Il danno da vacanza rovinata, vale a dire lo stress, il disagio e la sofferenza derivanti al turista per lo stravolgimento delle aspettative della qualità e della serenità della vacanza che non è stata goduta, è risarcibile anche quando lo stesso derivi da inadempimento del terzo non operatore turistico.
La sentenza del Giudice di Pace di Pescara offre lo spunto per poter svolgere alcune brevi riflessioni sul danno da vacanza rovinata e, più in particolare, in merito alla circostanza se sia o meno configurabile tale voce di danno nell’ipotesi di inadempimento di terzi non operatori turistici. Tanta dottrina sul danno da vacanza rovinata. Prima, però, di analizzare tale ultimo profilo, appare opportuno soffermarsi sul danno da vacanza rovinata, il quale è stato normativizzato con l’entrata in vigore del codice del turismo. Il pregiudizio da vacanza rovinata è stato, sino all’entrata in vigore del codice del turismo, una voce di danno di matrice giurisprudenziale, sulla quale, per quasi un ventennio, si sono cimentati in dottrina non solo coloro che si sono occupati, nello specifico, della materia ma anche gli studiosi che hanno prestato il proprio contributo nell’approfondimento delle «mobili frontiere del danno ingiusto» F. Galgano, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contratto ed Impresa, 1985, I,1 e, quindi, della responsabilità civile e del danno alla persona. Fatta questa breve ma doverosa premessa e passando all’esame dell’articolo 47 cod.tur., è opportuno precisare che con tale norma, il legislatore ha 1 individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata nell’«inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico» 2 specificato che l’inadempimento non deve essere «di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 codice civile» 3 definito, in buona sostanza, il danno da vacanza rovinata correlando lo stesso «al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta». Con riferimento alla definizione utilizzata dal legislatore, non sfuggirà come essa risenta delle ricostruzioni dottrinarie registratesi in merito alla voce di danno in esame. Attenta dottrina aveva, infatti, ricondotto il pregiudizio da vacanza rovinata alla lesione dell’interesse del turista di godere in modo pieno del viaggio, inteso quale occasione di piacere, riposo e svago, «senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si accompagna alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto, avuto riguardo alla particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative» F. Morandi, Il danno da vacanza rovinata, in Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, P. Cendon – P. Ziviz a cura di , 2000, 638 . È, quindi, evidente che il danno da vacanza rovinata costituisce un quid pluris rispetto ai danni alla persona, intesi come danni alla sfera fisica del soggetto leso, ed ai danni di natura patrimoniale, rientrando le occasioni di svago e di relax nel novero degli interessi non patrimoniali. Risarcibile il danno da vacanza rovinata per inadempimento del terzo non operatore turistico. Con la sentenza in esame il Giudice di Pace di Pescara affronta, risolvendola positivamente, una problematica particolare la riconoscibilità del danno da vacanza rovinata derivante da inadempimento di un terzo estraneo al contratto di acquisto del pacchetto turistico. In particolare, il Giudice di Pace abruzzese condanna la società di trasporto ferroviario al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, anche del danno da vacanza rovinata in quanto, a causa del ritardo accumulato da quest’ultima nell’espletamento del proprio servizio il quale è opportuno precisarlo non era compreso nel pacchetto turistico , gli sfortunati turisti non hanno potuto imbarcarsi e, quindi, raggiungere la località presso la quale dovevano trascorrere la propria vacanza. In giurisprudenza si riscontrano sentenze contrarie a quella in esame il Giudice di Pace di Bari, ad esempio, con sentenza del 7 marzo 2011 ha affermato che solo l’organizzatore del pacchetto turistico e/o il venditore dello stesso possono essere tenuti a risarcire al consumatore il danno da vacanza rovinata, escludendo, quindi, tale voce di danno qualora il pregiudizio derivi dal vettore aereo con il quale il turista ha concluso un contratto di trasporto non compreso nel pacchetto turistico. A parere di chi scrive, le conclusioni alle quali giunge il Giudice di Pace di Pescara, con riferimento all’ipotesi di danno da vacanza rovinata per inadempimento del terzo, sono condivisibili. La circostanza che l’inadempimento che ha causato il danno non derivi da una delle parti del contratto di acquisto del pacchetto turistico, infatti, non può costituire un limite al riconoscimento del risarcimento del danno da vacanza rovinata patito dai turisti, i quali, comunque, non hanno potuto beneficiare della vacanza acquistata. Probabilmente, non potrà essere applicabile al caso di specie l’articolo 47 cod. tur. ma, sicuramente, non potrà non essere riconosciuto un danno di natura non patrimoniale, derivante dall’ inadempimento del contratto di trasporto. Inadempimento dal quale è derivato il venir meno del periodo di vacanza.
