Falsa speranza per l’imputato: la legge delega non basta per la depenalizzazione dei reati

L’articolo 2, comma 3, l. numero 67/2014 delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria , nella parte in cui prevede la delega al Governo ad abrogare una serie di reati, compresi quelli previsti dagli articolo 633 e 635 c.p., non ha alcun effetto immediatamente abrogativo, essendo l’abrogazione subordinata all’emanazione dei decreti delegati.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 26216, depositata il 22 giugno 2015. Il caso. Il gdp di Catanzaro dichiarava di non doversi procedere nei confronti di due persone, accusate dei reati ex articolo 633 invasione di terreni o edifici e 635 danneggiamento c.p., poiché il fatto non era previsto dalla legge come reato, essendo stato depenalizzato dalla legge delega numero 67/2014 deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio . Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, deducendo che, in assenza dei decreti attuativi, i reati contestati dovevano ritenersi ancora in vigore. Mancano i decreti attuativi. La Corte di Cassazione concorda con le deduzioni del P.G. la l. numero 67/2014 si è limitata a stabilire una delega al Governo in materia penale, non apportando, di conseguenza, alcuna modifica ai reati da abrogare, in quanto tale funzione è stata affidata alla futura decretazione delegata. Questa delega non è quindi un atto direttamente di produzione, ma si inserisce «in una più ampia previsione normativa», secondo cui il Governo non potrà semplicemente limitarsi ad una pura e semplice abrogazione, ma dovrà compensarla con l’istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili, come previsto dall’articolo 1, comma 3, lett. c , l. numero 67/2014, che a loro volta dovranno rispondere a determinati criteri, come sancito articolo 1, comma 3, lett. d ed e , l. numero 67/2014. Perciò, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rimandando la decisione ai giudici di merito e ricordando loro che l’articolo 2, comma 3, l. numero 67/2014, nella parte in cui prevede la delega al Governo ad abrogare una serie di reati, compresi quelli previsti dagli articolo 633 e 635 c.p., non ha alcun effetto immediatamente abrogativo, essendo l’abrogazione subordinata all’emanazione dei decreti delegati.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 – 22 giugno 2015, numero 26216 Presidente Esposito – Relatore Rago Fatto e diritto 1. Con sentenza del 13/11/2014, il Giudice di Pace di Catanzaro dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.M. e S.A. per i reati di cui agli articolo 633-635 cod. penumero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, essendo stato depenalizzato dall'art 2/3 della legge delega n° 67/2014. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro rilevando che, in assenza dei decreti attuativi, il reato contestato doveva ritenersi ancora in vigore. 3. II ricorso è fondato. Questa Corte Cass. 38080/2014 , ha già rilevato che la L. 28 aprile 2014, numero 67 si limita a stabilire una delega al governo in materia penale, non apportando, quindi, in nessun modo modifiche ai reati da abrogare, essendo tale funzione affidata alla futura decretazione delegata. La delega di cui alla Legge n° 67/2014, deve ritenersi il classico atto normativo strumentale sulla produzione legislativa e non, quindi, un atto direttamente di produzione, in quanto la delega ad abrogare una serie di reati fra cui, appunto, quelli previsti dagli articolo 633/1 - 635/1 cod. penumero è inserita in una più ampia previsione normativa a norma della quale il Governo non può limitari ad abrogare sic et simpliciter le suddette norme, ma l'abrogazione dev'essere, per così dire, compensata con l'istituzione di «adeguate sanzioni pecuniarie civili» articolo 1/3 lett. c che, a loro volta, devono rispondere a determinati criteri articolo 1/3 lett. d - e . La sentenza, quindi, dev'essere annullata senza rinvio alla stregua del seguente principio di diritto «l'articolo 2/3 della legge n° 67/2014, nella parte in cui prevede la delega al Governo ad abrogare una serie di reati, fra cui quelli previsti dagli articolo 633/1 - 635/1 cod. penumero , non ha alcun effetto immediatamente abrogativo, essendo l'abrogazione subordinata all'emanazione dei decreti delegati» P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace, in diversa composizione, di Catanzaro per nuovo giudizio.