Con provvedimento numero 2970/14 dell'Agenzia delle Entrate 10 gennaio è stato approvato il modello RLI che dovrà essere utilizzato dal 3 febbraio 2014 per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e gli adempimenti successivi. Prevista una fase transitoria tra vecchio e nuovo modello fino al 31 marzo.
Via il modello 69, arriva il modello RLI. Con provvedimento numero 2970/14 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, pubblicato ieri sul proprio portale, è stato approvato il modello «Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili» RLI , che dovrà essere utilizzato dal 3 febbraio 2014 per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e gli adempimenti successivi. È prevista una fase transitoria, fino al 31 marzo, durante la quale potranno essere presentati all'Agenzia indifferentemente il vecchio ed il nuovo modello dopo questa data, il modello 69 sarà definitivamente sostituito dal modello RLI per tutti gli adempimenti connessi ai contratti di locazione e affitto immobiliare espressamente indicati dal Provvedimento. In particolare, il nuovo modello sostituirà il vecchio per i seguenti adempimenti richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, co. 15, del D.L. 31 maggio 2010, numero 78 esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. Presentazione in modalità telematica. La presentazione può avvenire in modalità telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione possono presentare il modello telematicamente anche presso gli uffici dell’Agenzia. La presentazione telematica in forma semplificata cioè senza l’allegazione della copia del testo contrattuale del modello RLI è consentita nei casi in cui il numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non sia superiore a tre vi sia una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre tutti gli immobili siano censiti con attribuzione di rendita il contratto contenga esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprenda patti aggiuntivi il contratto venga stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. L'invio telematico dei dati relativi alla richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e dei dati relativi al versamento delle imposte di registro e di bollo deve essere effettuato secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento. Ciascun file può contenere i dati relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto ovvero alla comunicazione di uno o più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente. Cedolare secca esercizio o revoca? Quanto all'esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca con il modello RLI, il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. Con la revoca torna l'obbligo di pagare l’imposta di registro dovuta per l'annualità di riferimento e per quelle successive. fonte www.fiscopiu.it
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