Falsificare la carta d'identità è una falsità materiale e non ideologica

Patteggia la pena per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ma il reato era da qualificarsi come falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 37394/2011 depositata il 17 ottobre, ha precisato che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il Collegio, nello specifico, osserva che la falsificazione della carta di identità non integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici articolo 479 c.p. , ma quello di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative articolo 477 c.p. .Il caso. Falsifica la carta d'identità e, una volta incastrato, patteggia la pena in ordine al reato di falso per induzione in atto pubblico articolo 48 e 479 c.p. . Ma poi, si accorge dell'erronea qualificazione giuridica di uno dei fatti contestatigli. Sì perché, a suo parere, la falsificazione della carta di identità avrebbe dovuto essere qualificata come falso concernente una certificazione amministrativa. In effetti, la Corte di Cassazione gli dà ragione.La qualificazione giuridica del fatto non è suscettibile di patteggiamento. I giudici di legittimità, rifacendosi a quanto già disposto dalle Sezioni Unite, ribadiscono la possibilità di ricorrere per cassazione, anche avverso la sentenza di patteggiamento, quando si rileva una erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto SSUU, sent. numero 5/2000 .La carta d'identità è un certificato per consentire l'esatta identificazione delle persone. Nel caso concreto, gli Ermellini concordano con il ricorrente, e - soprattutto - con la costante giurisprudenza di legittimità, nel ritenere che il falso in carta di identità configura l'ipotesi delittuosa della falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative articolo 477 c.p. e non della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici articolo 479 c.p. . Pertanto, la S.C. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per l'ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 settembre - 17 ottobre 2011, numero 37394Presidente Marasca - Relatore VessichelliFatto e dirittoPropone ricorso per cassazione D'A. G. avverso la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti il 22 dicembre 2010 dep. 30 dicembre 2010 in ordine al reato di falso per induzione in atto pubblico articolo 48 e 479 c.p. per fatti commessi nel 2008.Deduce la erronea qualificazione giuridica di uno dei fatti contestatigli capo A che, essendo attinente alla falsificazione di una carta di identità, avrebbe dovuto essere qualificato come falso concernente una certificazione amministrativa.Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso.Il ricorso è fondato.Osserva la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni unite, che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'articolo 606, lett. b c.p.p. Sez. U, Sentenza numero 5 del 19/01/2000 Cc. dep. 28/04/2000 Rv. 215825 , Conforme Rv. 245505 .Anche ad avere riguardo al criterio dell' errore manifesto , elaborato da una parte della giurisprudenza di questa Corte vedi Rv. 241666 Rv. 238286 Rv. 246394 deve pervenirsi alla conclusione che nel caso di specie di tal genere di errore si è trattato.Infatti la giurisprudenza è costante nel ritenere che il falso in carta di identità configura l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 477 e non quella di cui all'articolo 479 c.p., posto che la carta d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato - e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità è solo quella di consentire l'esatta identificazione delle persone fattispecie in tema di falsificazione per induzione Sez. 5, Sentenza numero 508 del 28/09/2006 Ud. dep. 12/01/2007 Rv. 235689 massime precedenti conformi numero 12280 del 1990 Rv. 185266 .P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso . Roma 21settembre 2011