Polizze sulla vita stipulate con spirito di liberalità a favore di terzi sono donazione indiretta

Nell’assicurazione sulla vita l’indicazione di un terzo come beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l’articolo 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito.

E’ quanto affermato dalla Cassazione, con la sentenza numero 3263/16, depositata il 19 febbraio scorso. Il caso. Il ricorrente adisce la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, che rigettava la domanda di annullamento di quattro polizze assicurative stipulate dalla madre. Infatti, il ricorrente riteneva che la stipula delle polizze fosse nulla, in quanto avvenuta nel periodo in cui la donna, malata di Alzheimer, era già priva della capacità d’intendere e di volere. Motivo del ricorso è la possibilità di qualificare come donazione indiretta, quindi annullabile su istanza del donante e dei suoi eredi ex articolo 775 c.c., alcune polizze a contenuto finanziario – assicurativo, in cui la stipulante aveva indicato come beneficiari dei terzi, che avrebbero acquisito il profitto di tali contratti solo nel caso in cui la donna fosse deceduta prima della scadenza degli stessi. Intenzione di realizzare una liberalità. La Cassazione ritiene che il ricorso sia fondato. Da quanto emerge, la volontà della defunta era far conseguire, al momento della scomparsa, l’indennizzo delle polizze ai beneficiari designati nel contratto, senza che tale profitto transitasse attraverso l’asse ereditario e senza che fosse interessato da vicende successorie. I Giudici ritengono pacifico l’orientamento di legittimità, secondo cui la donazione indiretta può realizzarsi in diversi modi, poiché è sufficiente che sia caratterizzata dal fine di realizzare una liberalità. Nel caso in esame, i terzi hanno acquisito per effetto della designazione ex articolo 1920, comma 3, c.c. un diritto proprio ad ottenere i vantaggi dell’assicurazione e a seguito del decesso, tale diritto è divenuto definitivo, comportando così l’attribuzione ai due beneficiari delle somme risultanti dalle polizze. Donazione verso i beneficiari della polizza. Il fatto che i profitti fossero conseguibili solo a condizione della revoca della designazione e del decesso della stipulante prima della scadenza del contratto, non è sufficiente a non far rientrare questo negozio giuridico all’interno della donazione indiretta. Infatti, continuano i Giudici, non è emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità, deve quindi ritenersi che l’operazione sia stata concepita come donazione indiretta a favore dei due beneficiari. Seguendo il principio enunciato dalla stessa Corte di legittimità, Cass., numero 7683/15, «nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da un vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile l’articolo 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito». Per questi motivi gli Ermellini hanno disposto il rinvio alla Corte territoriale, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi richiamati nella decisione di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 2 dicembre 2015 – 19 febbraio 2016, numero 3263 Presidente Spirito – Relatore Sestini Svolgimento del processo B.A.G.G. e B.A.C. , quali eredi di Ga.Enumero , convennero in giudizio G.G. e Bi.Ga.Ma. nonché la Zurich Life Insurance Italia s.p.a. chiedendo - fra l'altro e per quanto ancora interessa ai fini di causa - che il Tribunale dichiarasse l'annullamento, ex articolo 775 c.c., di quattro polizze sulla vita, che erano state stipulate dalla Ga. con la Zurich - per il tramite della Deutsche Bank - e che indicavano come beneficiari G.G. e B.M. sostennero, infatti, che le polizze erano state stipulate in epoca in cui la Ga. era priva della capacità di intendere e di volere in quanto affetta da morbo di Alzheimer. I G. resistettero alla domanda e chiesero la condanna della Zurich al pagamento in loro favore delle somme di cui alle polizze. La Zurich si costituì in giudizio dichiarandosi pronta a eseguire la prestazione in favore di chi fosse risultato averne diritto. Il Tribunale di Torino rigettò la domanda, escludendo che potesse ravvisarsi una donazione indiretta nella designazione dei beneficiari della polizza e ritenendo che i contratti impugnati fossero soggetti all'azione generale di annullamento per incapacità naturale, di cui difettavano però i presupposti condannò pertanto la Zurich a pagare ai G. le somme dovute in forza delle polizze. La Corte di Appello di Torino ha rigettato l'appello dei B. , dichiarando interamente compensate le spese del grado. Ricorre per cassazione il B. , anche in nome e per conto della sorella A. , affidandosi ad un unico motivo resistono G.G. e Bi.Ga.Ma. , nonché la Zurich Life Insurance Italia s.p.a., che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo. Il G. e la Bi. hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. La Corte di Appello ha richiamato i passaggi con cui il Tribunale aveva affermato che il contratto aveva una causa principale l'investimento del capitale - a cui si affiancava una finalità assicurativa in senso lato, prevedendosi l'erogazione della prestazione dovuta dalla compagnia a favore dei beneficiari che il contraente aveva indicato per il caso in cui, alla scadenza del vincolo contrattuale, egli non fosse stato più in vita. Ciò premesso, ha osservato che il rilievo preminente della causa giuridica costituito dall'investimento in favore della parte stipulante, cioè della Ga. , è confermato dal fatto che la designazione dei beneficiari fu sospensivamente condizionata ad un evento-morte che sarebbe divenuto rilevante solo se la morte fosse sopravvenuta prima della scadenza di ciascun contratto . Tanto considerato, ha escluso che il contratto potesse qualificarsi a favore di terzo posto che il terzo avrebbe acquistato il diritto con la promittente compagnia non all'atto della stipulazione, ex articolo 1411, co. 2 c.c., ma solo alla verificazione della condizione sospensiva-morte, anteriore alla scadenza contrattuale ed ha sottolineato che la peculiare struttura del contratto dimostra come non si potesse ab origine configurare alcuna donazione, diretta o indiretta che fosse, atteso che della donazione manca un elemento costitutivo essenziale, rappresentato dall'arricchimento attuale del terzo, ex articolo 769 c.c.”