Ufficio del collocamento che aveva avviato due lavoratori a copertura dell'obbligo occupazione sopra richiamato. La Corte d'Appello avrebbe, quindi, errato nel valutare i fatti. Ed infatti, dagli atti del giudizio proposto nei confronti della società, depositati in uno al ricorso proposto nei confronti della Provincia si evinceva come presso la suddetta società poteva essere avviato un solo lavoratore. Pertanto sarebbe irrilevante che la Provincia non sapesse della intervenuta assunzione dal momento che poteva avviare al lavoro una sola persona. La Corte avrebbe errato, altresì, sul punto relativo alla richiesta di risarcimento del danno, ritenendo inesistente la colpa dell'Amministrazione e il danno stesso. Nel ricorso in appello essa ricorrente aveva dedotto che l'erroneo avviamento aveva comportato un danno ingiusto consistente nella perdita di chances, ossia nella perdita della possibilità di ottenere una probabile assunzione in virtù di un valido atto di avviamento, posto che il successivo avviamento era avvenuto molto tempo dopo, il 7 luglio 2003. La Provincia preso atto dell'erroneo avviamento avrebbe dovuto provvedere a reinserire la lavoratrice nelle liste del collocamento obbligatorio con la pregressa situazione acquisita. Essa ricorrente, non poteva, altresì, convenire su quanto dedotto dalla Corte d'Appello circa la sussistenza a carico di se medesima dell'onere della prova della perdita di chances, potendo comunque quest'ultima essere data anche in modo presuntivo e secondo criteri di probabilità. 3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. 3.1. Occorre precisare che l'articolata censura si focalizza sulla mancanza di motivazione circa il rilievo da attribuire alla circostanza che la Provincia rilasciava alla società il certificato di ottemperanza per l'assunzione dell'altro lavoratore che aveva avuto il nulla osta prima della O. , dopo aver emesso il nulla osta anche per quest'ultima, nonché sul riparto dell'onere della prova rispetto al danno da perdita di chances, in riferimento agli arti 1223 e 2043 cc, con riguardo alla mancata reiscrizione della O. nelle liste di collocamento. 3.2. È opportuno, in via preliminare, richiamare il quadro normativo che disciplina l'istituti del collocamento obbligatorio. Come questa Corte ha avuto modo di affermare con una recente pronuncia Cass., numero 7637 del 2012 , la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, sul diritto del lavoro dei disabili, entrata in vigore il 18 gennaio 2000, che si applica al caso di specie, ratione temporis, ha sostituito interamente la precedente disciplina sulle assunzioni obbligatorie contenuta nella legge 2 aprile 1968, numero 482, legge che, insieme alle sue successive modificazioni, è stata esplicitamente abrogata dalla citata legge numero 68 del 1999, articolo 22. Come appare chiaramente dalla rubrica della legge Norme per il diritto al lavoro dei disabili e dall'elenco dei destinatari della tutela prevista dalla legge stessa, contenuto nell'articolo 1, la nuova disciplina è concentrata sulla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle sole persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La nuova legge non comprende più, tra le categorie dei beneficiari, i soggetti in condizione di svantaggio sociale vedove, profughi e, ciò che rileva nel caso di specie, orfani che invece venivano parificati, nella vigenza della legge numero 482 del 1968, ai soggetti invalidi. La nuova legge numero 68 del 1999, articolo 18, comma 2, si limita a disporre che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché . omissis ., è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti . omissis La stessa norma prevede altresì che per le assunzioni dei soggetti predetti non disabili le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della cit. legge, il quale si limita a stabilire che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 quota di riserva di posti a favore delle categorie protette , i datori di lavoro devono assumere i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11 . La norma specifica, altresì, le percentuali di richieste di avviamento nominative che possono essere inviate percentuale che varia in relazione alle dimensioni o alla natura del datore di lavoro . A sua volta il d.P.R. 10 ottobre 2000, numero 333 Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, numero 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili si limita a prevedere, all'articolo 1, la possibilità per i soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, sopra citato, di essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio. In questo contesto normativo all'avviamento al lavoro di un lavoratore compreso nelle categorie previste dalla legge numero 68 del 1999, articolo 18, non corrisponde un obbligo incondizionato per il datore di lavoro destinatario del provvedimento di avviamento di procedere all'assunzione. 3.3. Deve essere, altresì, ricordato che questa Corte, con riguardo al danno derivante dalla lesione del diritto alla iscrizione nelle liste di collocamento pregiudicato dalla cancellazione dalle liste stesse da parte dell'Amministrazione a seguito dell'illegittimo avviamento e dalla mancata automatica e immediata reiscrizione nelle stesse sino alla avvenuta iscrizione, ha affermato Cass., S.U., numero 9472 del 2003, richiamata dalla ricorrente che si è in presenza di un vero e proprio diritto alla iscrizione nelle liste di collocamento, ritenuto ingiustamente violato in conseguenza del comportamento dell'Amministrazione, diritto del tutto diverso dalla posizione giuridica e dalle aspettative di chi nelle liste è già iscritto. Nella sfera di tutelabilità delle posizioni soggettive possono ben essere comprese situazioni caratterizzate dalla potenziabilità del pregiudizio, quale la perdita di chances, poiché ai fini della sussistenza e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di perdita di guadagno di cui all'articolo 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, costituendo un'entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile. La perdita di una chance produce un danno attuale e risarcibile, sempre che ne sia provata l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni. Tale principio contenuto nella citata sentenza numero 9472 del 2003, tuttavia, occorre precisare, veniva enunciato sul presupposto che non sussisteva, nella fattispecie allora all'esame della Corte, l'errore incolpevole, in quanto l'Amministrazione aveva provveduto all'avviamento del secondo lavoratore quando aveva già ricevuto la comunicazione dell'assunzione del primo, circostanza diversa da quella verificatasi nel caso in esame, in cui, invece, l'avviamento della O. avveniva senza che l'Amministrazione avesse avuto comunicazione dell'intervenuta assunzione dell'altro lavoratore. Nella fattispecie in esame, pertanto, correttamente e con congrua motivazione, la Corte d'Appello ha escluso la colpa dell'Amministrazione, non procedendo nell'esame della questione del danno risarcibile, statuizione rispetto alla quale, peraltro, la censura prospettata, si limitata a richiamare le circostanze della vicenda della O. , deducendo che la prova della mancata reiscrizione e della perdita dell'avviamento, derivava dalla mancanza di idoneo avviamento della stessa, mentre, come affermato da questa Corte Cass. S.U., numero 11652 del 2008, Cass., numero 1752 del 2005 al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance è necessario provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. 4. Il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro trenta per esborsi, Euro duemila per onorario.