Sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari condominiali: no alla natura cautelare

Si tratta di provvedimento a cognizione sommaria e con finalità anticipatorie della pronuncia. Di conseguenza difetta di uno dei requisiti indefettibili dei provvedimenti cautelari, consistente nel pericolo di pregiudizio, requisito non espressamente richiesto dalla norma per concedere la sospensione.

L'ordinanza con cui, nell'ambito di una controversia concernente l'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, viene disposta la sospensione dell'esecuzione della delibera ex articolo 1137 comma 2 c.c., non rientra fra i provvedimenti reclamabili ex articolo 669 terdecies. L’efficacia «interinale» delle delibere condominiali. Il sistema di impugnazione delle delibere assembleari, disciplinato dall’articolo 1137 c.c., si basa sul principio dell’obbligatorietà delle delibere adottate nei confronti di tutti i condomini e stabilisce che contro le stesse è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria quando siano contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Va precisato che la delibera emessa, pur se illegittima, riveste pur sempre una sua efficacia obbligatoria, salvo la pronuncia di una sentenza che ne accerti l’invalidità fino a quel momento la delibera può essere applicata a meno che non venga accolta la sospensione dell’efficacia della medesima. Da tale principio scaturiscono alcune conseguenze procedurali rilevanti ai fini della impugnazione delle delibere a la delibera, ai sensi del comma 1 art 1137 c.c., ha una efficacia interinale, perché è obbligatoria nei confronti di tutti i condomini, anche se oggetto di impugnazione, salvo che ne venga disposta una sospensione b in base al comma 2 articolo 1137 c.comma l’impugnazione della delibera non ne sospende l’esecuzione in quanto è necessario un apposito provvedimento emesso dal Giudice in tal senso si vedano Cass. 43/1967 Cass. 372/1976 Cass. 739/1988 Cass. 572/1976 c la richiesta di sospensione può essere dedotta direttamente nell’atto introduttivo del procedimento di impugnazione o anche essere formulata nel corso dello stessa, ma non può essere proposta in una procedimento differente a quello relativo alla impugnativa della deliberazione Cass. 3033/1959 . La caratteristica della immediata esecutorietà delle delibere assembleari tende a rendere operativi i provvedimenti adottati dalla assemblea. Se non vengono impugnati, entro i termini stabiliti dalla legge, i medesimi divengono irretratabili. Non a caso, nella realtà, sono veramente rari i casi in cui il condomino nell’impugnare una delibera non chieda espressamente la sospensione dell’efficacia esecutiva delle medesima delibera al fine di evitare di trovarsi in situazioni destinate a diventare fonte di pregiudizi irreversibili. Le condizioni per la sospensioni delle delibera? Il comma 2 articolo 1137 c.comma non prevede espressamente quali siano le condizioni per la sospensione della delibera. Quindi si sono sviluppati due indirizzi. Secondo una parte della dottrina non essendo necessario il pregiudizio imminente ed irreparabile, ex articolo 700 c.p.c., ritiene almeno necessario che dovrebbero sussistere ameno i gravi motivi richiesti dall’articolo 2387 comma 4 c.c Secondo parte della giurisprudenza di merito, invece, il provvedimento di sospensione ha natura cautelare e pertanto è necessario l’accertamento del fumus bonis juris e del periculum in mora Trib. Verbania, ord. 23.1.1995 Trib. Nola, ord., 28.12.1994 Trib. Napoli, ord., 16.2.1993 . Il dibattito sulla natura del provvedimento. Il dibattito interpretativo sulla natura processuale del provvedimento deriva dal silenzio dell’ articolo 1137 c.c Una parte della dottrina, afferma che la sospensione prevista dalla norma costituisca una espressione, se pur più estesa, del principio di tutela cautelare, che potrebbe essere desunta dalla salvaguardia di una diritto rispetto ad un periculum in mora. Nell’ipotesi del provvedimento ex art 1137 c.comma la sospensione mira ad evitare che il diritto del condomino impugnante possa essere pregiudicato dalla esecuzione della delibera impugnata, pertanto nella sospensione della delibera si riscontra nella necessità di conservare la situazione di fatto. Si può pertanto affermare che il provvedimento ex art 1137 c.comma assume un carattere di strumentalità rispetto a quello di impugnazione delle delibera. L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione della delibera condominiale non ha natura cautelare. Nell’ordinanza in commento, il giudice afferma che «il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 1137 c.comma è un provvedimento a cognizione sommaria e con finalità anticipatorie della pronuncia di annullamento della deliberazione impugnata . difetta di uno dei requisiti indefettibili dei provvedimenti cautelari, consistente nel pericolo di pregiudizio, requisito non espressamente richiesto dalla norma per concedere la sospensione e da cui, si prescinde nella valutazione della istanza di sospensione, che quindi non ha portata cautelare ma solamente anticipatoria della pronuncia finale richiesta». A sostegno di quanto affermato, ovvero della inapplicabilità dell’articolo 669 terdecies al provvedimento impugnato, richiama le seguenti sentenze Trib. Arezzo 3.2.2011 Trib. Napoli 3.201993 Trib. Roma 21.10.1993. Da ciò ne consegue, continua il giudice, «l’inammissibilità del reclamo, riferito a provvedimento non avente natura cautelare». L’orientamento espresso dal giudice torinese, è conforme ad un indirizzo giurisprudenziale che esclude la reclamabilità ex articolo 669-terdecies c.p.comma dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione della delibera condominiale negando la natura cautelare di tale provvedimento evidenziando. A sostegno di tale orientamento, si riporta la circostanza secondo cui il legislatore abbia previsto specifiche ipotesi di reclamabilità di provvedimenti di sospensione, per esempio quelli in materia di opposizioni esecutive, e lascia quindi intendere che la sospensione dell'efficacia di un atto o provvedimento non ha, di per sé, natura propriamente cautelare. Di diverso avviso appare l’orientamento espresso dal Tribunale di Padova 11 luglio 2003 e di Nola 28 dicembre 1994 che ritiene dell'applicabile gli articolo 669-bis ss. c.p.comma sul procedimento cautelare uniforme anche al provvedimento di sospensione dell'esecutività delle delibere condominiali, attesa la natura cautelare dello stesso.

Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 9 marzo 2012 Presidente Dominici – Relatore Liberati Il reclamo proposto dal Condominio ha ad oggetto l’ordinanza resa dal Giudice istruttore della causa di merito, numero 400 del 2011 della Sezione staccata di Susa di questo Tribunale, all’esito dell’udienza del 31.1.2012, con cui ha sospeso, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., l’esecutività delle deliberazioni adottate dalla assemblea dei condomini il 12.7.2011, impugnate dal Costa per vizi attinenti alla convocazione della assemblea ed al contenuto delle deliberazioni da questa adottate. Osserva dunque il Collegio come tale ordinanza non rientri fra i provvedimenti reclamabili ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c., non avendo natura cautelare per gli effetti di cui all’articolo 669 quaterdecies c.p.c. e cioè ai fini della applicabilità delle norme dettate dal libro IV, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, dedicata, appunto, ai procedimenti cautelari in generale . Ed invero il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 1137 c.c. è un provvedimento a cognizione sommaria e con finalità anticipatorie della pronuncia di annullamento della deliberazione impugnata richiesta. Esso difetta, di conseguenza, di uno dei requisiti indefettibili dei provvedimenti cautelari, consistente nel pericolo di pregiudizio, requisito non espressamente richiesto dalla norma per concedere la sospensione e da cui, si prescinde nella valutazione della istanza di sospensione, che quindi non ha portata cautelare ma solamente anticipatoria della pronuncia finale richiesta. Inoltre, a sostegno della inapplicabilità dell’articolo 669 terdecies al provvedimento impugnato, depone anche la circostanza che il legislatore ha previsto specifiche ipotesi di reclamabilità di provvedimenti di sospensione adottati in corso di giudizio tra cui, in particolare, quelli di cui all’articolo 624 c.p.c., come modificato dalla l. 80/2005 ciò induce a ritenere che quando il legislatore ha inteso estendere l’istituto del reclamo a provvedimenti di natura non strettamente cautelare, lo ha espressamente indicato in tal senso cfr. Trib. Arezzo 3.2.2011 Trib. Napoli 3.201993 Trib. Roma 21.10.1993 . Ne consegue l’inammissibilità del reclamo, riferito a provvedimento non avente natura cautelare e di cui non è stata espressamente prevista la reclamabilità, che ne preclude, di conseguenza, l’esame nel merito, anche in riferimento alla eccezione del Costa relativa al difetto di autorizzazione dell’amministratore. Trattandosi di provvedimento reso in corso di causa alla liquidazione delle spese di questa fase si provvederà con la sentenza definitiva. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Condominio , via , nei confronti dell’ordinanza resa il 31 gennaio 2012 dal Giudice istruttore della causa di merito, numero 400 del 2011 della Sezione staccata di Susa di questo Tribunale, all’esito dell’udienza del 31.1.2012, con cui ha sospeso, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., l’esecutività delle deliberazioni adottate dalla assemblea dei condomini il 12.7.2011, impugnate da Guido Maria Costa.