In tema di lottizzazione abusiva, e segnatamente di lottizzazione abusiva c.d. materiale, essa si attua attraverso l’inizio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica e/o edilizia di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata ed in violazione della normativa urbanistica, ovvero delle prescrizioni degli strumenti urbanistici anche soltanto adottati.
La condotta lottizzatoria può essere integrata da opere edilizie o di urbanizzazione che conferiscono alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione urbanistica, predisponendo i terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati, ferma restando la punibilità nel caso di lavori che determinino un mero mutamento di destinazione d’uso di edifici già esistenti, da cui derivi la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 26942, depositata il 20 giugno 2013. Gli indici della lottizzazione abusiva La fattispecie penale di cui all’articolo 44, primo comma, lett. c , D.P.R. numero 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia , va letta in combinato disposto con l’articolo 30 del medesimo Decreto, il quale equipara la lottizzazione abusiva materiale attuata cioè mediante opere edilizie o di urbanizzazione a quella giuridica effettuata mediante il frazionamento e la vendita finalizzata alla destinazione, a scopo edificatorio, del terreno . Per la giurisprudenza di legittimità, anche la vendita di un solo lotto abusivo integra il reato in esame. L’illecito può essere commesso tanto da chi procede al frazionamento del terreno, quanto da chi prepara la zona per il futuro insediamento edilizio, unitamente ai tecnici ed a coloro che svolgono il ruolo di mediatori per la vendita degli immobili abusivi. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, occorre che il reo preveda e voglia il condizionamento e la limitazione della riserva pubblica di programmazione territoriale, mediante la condotta di predisposizione dei terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o, in ogni caso, non programmati sulla base della normativa edilizia applicabile. in particolare di quella c.d. materiale. Secondo la giurisprudenza amministrativa di merito, sussiste la lottizzazione abusiva c.d. materiale in presenza di qualsivoglia tipo di opere concretamente idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in definitiva, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione che viene posta di fronte al fatto compiuto , sia un carico urbanistico necessitante un adeguamento degli standard. Tale condotta lottizzatoria non richiede la realizzazione di vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, sebbene nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti. Peraltro, al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, appare necessaria una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, non essendo sufficiente uno sguardo sui singoli immobili abusivamente edificati. Il caso di specie. La sentenza in commento censura la pronuncia della Corte di Appello di Firenze, la quale aveva ritenuto configurabile, nel caso di specie, la meno grave ipotesi di reato di cui all’articolo 44 lett. b D.P.R. numero 380/2001 in luogo di quella di cui alla lett. c del medesimo articolo, pur in presenza di un insediamento di tipo residenziale costituito da un complesso di dodici villette, realizzato in zona agricola “E”, previa demolizione di una preesistente stalla, ed in difetto di permesso di costruire. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello fiorentina il quale, con il primo motivo di gravame, aveva denunciato proprio l’errata lettura del dettato normativo in materia edilizia, visto che la fattispecie concretizzatasi era da inquadrare nel reato di lottizzazione abusiva e non in quello di abuso edilizio semplice. I giudici della terza sezione penale pongono l’accento soprattutto sul mutamento in senso residenziale della zona oggetto della condotta lottizzatoria materiale abusiva, atteso che, fra l’altro, l’edificazione del complesso immobiliare, effettuata dagli imputati in concorso tra loro, era avvenuta in vista di successive opere di urbanizzazione, in contrasto con le limitate possibilità di intervento sull’edilizia esistente, così come previste dalla normativa urbanistica vigente nel comune interessato dall’abuso edilizio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 maggio – 20 giugno 2013, numero 26942 Presidente Fiale – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 31/5/2010, dichiarava C.G. , R.S. , Ra.Lo. e S.R. colpevoli del reato di lottizzazione abusiva c.d. materiale, commesso attraverso una trasformazione urbanistica di un terreno, a destinazione agricola, realizzando un complesso immobiliare di dodici villette, in difetto di titolo abilitativo, previa demolizione di una preesistente stalla il decidente condannava i prevenuti alla pena ritenuta di giustizia assolveva T.R. , moglie del C. , dal reato in contestazione. La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti dal p.m. e negli interessi degli imputati, con sentenza del 20/12/2011, riqualificato il fatto nella fattispecie di reato di cui all'articolo 44 lett. b , d.P.R. 380/01, in parziale riforma del decisum di prime cure ha assolto il R. e il Ra. ha condannato il C. e il S. alla pena, rispettivamente, di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, e di mesi 4 di arresto ed Euro 9.000,00 di ammenda, con conferma nel resto. Propongono ricorsi per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze e la difesa del S. , con i seguenti motivi -il P.G. con il primo motivo di annullamento denuncia l'errata lettura del dettato normativo in materia edilizia, visto che la fattispecie concretizzatasi era da inquadrare nel reato di lottizzazione abusiva, di tal che ha errato il decidente nel derubricare il fatto in ipotesi di reato di abuso edilizio semplice, ex articolo 44, lett. b , d.P.R. 380/01 -la Corte territoriale ha erroneamente applicazione le regole in materia di reato edilizio, ex articolo 44, citato decreto, e di responsabilità concorsuale del Ra. , ex articolo 110 cod.penumero , anche in relazione all'articolo 546, lett. e , cod.proc.penumero , omettendo di argomentare sulle risultanze di segno contrario il detto imputato è stato assolto, infatti, solo perché le DIA dallo stesso ratificate erano scadute e i lavori non iniziati ancora in