L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 16/E, diffusa il 16 febbraio 2015, fornisce una consulenza giuridica sull’individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria quando le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari sono gestiti da una SGR. Come chiarito, a tal fine, tutto dipende dal regime adottato.
Sono due i fondamentali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 16/E diffusa ieri, 16 febbraio, di cui vi forniamo una sintesi. Chi è sostituto d’imposta per i redditi finanziari quando è coinvolta anche una SGR? Nel caso in cui il risparmiatore apra direttamente a proprio nome un conto corrente e un deposito titoli presso una banca e rilasci a una SGR Società di gestione del risparmio una delega a movimentare i citati conti a seguito della stipula di un contratto di gestione di portafoglio , l’individuazione del soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria dipendono dal regime fiscale scelto, se il regime della dichiarazione, quello del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito. Regime della dichiarazione. In tal caso, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sulla banca depositaria degli strumenti finanziari, in virtù del fatto che la stessa continua a essere titolare anche degli obblighi di amministrazione connessi al deposito titoli ex articolo 1838 c.c. Inoltre, precisa l’Agenzia, sempre la banca sarà tenuta anche ad effettuare le segnalazioni delle operazioni di trasferimento da o verso l’estero di mezzi di pagamento rilevanti ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale. Regime del risparmio amministrato. Se il cliente ha rilasciato l’opzione per l’applicazione di tale regime alla SGR, la banca sarà sostituto d’imposta in relazione a tutti i redditi di capitale conseguiti dall’investitore. Regime del risparmio gestito. In caso, invece, di rilascio dell’opzione del risparmio gestito, la banca sarà sostituto d’imposta solo in relazione a quei redditi di capitale per i quali non è prevista la disapplicazione del prelievo alla fonte e che non concorrono, quindi, alla formazione del risultato maturato della gestione . e in caso di utili derivanti da strumenti finanziari immessi nel sistema Monte Titoli? Se la SGR aderisce indirettamente, ovvero tramite una banca, al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., integra tutti i presupposti richiesti dalla normativa fiscale per essere il soggetto obbligato all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 27-ter d.P.R. numero 600/1973 e di dichiarazione nel modello 770 ordinario. È la SGR, dunque, in tal caso il sostituto d’imposta. Come specificato dall’Agenzia, sono salvi gli eventuali comportamenti difformi antecedenti alla Risoluzione, adottati dagli intermediari se «i versamenti siano stati eseguiti correttamente seppure da un soggetto diverso, nel presupposto che ciò non abbia arrecato alcun pregiudizio ai danni dell’Erario». fonte www.fiscopiu.it
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