Liquidazione, la pretesa del Fisco deve essere adeguatamente motivata

L'avviso di liquidazione delle imposte rideterminate in seguito ad una sentenza deve porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria.

L'avviso di liquidazione delle imposte rideterminate in seguito ad una sentenza deve porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria. Ad affermarlo è la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 10878, depositata il 18 maggio scorso.La fattispecie. Un contribuente vedeva notificarsi un atto di liquidazione relativo alle imposte sulle donazioni, rideterminate in seguito ad una sentenza della Commissione Tributaria Centrale. Prima la CTP, poi la CTR annullavano l'avviso di accertamento, poiché l'uomo non era stato messo in condizione di conoscere né le motivazioni delle penali che venivano applicate, né le modalità di calcolo che portavano all'importo determinato, senza che fosse data adeguata giustificazione o motivazione. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, ma senza successo. L'avviso di liquidazione deve essere adeguatamente motivato. Al riguardo, la Suprema Corte afferma la sentenza impugnata, ancorché in forma stringata, ha dato conto delle ragioni per le quali l'avviso di liquidazione non è motivato adeguatamente - e cioè in relazione alla natura dell'atto ed agli effetti che è esso è diretto a produrre - di modo che, anche letto in relazione alla sentenza della Commissione tributaria centrale, non mette il contribuente in grado di comprendere il contenuto e l'articolazione della pretesa dell'amministrazione .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 8 febbraio - 18 maggio 2011, numero 10878Presidente Lupi - Relatore GrecoFatto e dirittoritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto numero 2/26/07, depositata il 15 febbraio 2007, che, rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Padova OMISSIS , nel giudizio introdotto da N.M. con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta sulle donazioni a lui notificato per la riscossione del tributo come determinato a seguito di decisione della Commissione Tributaria centrale sezione 5, numero 5981/98 dep. 25.11.1998, ha confermato l'annullamento dell'avviso, per non essere stato il contribuente messo in condizione di conoscere nè le motivazioni delle penali che vengono applicate, nè le modalità di calcolo che hanno portato all'importo che risulta diverso da quello dell'altro contribuente N.I. a parità di patrimonio imponibile senza che sia stata data adeguata giustificazione o motivazione.N.M. resiste con controricorso.Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti dell'articolo 366 bis c.p.c Con il primo motivo l'amministrazione ricorrente, denunciando omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 5, lamenta che il giudice d'appello abbia omesso ogni pronuncia sui rilievi, formulati in appello e riprodotti nel ricorso, circa la mancanza di ogni obbligo di motivazione da parte dell'ufficio in relazione ai meri atti di riscossione e sulla conoscenza da parte del contribuente di tutti i criteri per l'esatta determinazione del quantum della pretesa, perchè enunciati nei precedenti provvedimenti giurisdizionali relativi all'avviso di accertamento da cui era scaturito l'avviso di liquidazione oggetto di giudizio con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 4, ripropone il vizio denunciato, con le stesse argomentazioni, come causa di nullità della sentenza, qualora esso dovesse essere inquadrato come omissione di decisione su parte della materia del contendere.La sentenza impugnata, a fronte di specifici rilievi in ordine alla portata dell'obbligo di motivazione di un atto, come l'avviso di liquidazione in esame, applicativo di una pronuncia giudiziale che definiva la controversia concernente l'atto impositivo, si rivela affetta dal vizio denunciato, risolvendosi in affermazioni generiche ed inadeguate rispetto alla questione della quale il giudice d'appello era investito.Si ritiene pertanto che, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., comma 1, e articolo 3S0 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il controricorrente ha depositato memoria considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene che la sentenza impugnata, ancorchè in forma stringata, ha dato conto delle ragioni per le quali l'avviso di liquidazione non è motivato adeguatamente - e cioè in relazione alla natura dell'atto ed agli effetti che è esso è diretto a produrre - di modo che, anche letto in relazione alla sentenza della Commissione tributaria centrale, non mette il contribuente in grado di comprendere il contenuto e l'articolazione della pretesa dell'amministrazione che le censure dell'Agenzia ricorrente non sono idonee a contrastare siffatti rilievi che il ricorso deve essere pertanto rigettato che si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.