quel momento, senza considerare che le emergenze istruttorie hanno dato agio di dimostrare come la complicità e la copertura di tal soggetto hanno concorso nel consentire la perpetrazione dell'illecito edilizio -identica cattiva applicazione delle regole dettate in materia di reato edilizio e di responsabilità concorsuale ex articolo 110 cod.penumero e ex articolo 546 lett. e , cod.proc.penumero , è ravvisabile nel discorso giustificativo, posto dal giudicante a sostegno della assoluzione del R. -la difesa del S. eccepisce violazione dell'articolo 125, co. 3, cod.proc.penumero , per omessa assunzione del teste A.E. , progettista ed asseveratore delle DIA in questione, il quale avrebbe potuto fornire determinanti chiarimenti in relazione alla posizione del S. -violazione degli articolo 62, 195, 350, co. 6, cod.proc.penumero , sulla erronea ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal m.llo N. , su quanto dallo stesso riferito in relazione ad una conversazione telefonica intercorsa tra il C. e il S. , nel corso della quale il primo affermava di disconoscere il R. quale direttore dei lavori de quibus -violazione degli articolo 526, 190, co. 3, 495, co. 4, e 125 co. 3, cod.proc.penumero , non avendo preso la Corte territoriale in alcuna considerazione la richiesta di pronunciare in ogni caso la inutilizzabilità della deposizione del predetto m.llo N. per violazione dell'articolo 526 cod.proc.penumero da parte del giudice di prime cure, visto che lo stesso giudicante, durante l'esame del teste, aveva dichiarato la inutilizzabilità del riferito in questione nella parte de relato , per, poi, nella motivazione della sentenza, in assenza di contraddittorio tra le parti, a dibattimento chiuso, affermare la piena utilizzabilità di quella parte precedentemente esclusa -manifesta illogicità della motivazione, svolta dalla Corte territoriale, nel ritenere l'imputato direttore occulto dei lavori, funzione che lo stesso non ha mai assunto -contraddizione evidente, derivante dalla assoluzione con formula dubitativa del R. e condanna nei confronti del S. , in quanto se quest'ultimo è stato riconosciuto colpevole quale vero direttore dei lavori il R. doveva essere assolto con formula piena. La difesa del C. ha inoltrato in atti memoria, con cui chiede che il ricorso del P.G venga dichiarato inammissibile per la genericità delle censure spiegate, in particolare in ordine al primo motivo di annullamento evidenzia l'irrilevanza delle argomentazioni addotte ai danni del C. con riferimento al capo di impugnazione riguardo alla posizione dell'arch. Ra. e dell'arch. R. . Considerato in diritto Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito specificate. La Corte territoriale ha ritenuto provato che la esecuzione dei lavori, consistenti nella formazione di un complesso di dodici villette, previa demolizione di una preesistente stalla, avvenne in modo abusivo, difettando di permesso di costruire. Ciò ha comportato la sussistenza di un reato edilizio, rientrante nella previsione contravvenzionale di cui all'articolo 44 lett. b , d.P.R. 380/01, e non, come ritenuto dal Tribunale, di lottizzazione abusiva c.d. materiale, ex articolo 44, lett. c , citato decreto. Orbene, osservasi che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la pronuncia impugnata, in correlato al motivo di annullamento formulato in impugnazione, attinente alla eccepita erronea derubricazione del reato di lottizzazione abusiva in abuso edilizio semplice, permette di ritenere fondata la censura avanzata dal p.m. ricorrente. Rilevasi che la lottizzazione abusiva materiale si attua attraverso l'inizio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica e/o edilizia di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata ed in violazione della normativa urbanistica, ovvero delle prescrizioni degli strumenti urbanistici anche soltanto adottati. La condotta lottizzatoria può essere integrata da opere edilizie o da opere di urbanizzazione che conferiscono alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione urbanistica, predisponendo i terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati ex multis Cass. 7/4/2004, Casarin peraltro il reato de quo può anche essere concretizzato nel caso di lavori che determinino un mero mutamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti, da cui derivi, comunque, la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione Cass. 15/2/2007, numero 6396 . La Corte di Appello di Firenze ha fatto malgoverno dei principi sopra richiamati. Va, infatti, evidenziato che, nel caso in esame, le dodici villette, oggetto di sequestro, risultavano prive di copertura amministrativa, in quanto le due DIA presentate erano decadute e solo a seguito della applicazione della misura cautelare reale è stato chiesto il permesso a costruire in sanatoria. Inoltre, in quel territorio non vi erano altri insediamenti di tipo residenziale e il piano strutturale del Comune di Campagnatico ha mantenuto quell'area in zona agricola E , salvo aggiungere altre categorie – EERO1 - prevedendo limitate possibilità di intervento sull'edilizia esistente con prevalente funzione residenziale, tra cui, di certo, non può farsi rientrare la edificazione delle predette dodici villette, in sostituzione della demolita stalla, necessitanti di servizi ed opere di urbanizzazione. Conseguentemente, l'intervento posto in essere dagli imputati in località S.Antonio di Campagnatico, avendo determinato un mutamento in senso residenziale della zona, va qualificato come lottizzazione abusiva di tipo materiale, come ritenuto dal Tribunale di Grosseto, con la pronuncia del 31/5/2010, e non rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 44 lett. b , d.P.R. 380/01. È evidente che la conclusione a cui è pervenuto questo Collegio, preclude l'esame del ricorso proposto dal S. , in quanto la riqualificazione del fatto-reato nella sfera dell'articolo 44 lett. c , d.P.R. 380/01, rende i motivi di annullamento con esso formulati tamquam non essent , poiché le censure mosse si ricollegano tutte alla sussistenza della contravvenzione di abuso edilizio semplice, ex articolo 44 lett b , del citato decreto. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio, affinché il giudice ad quem , in dipendenza di quanto ut supra rilevato, proceda a nuovo esame. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.