In caso di furto tentato non è riscontrabile l’aggravante della destrezza, se non si concretizza un surplus della condotta offensiva, attraverso l’aggiramento di sistemi di sicurezza o di altri deterrenti.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 1779/16, depositata il 18 gennaio. Il caso. L’imputato ricorre presso la Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze che lo condannava per il tentato furto di quindici libri da una libreria, aggravato, ex articolo 625 numero 4 c.p., dal fatto che il tentativo è stato commesso con destrezza. Solo il primo dei due motivi del ricorso, essendo l’altro assorbito, è accolto dalla Corte. Destrezza della condotta. A parere della Corte di legittimità, non è riscontrabile una evidente abilità criminale per configurare la destrezza, nonostante il furto abbia ad oggetto una notevole quantità di libri, poiché tale aggravante è possibile configurala solo nel caso in cui si concretizzi un quid pluris rispetto alla normale condotta furtiva. Nel caso concreto, invece, si tratta di un semplice appropriamento di merce esposta e venduta in modalità self service. Mezzo fraudolento. Non è neppure possibile configurare l’uso di un mezzo fraudolento, nonostante l’occultamento della merce nella borsa dell’imputato, poiché nel caso in esame mancano i presupposti di efficienza offensiva della condotta e di astuzia necessari ad aggirare la sorveglianza del proprietario del bene, tant’è che quest’ultimo ha fermato il reo ed è riuscito a recuperare la refurtiva. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha ritenuto di annullare senza rinvio, per quanto concerne l’aggravante della destrezza, e rinviare, senza annullamento, per la determinazione della pena la sentenza della Corte d’appello fiorentina.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 settembre 2015 – 18 gennaio 2016, numero 1779 Presidente Lombardi – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. A seguito di doppia conforme sulla responsabilità, S.P. risponde di tentato furto di alcuni libri prelevati dagli scaffali di una libreria e messi in una borsa, aggravato dalla destrezza il capo d'imputazione richiama l'articolo 625 numero 4 cod. penumero ma poi descrive l'aggravante del mezzo fraudolento . 2. Con il ricorso deduce due motivi. 3. Primo violazione di legge in relazione tanto alla destrezza che al mezzo fraudolento richiamato in sentenza in caso di ritenuta contestazione di tale aggravante in luogo di quella della destrezza alla luce della giurisprudenza di questa corte sul furto in supermercato secondo la quale la modalità dell'occultamento del res furtiva in una borsa non integra tali aggravanti. 4. Secondo vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena ancorato soltanto alla tossicodipendenza in contrasto con una indirizzo giurisprudenziale di questa corte. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato quanto al primo motivo con assorbimento del secondo. 2. Non è dato infatti ravvisare, a differenza da quanto ritenuto in sentenza, un'evidente abilità criminale nel solo fatto che il furto abbia avuto ad oggetto quindici libri, dal momento che, ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza, la modalità della condotta deve pur sempre concretizzarsi in un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto-reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva, sì da non essere integrata, come nel caso in esame, dal mero prelievo, senza un approfittamento della disattenzione altrui che nella vendita self service non è configurabile, della merce esposta negli appositi scaffali e dal suo repentino occultamento Sez. 5, numero 26560 del 16/03/2011 dep. 07/07/2011, Tini, Rv. 250921 . 3. Né sarebbe nella specie ravvisabile l'uso del mezzo fraudolento che, secondo questa corte, esige una condotta dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, o scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa -come avvenuto nella fattispecie di merce esposta in un esercizio di vendita self service Sez. U, numero 40354 del 18/07/2013 dep. 30/09/2013, Sciuscio, Rv. 255974 . 4. La sentenza merita quindi annullamento senza rinvio quanto all'aggravante, che va esclusa, e con rinvio al giudice a quo altra sezione per la rideterminazione dei trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'articolo 625 numero 4 cod.penumero , che esclude, e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la determinazione della pena.