Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano posso utilizzare anche i sistemi elettronici per il rilievo della circolazione abusiva sulle corsie gialle riservate agli autobus.
Nessuna disposizione normativa infatti limita i loro poteri d’accertamento al tradizionale blocchetto da vigile urbano. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2 con l’ordinanza numero 15283 del 19 giugno 2013. Il caso. Il comune di Genova ha affidato all’azienda municipalizzata trasporti anche il controllo dell’accesso alle corsie riservate agli autobus e per questo la concessionaria si è munita di un sistema elettronico avanzato in grado di sanzionare efficacemente tutti gli abusi. Un cittadino incappato nel controllore automatico delle corsie gialle però ha proposto con successo censure per carenza di potere degli organi accertatori prima al giudice di pace e poi al tribunale. Per questo motivo il comune di Genova si è infine rivolto ai giudici del Palazzaccio che hanno ribaltato l’esito della vicenda confermando la multa. Multa valida, anche se l’infrazione è rilevata dal Sirio Ves. I comuni, specifica il collegio, ai sensi della legge 127/1997 possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle sanzioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione. Questo potere può essere inoltre conferito al personale ispettivo delle aziende di trasporto che a differenza degli ausiliari del traffico può anche vigilare sulla circolazione e la sosta dei veicoli sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Nel caso esaminato dal collegio la violazione accertata con un sistema elettronico denominato Sirio Ves è stata regolarmente sottoscritta da un dipendente dell’azienda trasporti. Nessuna disposizione normativa, prosegue il Collegio, limita infatti i poteri di accertamento degli ispettori delle aziende di trasporto in materia di controllo delle corsie riservate. Anche le Sezioni Unite, proseguono gli ermellini, hanno confermato sia pur implicitamente «che la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone dovendosi aggiungere che l’equiparazione dei dipendenti della concessionaria amt alla polizia stradale, prevista normativamente, non contempla limitazione alcuna circa la modalità di rilievo delle contestazioni».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 febbraio - 19 giugno 2013, numero 15283 Presidente Goldoni – Relatore Falaschi Considerato in fatto Con sentenza numero 969 del 2011 depositata il 22 marzo 2011 e notificata in data 11 aprile 2011 il Tribunale di Genova respingeva l'appello proposto dal Comune di Genova nei confronti di R.A. avverso la sentenza numero 6250/2008 del Giudice di pace di Genova, confermando l'accoglimento dell'opposizione proposta ex articolo 22 legge numero 689/1981 dall'appellato avverso numero 2 verbali di accertamento elevati il 2.4.2007 ed il 19.4.2007 dalla Polizia Municipale di Genova, relativi alla violazione dell'articolo 7.14 del C.d.S., perché transitava con il proprio veicolo nelle corsie riservate agli autobus cittadini cc.dd. corsie gialle in via omissis . Il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione notificato il 6.6.2011 e depositato il 22.6.2011 nei riguardi della predetta sentenza formulando otto motivi. L'intimato non si costituiva in questa fase. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, assorbiti il sesto, settimo ed ottavo, respinta la prima censura. All'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere il giudice di appello omesso ogni pronuncia sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado introdotta dall'Amministrazione con specifico motivo di impugnazione in quanto il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione ritenendo la carenza di potere degli accertatori dell'Azienda Mobilità Trasporti AMT di Genova in ipotesi di contestazione non immediata, come nella specie, nonostante tale motivo non fosse stato fatto valere dall’opponente. Il motivo non appare meritevole di accoglimento. Dallo stesso tenore della decisione impugnata, sia nella parte relativa allo svolgimento del processo pag. 2, indicazione dell'ottavo motivo dell'opposizione sia in quella motivazionale pag. 3 prima parte emerge evidente che a fronte della censura dell'opponente per vizio della “delega del sindaco per i funzionare ispettivi della concessionaria” per difetto del parere previsto dall'articolo 55 del Regolamento approvato con delibera del consiglio comunale numero 142/2001, il giudice di appello ha ritenuto di leggere in chiave ancillare il ruolo degli ausiliari del traffico rectius nella specie personale AMT rispetto alle non delegabili funzioni spettanti in via esclusiva alla Polizia Municipale di emissione del titolo sanzionatorio definitivo v. pag. 11 della sentenza impugnata , per cui non è incorso nel vizio denunciato. Con il secondo motivo l'Amministrazione denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 201, comma 1 bis, lett. g C.d.S. e dell'articolo 11, comma 133 bis della legge numero 121 del 1991, del D.P.R. numero 250 del 1999 e dell'articolo 36 della legge numero 120 del 2010, anche per vizio di motivazione, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che le apparecchiature per il rilievo dei transiti sulle corsie riservate debbano soggiacere al