Tamponata da uno snowboard. Il gestore dell'impianto sci risarcisce i danni

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia *Il Tribunale di Napoli, sez. IX civ., con la sentenza numero 855, dello scorso 25 gennaio, ha analizzato il peculiare contratto di skipass e le problematiche ad esso connesse.Si noti come la sentenza costituisca un unicum poiché la materia non è stata ancora regolamentata ed è rara la giurisprudenza Cass., sez. III civ., numero 2563/07 nella rassegna del 24/03/07 anche europea.Il caso. Una sciatrice, in vacanza in Abruzzo, acquistava uno skipass giornaliero e, mentre procedeva ad andatura regolare sulla pista, veniva tamponata da uno snowboardista, riportando lesioni personali. Citava in giudizio la società che gestiva l'impianto e l'assicurazione per la refusione dei danni subiti.La causa è importante per le eccezioni sollevate, poiché qualifica la natura del suddetto contratto, fa interessanti riflessioni processuali sulla corretta individuazione del foro di competenza e l'interpretazione delle clausole della polizza assicurativa, soprattutto sulla possibile estensione della stessa. Nello specifico era riferita esclusivamente ai sinistri dipendenti dal funzionamento delle seggiovie.Per meglio comprendere la problematica occorre approfondirne gli aspetti salienti.Il contratto di skipass è un contratto atipico e bivalente contratto e titolo di credito . Infatti è un contratto sinallagmatico in cui a fronte del pagamento di un prezzo abbonamento il turista ha accesso agli impianti di risalita, alle piste ed ad altri servizi anche di natura affine all'attività ludica in oggetto accesso area relax, sconti presso strutture ricettive, ristoranti convenzionati, musei, servizio navetta ed accesso agevolato ai mezzi pubblici . È consensuale, oneroso ed a prestazione periodica, come nella fattispecie giornaliero o continuativa. È, infine, standard, cioè predisposto dall'ente o dal privato che gestiste la struttura e non negoziato con l'acquirente, in quanto rientra tra i classici contratti del consumatore v. Codice del consumo D. lgs numero 206/05 servizi turistici ed articolo 1469 bis cc. .Altro elemento essenziale è il duplice obbligo di garanzia e vigilanza v. responsabilità del medico, del datore di lavoro, del comune nel gestire le pubbliche vie che grava sul titolare del plesso. Infatti deve manutenere le piste, le attrezzature e gli impianti di risalita, nonché vigilare sulla sicurezza degli utenti, adoperandosi per scongiurare qualsiasi tipo di rischio, facendo rispettare i codici di autodisciplina e le norme vigenti per la circolazione su tali piste. Da questo onere si ricava anche la qualificazione dello stesso come titolo di credito, poiché sorge una presunzione di responsabilità in capo al proprietario dell'impianto.Infine si noti come l'atipicità discenda dal fatto che esso ha in sé caratteristiche tipiche del contratto sia di trasporto che di somministrazione.Si ricordi che l'ipotesi in esame non è stata ancora regolamenta né a livello nazionale né europeo. Infatti non esistono direttive o regolamenti sul punto ed anche la normativa adottata da altri stati è scarna v. Spagna, Austria e Svizzera . Sinora per dirimere le controversie è stato applicato il diritto comparato e, ove possibile, il diritto internazionale privato cfr. ARROYO Il contratto di skipass europeo atti del convegno 3 forum giuridico europeo della neve tenutosi a Bormio il 25-27/11/07, DI SABATO I contratti di skipass in I contratti di somministrazione di servizi a cura di BOCCHINI RESCINO ed.Giappichelli CENDON E BALDASSARRI voce Contratto di skipass in Codice civile annotato ed. Giuffrè, e L. 363/03 .Titolo di credito improprio. La tessera consegnata al turista, previo pagamento, ha la duplice funzione di provare la stipula del menzionato contratto e di titolo di credito, da intendersi come diritto sia alla prestazione dei servizi oggetto dell'accordo sia al risarcimento di tutti i danni subiti. È nominale, poiché il budge contiene il nome e la foto del titolare, ma non il codice fiscale come per i documenti analoghi. Non è trasferibile a terzi e la descrizione dei diritti e dei doveri in esso contenuta non deve essere intesa come esaustiva. È, quindi, un titolo in bianco e da