. La Corte ha escluso anche la possibilità di configurare un nesso teleologico fra contratti, affermando che tale nesso postula che i contratti collegati siano coesistenti mentre, nel caso, il contratto ex articolo 1920 c.c. sarebbe venuto ad esistenza solo al momento della verificazione della condizione sospensiva ed ha concluso che non si può ritenere sussistente nel caso di specie alcuna donazione, neppure indiretta, aggredibile ex articolo 775 c.c. . 2. Con l'unico motivo di ricorso, i B. deducono violazione o falsa applicazione degli articolo 1411 c.c. e 775 c.c. , assumendo che la sentenza impugnata erra laddove sostiene che la designazione del terzo operata dalla Ga. nei quattro contratti assicurativi dalla stessa stipulati non integri la figura del contratto a favore di terzo e sostengono che l'espressione salvo patto contrario contenuta nell'articolo 1411, co. 2 c.c. allude alla possibilità che fra promittente e stipulante si convenga che il terzo non acquisti il diritto per effetto della stipulazione, bensì in conseguenza del verificarsi di un avvenimento futuro e incerto, o allo scadere del termine , cosicché è ben possibile che vi sia un contratto a favore di terzo anche qualora il terzo non acquisti il diritto fin dal momento della stipulazione, bensì al verificarsi di una condizione sospensiva , da individuarsi - nello specifico - nella morte della stipulante evidenziano, dunque, che i terzi G. e Bi. hanno acquistato il diritto di ricevere le prestazioni di cui ai contratti trasfusi nelle polizze al momento della stipula dei contratti da parte della Ga. in quanto ciò che è stato differito al verificarsi della condizione sospensiva è stata solo l'efficacia dell'attribuzione del diritto . Concludono, pertanto, che l'operazione può essere qualificata come atto complesso, in cui lo scopo voluto dal disponente si realizza tramite il collegamento negoziale tra il contratto assicurativo a carattere oneroso stipulato tra disponente e assicuratore e l'atto di designazione dei terzi beneficiari per il caso di morte, inteso come atto unilaterale recettizio sostenuto dallo spirito di liberalità il tutto, non inquadrabile nello schema della donazione tipica stante la struttura trilaterale e la mancanza dello spostamento patrimoniale diretto tra disponente e beneficiario , è riconducibile, pacificamente, alla nozione di donazione indiretta . Censurano, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità di una donazione, diretta o indiretta, per difetto dell'arricchimento attuale del terzo ed evidenziano che il nostro ordinamento conosce figure di donazioni quale la donazione obnuziale e quella a favore di nascituri in cui l'arricchimento è sottoposto a condicio iuris rispettivamente, il matrimonio e la nascita . 3. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. La controversia verte sulla possibilità di qualificare come donazione indiretta, annullabile ex articolo 775 c.c. su istanza del donante e dei suoi eredi o aventi causa, alcune polizze a contenuto finanziario ed assicurativo in cui la Ga. aveva designato il G. e la Bi. quali beneficiari per il caso che fosse deceduta prima della scadenza dei contratti. Tali contratti comportavano che, intervenuto il decesso della assicurata, l'indennizzo spettante ai sensi di polizza costituente il risultato utile dell'investimento finanziario venisse attribuito direttamente ai beneficiari designati, senza transitare attraverso l'asse ereditario e senza essere interessato dalle vicende successorie. Tanto premesso, deve considerarsi che - secondo il pacifico orientamento di legittimità, la donazione indiretta può modi più vari, essendo caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati Cass. numero 3134/2012, conforme a Cass. numero 5333/2004 - nel caso in esame, non può dubitarsi che i terzi abbiano acquistato, già per effetto della designazione e ai sensi dell'articolo 1920, 3 co. c.c., un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione e che, a seguito del decesso della Ga. , tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l'attribuzione al G. e alla Bi. delle somme risultanti dalle polizze - la circostanza che l'attribuzione patrimoniale fosse condizionata alla mancata revoca della designazione possibile ex articolo 1921 c.c. e al fatto che la Ga. decedesse prima della scadenza del contratto non vale a porre nel nulla il dato – fondamentale - che la designazione compiuta all'atto della stipula delle polizze era idonea a comportare l'acquisto dei vantaggi economici dell'operazione, che si è poi puntualmente realizzato a seguito del decesso della Ga. e in difetto di revoca della designazione . Ciò considerato e rilevato che non è emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità, deve concludersi che l'operazione è stata concepita come donazione indiretta a favore del G. e della Bi. e come tale si è poi concretizzata tale conclusione è conforme al principio recentemente espresso da questa Corte in relazione ad analoghe polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario - secondo cui nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che è ad essa applicabile l'articolo 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito Cass. numero 7683/2015 . Deve peraltro precisarsi che il donatum originario era costituito dai premi versati all'assicuratore cfr. Cass. numero 6528/2006 , giacché - come rilevato dalla cit. Cass. numero 7683/2015 - il pagamento del premio ha integrato il c.d. negozio-mezzo l'assicurazione utilizzato per conseguire il negozio-fine la donazione , mentre il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore ha costituito il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario. 4. Accolto pertanto il ricorso nei termini indicati, deve disporsi il rinvio alla Corte territoriale perché riesamini la vicenda alla luce dei principi sopra richiamati. 5. Il ricorso incidentale proposto dalla Zurich, concernente la compensazione delle spese di lite, resta assorbito. 6. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.