Manca, oramai, poco più di una decina di giorni alla data in cui scatterà l’obbligatorietà di procedere ad un tentativo di mediazione nella materia condominiale e in quella relativa alla responsabilità civile auto. Quest’ultima certamente non è l’unica ipotesi dove viene in assoluto rilievo l’esistenza di una compagnia di assicurazioni. Ed infatti, nell’ambito delle controversie per responsabilità sanitaria e anche in quelle per diffamazione a mezzo stampa è altamente probabile che gli affermati danneggianti siano garantiti da apposite polizze assicurative relative alla responsabilità civile.
Ecco allora che diviene importante – anche in considerazione dei prevedibili numeri coinvolti dai sinistri stradali – riflettere su alcuni punti in materia di mediazione tutte le volte in cui una parte quella danneggiante possa chiedere di essere tenuta indenne da un’assicurazione con la quale ha stipulato apposita polizza. La partecipazione dell’assicurazione. Prima di addentrarci in alcuni aspetti rilevanti, appare opportuno ricordare che le assicurazioni per la responsabilità civile in genere come quelle professionali , da un lato, e l’assicurazione per i danni derivanti da circolazione stradale, dall’altro, operano in maniera sensibilmente diversa. Ed infatti, soltanto con riferimento a quest’ultima tipologia il danneggiato può agire direttamente contro l’assicurazione azione diretta in tutte le altre ipotesi, invece, il danneggiato potrà convenire in giudizio soltanto il danneggiante al quale soltanto è rimessa la scelta del se chiamare in causa la propria assicurazione per essere manlevato in caso di soccombenza ed eventualmente chiedere che l’impresa assicuratrice corrisponda l’indennizzo direttamente al danneggiato. Se dal piano del processo, ci spostiamo a quello della mediazione appare opportuno chiarire subito che nel primo caso e, cioè, responsabilità civile auto il soggetto nei cui confronti la domanda deve essere proposta è – nel modello più semplice che non prescinde dalla procedura di indennizzo diretto che, peraltro, giova ricordare la Consulta ha affermato essere meramente facoltativa anche l’assicuratore del danneggiante che è parte per così dire necessaria se volessimo trasferire in sede negoziale la rubrica dell’articolo 102 c.p.c Nel secondo caso, invece, e, cioè, responsabilità civile la parte destinataria dell’invito in mediazione sarà, inevitabilmente, il danneggiante. Nulla vieta, però, che il danneggiante a sua volta inviti la propria assicurazione del resto l’eventuale azione di garanzia esercitata fuori dal processo principale sarebbe a sua volta condizionata dal tentativo di mediazione oppure che quest’ultima, venuta a conoscenza di ciò, volontariamente aderisca al procedimento. Ecco che, tutte le volte in cui l’assicurazione parteciperà al procedimento di mediazione – a prescindere se la sua presenza sia oppure no necessaria – le condizioni per trovare un accordo volendo ci sono tutte. La clausola di gestione delle liti. Per la buona riuscita delle trattative che possano sfociare in accordi, però, interviene un problema tutte le volte in cui il alla mediazione compare soltanto la parte danneggiante ma non l’assicurazione e nel contratto esista una clausola di gestione delle liti. Quella clausola, come noto, infatti, è la clausola che potremmo dire tranquillamente essere socialmente tipica con la quale l’assicurazione «assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso». Orbene, perché studiare l’operatività di quella clausola è, a mio avviso, fondamentale per la mediazione civile? Gli obblighi discendenti dalla clausola. In primo luogo, perché dalla sottoscrizione di quella clausola, che integra – secondo l’opinione maggioritaria un mandato in rem propriam , discendono a carico dell’assicurato una serie di obbligazioni negative tra le quali quelle di non compiere da sé attività di accertamento, transazione, liquidazione del danno a non nominare legali in proprio ad informare l’assicuratore delle iniziative stragiudiziali e giudiziali del terzo danneggiato M. Rossetti, L’assicurazione della responsabilità civile, in G. Alpa, a cura di Le assicurazioni private , Padova, 2006, II, 1565 . Conclusione rafforzata dalla lettura di una massima della Suprema Corte Cass. 2016/1981 in base alla quale la transazione sarebbe un’attività preclusa al danneggiante che abbia sottoscritto un contratto di assicurazione che preveda una clausola di gestione della lite. Certamente la violazione del patto non rende nulla l’eventuale transazione ma, sicuramente, trattandosi di inadempimento contrattuale, espone alle conseguenze previste in contratto ed anche all’eventuale risarcimento dei danni. La partecipazione del danneggiante alla mediazione. Ecco allora che la partecipazione solitaria del danneggiante potrebbe ma si tratta pur sempre di un’affermazione prima facie non essere foriera di accordi amichevoli. Viceversa, la partecipazione del danneggiante sarebbe sicuramente da apprezzare a prescindere dall’esistenza della clausola di gestione della lite poiché la comparizione della parte personalmente gioca – come noto – un ruolo decisivo si pensi, ad esempio, alla problematica della formulazione delle scuse da parte del medico o della struttura sanitaria oltre al risarcimento del danno . Peraltro, quella stessa clausola di gestione della lite conferma che il danneggiante assicurato non avrebbe neppure un valido alibi per non partecipare personalmente. Ed infatti, non vedrei ostacoli insormontabili a far operare quelle parti della clausola de qua ove si legge che «l’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda». Certo, si parla di giudizio e di procedura ma una lettura integrativa in base ai canoni di buona fede e correttezza consente di ricomprendere anche la mediazione. La clausola di gestione è pro negoziazione. Da un altro punto di vista, è da dire che la clausola di gestione delle liti è sicuramente una clausola non soltanto compatibile ma addirittura pro-negoziazione. Ed infatti, la giurisprudenza analizzando la responsabilità per mala gestio dell’impresa di assicurazione che gestisce la lite ha costantemente affermato che l’assicuratore deve sempre attivarsi e valutare ma anche formulare aggiungerei io offerte transattive ed anzi attivarsi per ricostruire il quadro necessario per poter svolgere ogni e più opportuna e approfondita valutazione del caso tra le tante vedi Cass. 11038/1997 . Ne deriva che la partecipazione ai procedimenti di mediazione, oltre a rispondere ad una precisa scelta del legislatore nell’interesse generale, risponde anche – con ogni evidenza – all’esigenza di dare esatta esecuzione alle obbligazioni che la stessa impresa si è assunta con il contratto. E questo, sicuramente, dovrebbe rappresentare uno dei motivi che dovrebbero indurre le imprese a partecipare ai tavoli negoziali e di mediazione. Alla prossima puntata per approfondire come l’ANIA ha raccolto l’invito lanciato dal legislatore con la mediazione civile e commerciale.