Giudice di Pace di Pescara, sentenza 14 febbraio 2012 Dott.ssa Emilia Maria Della Fazia Svolgimento del processo Con l’atto di citazione gli attori esponevano di aver acquistato, presso l’agenzia Fai Viaggi e Turismo di Sulmona, un pacchetto turistico, per due persone, con destinazione Grecia, per il periodo dall'01.08.2009 al 10.08.2009. L'imbarco per la Grecia era previsto da Bari alle ore 20,00 dell'01.08.2009. Gli attori decidevano di raggiungere Bari in treno e prenotavano, presso la stessa agenzia, i biglietti ferroviari. Sennonché, il treno IC numero 533, scelto per raggiungere Bari, che sarebbe dovuto arrivare alla stazione di Bari centrale alle ore 18 40, quel giorno arrivava alle ore 20,02. con ben 87 minuti di ritardo. Tale ritardo impediva agli attori di imbarcarsi per la Grecia e non riuscivano a trovare un altro imbarco o trasporto alternativo, per cui erano costretti a pernottare a Bari e non riuscivano a partire, neppure il giorno successivo, per mancanza di posti liberi. Pertanto, i Sigg. erano costretti a rinunciare al viaggio. Al rientro a Sulmona si recavano presso l'agenzia viaggi per cercare di usufruire la parte restante della vacanza, ma ciò non era possibile, poiché il trasporto ferroviario non era compreso nel pacchetto acquistato. Pertanto, con raccomandata del 10.10.2009, chiedevano a Trenitalia il risarcimento del danno subito. Su queste premesse gli attori convenivano in giudizio la Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, al fine di sentirla condannare al pagamento in loro favore, della somma di euro 935,00, oltre al ristoro del danno esistenziale, da liquidarsi secondo equità. Si costituiva in giudizio la convenuta Trenitalia che riconosceva il ritardo, sosteneva che, comunque durante il viaggio si erano verificati accadimenti imprevedibili ed eccezionali, ma nel contempo aveva adottato tutte le azioni correttive possibili, attese anche le difficoltà riscontrate per l'eccessiva affluenza dei viaggiatori, del periodo estivo. Inoltre, la convenuta faceva rilevare che il trasporto ferroviario trova la sua regolamentazione nel Regolamento CE numero 1371/07, nella Legge numero 911/35 di conversione del R.D.L. numero 1948/34 e nella Legge numero 9/09, allegato articolo 3, co. 1 bis, lett. e . L'articolo 13 delle condizioni generali di trasporto prevede che, in caso di ritardi e interruzioni, il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni soltanto nei casi e limiti previsti dagli articolo 11 e 12 . Infine la Trenitalia si opponeva al risarcimento del danno esistenziale, per mancanza dei presupposti. Pertanto la convenuta concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice. La causa veniva istruita avanti il Giudice di Pace di Sulmona che con sentenza numero 75/11 del 30.03.2011 declinava la propria competenza per territorio a favore del Giudice di Pace di Pescara. La causa veniva tempestivamente riassunta dagli attori. Si costituiva nuovamente la convenuta Trenitalia che insisteva nelle proprie richieste. Fallito il tentativo di conciliazione, veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento numero 220/10 svolto avanti il Giudice di Pace di Sulmona, in modo da non rinnovare l'istruttoria già svolta, e all'udienza del 31.01.2012, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e viene accolta nei limiti che di seguito vengono meglio specificati. Le lamentele degli attori nei confronti della convenuta, per non aver ottenuto l'esatto adempimento del contratto di trasporto ferroviario da loro concluso, con l'acquisto dei biglietti a Sulmona, per recarsi da Pescara a Bari trovano riscontro dalle risultanze processuali. In modo particolare dalla testimonianza resa dalla Sig.ra avanti il Giudice di Pace di Sulmona, all'udienza del 18.02.2011. Tale teste ha riferito, tra l'altro, che gli attori avevano chiesto una soluzione alternativa, senza esito alcuno. La società Trenitalia ha rifiutato il risarcimento assumendo che il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, trova la sua regolamentazione nella legge speciale R.D.L. numero 1949 dell'11.10.1934. convertito dalla legge numero 911/1935, che all'articolo 11, prescrive che