L’assegno al nucleo familiare non può prescindere dall’accertamento del requisito patrimoniale

L’assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

Lo ha affermato al Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 11968 depositata il 9 giugno 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Lecce accoglieva il gravame proposto dall’appellante, titolare di una pensione di reversibilità, riconoscendole il diritto all’assegno per nucleo familiare. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’INPS lamentando la violazione di legge per aver i giudici di merito riconosciuto il trattamento assistenziale richiesto dalla controparte sulla sussistenza del solo requisito sanitario di totale inabilità al lavoro, senza alcun accertamento del concorrente requisito reddituale unico reddito derivante dalla pensione necessario ai fini della costituzione del diritto alla prestazione. La natura e i requisiti per l’assegno. La S.C. ribadisce che «l’assegno al nucleo familiare» è una «prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge». La ratio dell’istituto è dunque quella di eliminare o ridurre la situazione di bisogno della famiglia il cui sostentamento derivi da un’attività lavorativa. L’attività di lavoro. La Cassazione medesima ha già avuto modo di evidenziare come il tenore letterale delle disposizioni in tema di assegni familiari e di assegno per il nucleo familiare, presuppongano innanzitutto lo svolgimento effettivo di un’attività lavorativa. Tale collegamento si ravvisa con maggior forza nelle previsioni normative che riconoscono il diritto a tali trattamenti anche in assenza di attività di lavoro, situazioni espressamente qualificate come eccezionali. Il collegamento tra attività di lavoro e assegno per il nucleo famigliare, diventa dunque requisito necessario per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione che non può infatti essere riconosciuto ove «la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare». Vale la pena ricordare che su chi agisce in giudizio affermando la sussistenza di un diritto incombe l’onere di provarne i fatti costitutivi, affermazione che, applicata al caso di specie, imponeva all’interessata di provare non solo lo svolgimento effettivo di un’attività lavorativa ma anche la sussistenza del requisito patrimoniale. Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 9 aprile – 9 giugno 2015, numero 11968 Presidente Curzio – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Lecce, in accoglimento del gravame svolto da P.E., titolare di pensione di reversibilità, ha riconosciuto il diritto della predetta assistita ad ottenere l'assegno per nucleo familiare, ritenendo indiscusso il requisito medico-legale e la documentazione esibita dimostrativa dell'unico reddito percepito, vale a dire la pensione ai superstiti. 2. Avverso tale decisione ricorre l'INPS, deducendo violazione degli articolo 414 e 437 c.p.c., in riferimento all'articolo 2, commi ottavo e decimo, del d.l. numero 69 del 1988, convertito, con modif, in legge 153/1988, per avere la Corte territoriale, in controversia instaurata da pensionata di reversibilità per ottenere l'assegno al nucleo familiare sulla base dell'asserzione della sussistenza del solo requisito sanitario della totale inabilità al lavoro, violato il codice di rito articolo 437 c.p.c. consentendo la produzione, in grado di appello, di documenti atti ad asseverare la sussistenza dell'ulteriore requisito reddituale l'unicità del reddito da pensione, non allegato nell'atto introduttivo della lite costitutivo del diritto alla prestazione azionata in giudizio. 3. L'intimata ha resistito con controricorso ed eccepito di aver provveduto ad allegare all'autocertificazione reddituale il modello CUD emesso dall'INPS e che tanto costituiva prova sufficiente della percezione del solo reddito da pensione ai superstiti inoltre, che la certificazione reddituale dell'Agenzia delle entrate, depositata in appello, aveva confermato la prova reddituale già allegata in primo grado. 4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. 5. Si osserva, innanzitutto, che le censure dell'Istituto sono state mosse previa rituale trascrizione dell'eccezione di insussistenza del requisito reddituale sollevata nella memoria difensiva di primo grado e ribadita in quella di secondo grado, rilevando, a fronte dei motivi di gravame dell'assistita, che nessuna delle allegazioni indicate dall'appellante vi era stata nell'atto introduttivo, ed eccependo, pertanto, l'inammissibilità delle nuove produzioni in appello. 6. Va ricordato, con Cass. 8973/2014, che Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. 8. È, dunque, una prestazione finalizzata ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di un'attività lavorativa. 9. In particolare, la disciplina dettata dal citato d.1. 69/1988, articolo 2, ha rinviato, al terzo comma del medesimo articolo, per quanto non previsto, alle disposizioni del T.U. sugli assegni familiari, approvato con il d.P.R. 30 maggio 1955, numero 797 e, dunque, ha lasciato in vigore la disciplina preesistente per quello che riguarda i presupposti oggettivi e le modalità di erogazione della prestazione, la quale assume a parametro, per il riconoscimento del diritto, il reddito familiare. 1o. È stato da questa Corte evidenziato v. Cass. 27 marzo 2004, numero 6155 come per il tenore letterale di talune delle disposizioni tuttora vigenti del richiamato testo unico sugli assegni familiari in particolare gli arti. 1 e 12 , la corresponsione di quella prestazione, ed oggi dell'assegno per il nucleo familiare, presupponga innanzitutto lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, collegamento confermato dalla previsione normativa di situazioni nelle quali il mancato svolgimento dell'attività di lavoro è equiparato alla prestazione effettiva, rimarcandosi, in relazione a tali situazioni, la eccezionalità della relativa disciplina rispetto alla regola generale, atteso che la previsione sarebbe superflua ove si configurasse un collegamento esclusivo fra il diritto all'assegno e la retribuzione, sì da far ritenere la corresponsione dell'assegno in carenza di prestazione effettiva, ma in presenza di retribuzione, come un'ipotesi normale all'interno del suddetto collegamento esclusivo . 11. Riferimento a questo collegamento deve rinvenirsi anche nella disposizione contenuta nel citato d.l. numero 69 del 1988, articolo 2, comma 10, ove è specificato che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare . 12. Dunque, applicati i principi generali secondo i quali incombe su chi affermi il diritto ad una prestazione l'onere di provarne i fatti costitutivi articolo 2697 cod. civ. , qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. numero 69 del 1988, articolo 2, comma 10» in tal senso Cass. 8973/2014 cit. . 13. Nel caso di specie, indiscussa l'effettività del primo requisito, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il requisito reddituale neanche allegato dall'assistita, così non conformandosi ai principi espressi da questa Corte fra le altre, v. Cass. 6753/2012 secondo cui nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex articolo 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento. 14. Peraltro della puntuale allegazione del fatto costitutivo l'unicità del reddito da pensione neanche viene fatta menzione dall'attuale controricorrente che incentra la memoria di costituzione sulla tempestiva produzione documentale allegata nel fascicolo di primo grado e confermata con documentazione allegata nel giudizio di appello. 15. Ebbene, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, che si estende anche al controricorso, allorquando sia denunziata una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente o controricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l'ambito di operatività della detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata allegazione di un requisito costitutivo nell'atto introduttivo o la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso o del controricorso, senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative. 16. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell'originaria domanda. 17 Il difforme esito dei giudizi di merito induce a compensare le spese dei giudizi di merito le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda compensa le spese dei giudizi di merito condanna al parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.