tutto ciò discende la sua atipicità titolo improprio .L'assicurazione. Il nodo focale di tutta la disciplina è l'interpretazione delle norme sull'assicurazione. Infatti, mentre non esiste alcun onere per l'utente di assicurarsi contro infortuni od altri rischi, per il gestore essa è obbligatoria assicurazione nei confronti degli sciatori od altre categoria simili e terzi . È, dunque, rimessa alla mera discrezionalità del turista con conseguente nullità di ogni contraria previsione.Ecco la decisione del tribunale punto per punto. Assicurazione e responsabilità del gestore. Nella fattispecie i dubbi sorgono sull'esegesi della menzionata polizza. Da quanto sinora esplicato è ovvio che il contratto debba coprire sia i rischi connessi alla risalita in seggiovia o altro mezzo che alla discesa, poiché la sciata avviene in due fasi una discesa ed una salita per rientrare ai cancelletti di partenza. Nulla importa se il negozio è sussunto come somministrazione di servizi o trasporto perché prevale il dovere di protezione appena descritto.Data l'unicità della prestazione garantita il gestore dovrà risarcire anche i danni verificatesi durante il percorso a valle, così come, per altro, previsto dall'apposita legge Regione Abruzzo numero 24/05 articolo 4 e 27 . In essa si specificano anche gli oneri che il titolare della struttura deve adottare per attrezzare e delimitare l'area per l'uso dello snowboard divisione aree per singole discipline di sport invernali .Si ricordi che la sentenza distingue la responsabilità delle due fasi la prima è contrattuale trasporto in seggiovia e l'altra extracontrattuale. A ben vedere, per quanto sopra dedotto, essa deve ritenersi sempre contrattuale. La colpa extracontrattuale del terzo è superata ed assorbita dalla polizza.Ovviamente in forza del contratto d'assicurazione la relativa impresa assicuratrice sarà obbligata in solido al risarcimento del danno ed/od a manlevare il suo cliente da ogni responsabilità.Individuazione del foro competente. La fattispecie è anche un tipico contratto del consumatore perciò è competente il foro dove questi risiede articolo 18 cpc e Codice del consumo Ovviamente è nulla, perché vessatoria e contraria alla legge, ogni clausola volta ed eludere questa norma.Interessi e svalutazione monetaria. Il G.O. rileva come il mancato e rapido saldo degli interessi costituisca per il danneggiato un danno da lucro cessante. Essi hanno, perciò, natura compensativa di tale pregiudizio in attesa che il creditore possa usufruire del liquidato risarcimento. Tale danno deve essere provato dalla vittima, poiché non vige alcuna presunzione legale, anche tramite criteri presuntivi ed equitativi .Questo debito di valore diventa un debito di valuta, poiché la somma liquidata deve essere rivaluta dal dì del sinistro sino all'effettivo saldo, in base agli indici Istat ed anche gli altri eventuali oneri accessori dovranno essere calcolati es. tassi di mora ai sensi dell'articolo 1282 cc, essendo esclusa l'applicazione dell'articolo 1224 cc. relativo alle sole obbligazioni pecuniarie nelle quali, per evidenti ragioni, non può essere compreso il nostro caso.* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

Tribunale di Napoli, sez. IX Civile, sentenza 25 gennaio 2011, numero 855Giudice ButtafocoFatto e dirittoL'attrice, premesso che - il giorno 14.01.2006 alle ore 9,30 aveva acquistato uno skipass giornaliero per l'utilizzo degli impianti sciistici di - mentre sciava ad andatura normale sulla pista numero , gestita dalla società convenuta, veniva urtata violentemente alle spalle da altro utente che faceva uso di uno snowboard, riportando lesioni personali tanto premesso, conveniva in giudizio la OMISSIS affinché, affermatane la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, fosse condannata al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, con attribuzione.Incardinata la lite, si costituiva la convenuta, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'infondatezza della domanda attrice, in fatto ed in diritto, e chiedendo lo spostamento della prima udienza, per consentire la chiamata in manleva della XXX.Si costituiva la detta chiamata in causa, eccependo - l'incompetenza territoriale del giudice adito - la non operatività della