D.P.R. numero 250 del 1999 circa il rilascio di autorizzazione ministeriale. Con il terzo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli articolo 3 e 5 del D.P.R. numero 250 del 1999 in relazione all'articolo 17, comma 133, della legge numero 127 del 1997, anche per vizio di motivazione, per avere il Tribunale maturato il convincimento che la gestione della rilevazione dei transiti delle corsie riservate, trovandosi i relativi monitor presso la sede dell'Azienda Municipalizzata Trasporti, fosse sottratta al monopolio della Polizia Municipale, cosi operando in violazione degli articolo 3 e 5 del D.P.R. numero 250 del 1999 che imporrebbe la gestione direttamente dalla Polizia stradale. Con il quarto motivo e con il quinto l'ente locale lamenta, rispettivamente, la violazione o erronea applicazione dell'articolo 68 della legge numero 488 del 1999, oltre a contraddittoria motivazione circa l'equiparazione degli ausiliari del traffico al personale di Polizia stradale. I motivi - che per la loro stretta connessione, vertendo tutti nella sostanza sull'ampiezza dei poteri di accertamento delle violazioni in questione da parte dell'autorità procedente, vanno esami nati congiuntamente - appaiono da condividere. Questa Corte ha già avuto modo di osservare cfr Cass. 18 agosto 2006 numero 18186 che la legge 15 maggio 1997 numero 127, articolo 17, comma 132, ha stabilito che “I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”. Al comma 133, poi, il medesimo articolo 17 dispone che “le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 numero 142, articolo 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 numero 285, articolo 6, comma 4, lett. c ”. La legge 23 dicembre 1999 numero 488, articolo 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge 15 maggio 1997 numero 127, articolo 17, commi 132 e 133, si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 numero 285, articolo 12, comma 1, lett. c , e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articolo 2699 e 2700 c.c. comma 1 . La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, con gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata legge numero 127 del 1997, articolo 17, commi 132 e 133 comma 2 . Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano il controllo della sosta e della circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, anche se non limitato a detto territorio ma anche nell'intero territorio comunale cfr Cass. 24 ottobre 2009 numero 22676 . Ne consegue che la sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era un dipendente dell'Azienda dell'accertamento da parte di detta categoria della violazione del divieto di transito di veicoli nelle corsie riservate sul rilievo del sostanziale monopolio e primazia della polizia stradale nella specie, municipale per ciò che concerne l'autorizzazione all'impiego del Sirio Ves per le corsie riservate, l'installazione degli apparati di controllo, la disponibilità dei sistemi di controllo esclusivamente presso la Polizia Municipale, e non presso strutture tecniche della concessionaria, come avvenuto nella specie , non trovando la limitazione all'esercizio da parte degli ispettori AMT delle funzioni di prevenzioni ed accertamento delle infrazioni in materia di circolazione nell'ambito delle cc.dd. corsie gialle alcun riscontro nella disciplina normativa, che caratterizza invece altre categorie come gli ausiliari del traffico . Del resto la stessa sentenza numero 18186/2006 cit. e successivamente le Sezioni Unite v. Cass. SS.UU. 9 marzo 2009 numero 5621 , queste ultime seppure implicitamente, hanno confermato che la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone cfr. in tal senso anche Cass. 13 gennaio 2009 numero 551 , dovendosi aggiungere che l'equiparazione dei dipendenti della concessionaria AMT alla Polizia stradale, prevista normativamente, non contempla limitazione alcuna circa le modalità di rilievo delle contestazioni. Il sesto motivo - con il quale il Comune ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1 del D.P.R. numero 250 del 1999, oltre a carenza di motivazione per avere il giudice di appello ritenuto l'apparecchiatura di rilevamento utilizzata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - nonché i motivi settimo ed ottavo - con i quali viene censurato il concetto di offensività in concreto della violazione operata dal giudice di merito - appaiono superati dalle considerazioni sopra esposte per avere il giudice del gravame ritenuto pregiudiziale la questione della legittimità dell'accertamento operato da soggetto non abilitato. . Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, rigettato il primo motivo, vanno accolti il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto, assorbiti i restanti. Alla fondatezza dei predetti motivi del ricorso seguono la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, a norma dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, può essere decisa nel merito, superando anche l'offensività che è in re ipsa, con rigetto dell'opposizione. In considerazione dell'oscillante esito del giudizio nei diversi gradi, si ritiene sussistere giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese processuali per tutte le fasi processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.