il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivandogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dagli articolo 9 e 10, qualunque sia la causa e l'inconveniente che dà luogo alla domanda di indennizzo. Dette norme limitano il risarcimento, in favore del viaggiatore, al rimborso del biglietto qualora non sia stato effettuato il viaggio o al riconoscimento di una percentuale sul costo del biglietto a seconda della durata del ritardo. Tale normativa non può essere condivisa, al riflesso che la responsabilità della Trenitalia nei confronti del passeggero ha natura contrattuale, in quanto l’acquisto del biglietto determina la nascita di un rapporto contrattuale, poiché quest'ultimo configura il prezzo pubblico, per l’utilizzazione del servizio. In tale relazione contrattuale l'utente si obbliga a pagare il prezzo per l'utilizzo del servizio e la Trenitalia si impegna ad eseguire la controprestazione. Nel caso in cui la prestazione oggetto del contratto di viaggio non venga seguita l'utente ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Passando alla quantificazione del quantum, gli attori per quanto attiene al danno patrimoniale hanno diritto al rimborso della spesa sostenuta risultante dalle ricevute prodotte in giudizio, pari a euro 935,00 cioè euro 757,00 per il costo del pacchetto della vacanza non goduta, euro 63,00 per le spese di pernottamento, euro 115,00 per l'acquisto dei biglietti del treno andata ritorno . Inoltre, agli attori viene riconosciuto il danno da vacanza rovinata che è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto al semplice pregiudizio economico. Esso si configura come un danno non patrimoniale morale soggettivo che viene definito come quello dovuto allo stress, un disagio ed una sofferenza transeunti per lo stravolgimento delle aspettative della qualità e della serenità della vacanza che non è stata goduta, per inadempimento contrattuale della Trenitalia. Di recente, rispetto alle precedenti interpretazioni restrittive dell'articolo 2059 c.c., si assiste ad una inversione di tendenza diretta ad ammettere la risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, anche a prescindere dall'esistenza di un reato. Pertanto, il danno esistenziale viene liquidato equitativamente in euro 500,00. L’articolo 1227 c.c. nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni subiti dal creditore per colpa propria, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio, così da imporgli di indagare d’ufficio sull'eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e della sua incidenza sulla genesi del danno. In citazione, gli attori hanno riferito che in quel periodo 01.08.2009 era prevedibile un traffico intenso per cui avevano deciso di raggiungere Bari in treno ma non hanno tenuto conto che le stesse problematiche potevano riproporsi anche viaggiando in treno. Quindi, i Sigg. dovevano calcolare che il treno da loro scelto poteva arrivare a destinazione in ritardo, il treno viaggiava già in ritardo alla stazione di Pescara, gli attori avrebbero dovuto rivolgersi al personale delle Ferrovie dello Stato in modo da cercare rapidamente altri treni alternativi per raggiungere, nel più breve possibile, Bari o servizi sostitutivi, così evitare di perdere rimbarco per la Grecia. Inoltre, potevano anticipare la partenza in modo da evitare gli inconvenienti sopra lamentati. Per quanto sopra, tenuto conto del pari concorso di colpa, il danno complessivo sopra liquidato in euro 1.435,00 deve essere ridotto del 50%. Pertanto, la convenuta viene condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro 717.50, oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti della Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, così provvede - accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Trenitalia S.p.A. a pagare in favore degli attori la somma di euro 717,50, oltre interessi legali da oggi al soddisfo condanna la convenuta Trenitalia S.p.A. al pagamento, in favore degli attori, delle competenze di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 di cui euro 50.00 per esborsi, euro 300.00 per diritti ed euro 150.00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.