polizza in quanto precedentemente operante esclusivamente per sinistri dipendente dal funzionamento delle seggiovie.Sulle conclusioni come da verbale, la causa passava in decisione all'udienza del 7 giugno 2010, previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.1 - delle qualificazione giuridica del rapporto.Parte convenuta e parte chiamata in garanzia hanno eccepito la mancanza di collegamento tra impianti di risalita e piste da sci, con conseguente esclusione di unicità del rapporto giuridico e di responsabilità, sostenendo, di conseguenza, che la responsabilità per danni durante la fase di salita sarebbe contrattuale mentre quella durante la fase di discesa extracontrattuale.Detta qualificazione giuridica non è condivisibile. Ex articolo 4 co. 2 L. reg. Abruzzo numero 24/2005, sono componenti di un'area sciabile attrezzata gli impianti di risalita le piste da sci. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste.L'unicità del soggetto, titolare della pista e dell'impianto di risalita, conduce a ritenere che, con l'acquisto dello ski-pass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita ma anche all'utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuale.2 - della competenza territoriale.Dalla sua qualificazione giuridica data al rapporto consegue che è applicabile la disciplina del consumatore con conseguente affermazione della competenza territoriale del giudice adito ossia del luogo di residenza del consumatore nel caso di specie dell'attrice.3 - del fatto storico.Dalle testimonianze raccolte si desume che il giorno dell'incidente, accertato dai C.C. di OMISSIS la pista era utilizzata promiscuamente sia da sciatori sia da utilizzatori dello snowboard.Premesso che, ex articolo 47 L. reg. cit., le aree riservata alla pratica dello snowboard devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della legge, con ordinamento del 28 maggio 2008 veniva onerata la convenuta a depositare la concessione relativa alla pista OMISSIS , al fine di poter controllare a quali pratiche era riservata e secondo quali norme doveva essere gestita .Parte convenuta non ha assolto a tale onere con la conseguenza che - premesso il possibile concorso tra responsabilità contrattuale di un soggetto ed extracontrattuale di terza persona - va ritenuta responsabile dei danni subiti dalla parte attrice a titolo contrattuale.4 - della quantificazione del dannoVenendo alla quantificazione del danno, alla relazione di parte, redatta dal dipartimento di medicina legale dell' OMISSIS si evince che l'attrice subiva trauma policontusivo localizzato soprattutto al rachide cervicale e lombosacrale, al torace con frattura della IX e X costa di sinistra e al collo piede omolaterale. Il consulente di parte ha quantificato l'I.T.T. in gg. 20, l'I.T.P. al 50 % in gg. 20 ed ha valutato il danno biologico nella misura del 4%.Tenuto conto di danni simili, si ritiene di condividere l'I.T.T. in gg. 20 e di dover invece quantificare l'I.T.P. al 50% in gg. 10 e il danno biologico nella misura del 2%.Ne deriva che va liquidata, per l'invalidità temporanea totale, la somma di Euro 1.000,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50%, la somma di Euro 250,00, per un totale di Euro 1.250,00.A titolo di danno biologico va liquidata la somma di Euro 1.300,00.La società convenuta va riconosciuta responsabile delle lesioni subite dalla parte attrice e va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della complessiva somma di Euro 2.550,00.Vertendosi in materia di risarcimento danni, va concessa la svalutazione monetaria. Tale svalutazione va determinata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertate dall'lstat ed è appena il caso di osservare che la maggior somma attribuita rappresenta una diversa espressione monetaria del danno medesimo.Per quanto attiene alla richiesta degli interessi, va rilevato che in materia risarcitoria essi hanno natura compensativa, essendo diretti a risarcire il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo, con il quale ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito del valore, Ed invero, il ritardato pagamento arricchisce il patrimonio del debitore con relativo lucro cessante a carico del danneggiato, che non può trarre alcuna utilità