Passa due volte col rosso: due infrazioni, due sanzioni

Esclusi sia il cumulo giuridico che la continuazione niente sanzioni ridotte, vanno pagate per intero le due multe.

L'automobilista che attraversa due incroci con il semaforo rosso incorre in due distinte infrazioni e non può essergli applicata la riduzione della sanzione derivante dal cumulo giuridico o dalla continuazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 20222 del 3 ottobre scorso. La fattispecie. Non si ferma al semaforo rosso. Due volte di seguito, nella stessa via. E riceve a casa verbale di accertamento di infrazione del Codice della strada. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione ma riduceva la sanzione, ritenendo operante la continuazione, in quanto l'infrazione consiste nel superamento di due postazioni semaforiche poste lungo la medesima via, ed applicava la sanzione minima edittale, aumentata del 20%. Il Prefetto propone ricorso per cassazione. Non è applicabile il cumulo giuridico. La S.C. ritiene fondati i motivi di ricorso e ricorda che, in materia di sanzioni amministrative, il cumulo giuridico è applicabile soltanto nell'ipotesi di concorso formale tra le violazioni contestate, quando cioè vi siano state violazioni plurime commesse con un'unica azione. Il caso di specie, al contrario, rientra nell'ipotesi di concorso materiale - che si ha in caso di più violazioni commesse dal più azioni -, ipotesi rispetto alla quale non è legittimamente invocabile la riduzione di sanzioni prevista dal cumulo giuridico. Né la continuazione. Allo stesso modo, non può trovare applicazione analogica la continuazione tra reati, prevista dall'articolo 81 c.p., e richiamata dall'articolo 8 l. 689/81 nella materia amministrativa limitatamente a determinate fattispecie a causa della differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, non è consentita un'estensione generalizzata a quest'ultimo ambito delle norme di favore previste in campo penale. Due infrazioni, due sanzioni. Di conseguenza, il ricorso viene accolto e la causa rinviata al Giudice di pace che dovrà determinare la sanzione, applicando i principi espressi dal Collegio.