dalla somma, cui avrebbe diritto fin dal momento del fatto dannoso. Ma non si tratta di danno presunto per legge, non trovando applicazione l'articolo 1224, comma 10 c.c., che si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie, bensì di un danno che deve essere provato dal creditore.Tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, che non è necessariamente quello legale, poiché occorre valutare tutte le circostanze soggettive ed oggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito.Venendo al caso di specie, in difetto di un maggior danno, questo Giudice ritiene equo adottare come criterio risarcitorio quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura dell'1%, considerato l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro, correnti nel periodo considerato.Giova aggiungere che la base di calcolo degli interessi, venendo essi fatti decorrere dal momento dell'illecito, non può coincidere con la somma rivalutata al momento della liquidazione.Costituendo un criterio di commisurazione del danno per il ritardato conseguimento di una somma di danaro, che al momento dell'illecito era, per definizione, non rivalutata, gli interessi rappresentano, non già un debito accessorio di quello risarcitorio, e cioè quindi anch'esso di valore, ma fin dall'origine un debito di valuta, che è insuscettibile di rivalutazione. Essi vanno, pertanto, calcolati al momento del fatto sulla somma capitale ed inoltre sulla stessa somma, come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della definitiva liquidazione.E' appena il caso di osservare che dopo tale momento il debito risarcitorio, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta, e gli ulteriori interessi, dovuti, diversamente da prima, a titolo di mora ex articolo 1282 c.c., andranno calcolati nella misura di legge.Le spese seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.5 - del rapporto assicurativo.L'Ente assicuratore ha eccepito la non operatività della polizza in quanto la copertura assicurativa non comprendeva gli incidenti verificatisi in pista bensì unicamente relativi agli impianti di cui all'allegato 1 alla polizza.Detta eccezione è infondata in quanto, come si desume dall'allegato due alla polizza, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita.Ne deriva che merita accoglimento la domanda proposta dalla convenuta società nei confronti dell'impresa assicuratrice.Pertanto, la OMISSIS va condannata e rivalere la OMISSIS di tutto quanto quest'ultima, in conseguenza del fatto accaduto, è tenuta a pagare all'attrice a titolo di risarcimento.Le spese seguono la soccombenza dell'assicurazione nei confronti del proprio assicurato, stante l'infondatezza dell'eccezione proposta, e si liquidano come da dispositivo.P.Q.M.Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, così provvede a accoglie la domanda attrice, proposta nei confronti della convenuta OMISSIS e, di conseguenza, dichiara detta società responsabile dei danni subiti da OMISSIS b condanna la OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di OMISSIS della complessiva somma di Euro 2.550,00 oltre svalutazione monetaria, secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertati dall'ISTAT, ed oltre interessi compensativi, nella misura dell'i %, sulla somma capitale e inoltre sulla stessa somma, come di anno in anno progressivamente rivalutata, dal 14 gennaio 2006 alla data della presente decisione, ove definitiva, nonché al pagamento degli interessi di mora, nella misura di legge, dalla presente decisione, ove definitiva, fino al soddisfo c condanna la convenuta OMISSIS al pagamento, in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 140,00 per spese, Euro 980,00 per diritti e Euro 1.370,00 per onorario, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo d condanna la OMISSIS a rivalere la OMISSIS di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare nei capi precedenti all'attrice a titolo di risarcimento dei danni a titolo di spese processuali e condanna la OMISSIS al pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti della OMISSIS , che si liquidano in Euro 30,00 per spese, Euro 400,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorario oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.