La notifica della domanda di arbitrato è elemento imprescindibile al fine di instaurare validamente il contraddittorio e dunque il procedimento arbitrale.
Il caso . La fattispecie al centro della controversia si impernia su un lodo arbitrale che condannava una parte al pagamento dei canoni non scaduti e del risarcimento dei danni per un rapporto di locazione relativo ad un appartamento milanese. La conduttrice, soccombente nel lodo, lo impugnava ritenendolo nullo per violazione del contraddittorio in quanto sosteneva di aver saputo del procedimento arbitrale solo all’esito della notificazione della pronuncia stessa. La Corte di appello, accogliendo l’impugnazione, dichiarava l’inesistenza del lodo affermando che il giudizio arbitrale deve in saturarsi con la notificazione dell’atto introduttivo completo dei requisiti minimi che si richiedono ai fini della validità formale della richiesta di avvio della procedura arbitrale in modo da rendere esplicita la volontà della parte di avvalersi della clausola compromissoria. La questione arrivava quindi in Cassazione dove il soggetto proprietario dell’appartamento sosteneva che il giudice di secondo grado avesse violato gli articolo 816- bis e 808 c.p.c. relativi rispettivamente allo svolgimento del procedimento e alla clausola compromissoria. Da tali norme si deduce che le parti possono stabilire convenzionalmente che tutte le controversie che sorgono in un rapporto siano decise da arbitri che fisseranno anche le regole del procedimento in mancanza di un’espressa previsione nel compromesso delle norme da osservare obbligatoriamente nello svolgimento del giudizio. Sussiste l’obbligo di comunicare di volere iniziare l’arbitrato? In particolare, nella fattispecie, il ricorrente reputa che, benché le parti avessero concordato la risoluzione arbitrale di tutte le controversie relative al contratto di locazione da loro concluso, non avevano previsto nessun requisito formale per l’atto di avvio del procedimento arbitrale, e dunque alcun preavviso della parte che intende avvalersi della clausola compromissoria. Non sussiste quindi, a detta della parte ricorrente, l’obbligo di comunicare alla controparte l’intento di avviare il procedimento arbitrale in quanto non si può ricavare né dalla legge, né dalla convenzione di arbitrato. La domanda di arbitrato . La Suprema Corte, concentrandosi sull’aspetto essenziale del ricorso, fa riferimento alla c.d. domanda di arbitrato soffermandosi sull’individuazione dei soggetti legittimati ad avanzare e a ricevere tale domanda, al contenuto e alla forma dell’atto di avvio della procedura arbitrale, alle modalità della notificazione. In proposito si ritiene opportuno ricordare che ladomanda d’arbitratoè l’atto mediante il quale la parte che ne ha interesse promuove il procedimento arbitrale, chiamando in giudizio avanti agli arbitri una o più parti al fine di risolvere una controversia tra le stesse insorta. Non si rintraccia una autonoma disciplina che regoli la domanda di arbitrato, in quanto la sua regolamentazione è stata introdotta nell’ambito di istituti per i quali la pendenza del giudizio arbitrale è destinata a produrre effetti. In particolare, viene prevista in materia di provvedimenti cautelari nell’ambito della previsione di cui all’articolo 669- octies c.p.c., agli articoli 2943 e 2945 c.c. sulla prescrizione, nonché agli articolo 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c. in materia di trascrizione. Alla domanda d’arbitrato rituale sono stati riconosciuti gli stessi effetti interruttivi della domanda proposta innanzi al giudice ordinario. Il quadro normativo di riferimento . La Suprema Corte, ai fini delle questioni prospettate nella controversia in esame, traccia il quadro normativo facendo riferimento agli articolo 1, 25 e 26 della legge numero 25/1994 per ricavare i principi fondamentali che disciplinano la domanda di arbitrato. In particolare, l’articolo 1, novellando il suddetto articolo 669- octies c.p.c., afferma che nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Come individuare l’inizio del procedimento arbitrale? Analizzando l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità si evidenzia come si sia sempre più avvertita l’esigenza di affermare l’autonomia tra clausola compromissoria e compresso da un lato, e domanda di arbitrato dall’altro, affermandosi che il momento iniziale del rapporto processuale dovesse essere identificato nella costituzione del collegio arbitrale in quanto, nel procedimento arbitrale il giudice non è precostituito ma deve essere designato pertanto fino a quando non fosse stato individuato il giudice non poteva concepirsi un giudizio. Con l’entrata in vigore del suddetto articolo 1, legge numero 25/1994 si è provveduto, per la prima volta, a disciplinare indirettamente il contenuto e gli effetti della domanda di arbitrato, chiarendo che l’inizio del procedimento arbitrale debba essere fatto coincidere con la notifica da parte dell’attore di un atto che enunci l’intenzione di adire gli arbitri, proponga la domanda e indichi l’arbitro di sua nomina. In altre parole, il momento iniziale del giudizio arbitrale va determinato non più - come accadeva nella vigenza del precedente quadro normativo - con riguardo alla costituzione del collegio, bensì con riguardo alla notificazione della domanda di accesso agli arbitri, in quanto idonea a costituire un rituale rapporto procedimentale. È necessaria la notifica della domanda di arbitrato . Peraltro, in particolare, la Cassazione ha già avuto modo di affermare come il procedimento arbitrale non potesse iniziare e legalmente proseguire in assenza di un avviso di ricevimento della raccomandata postale si veda in proposito Cass. SS.UU. numero 627/2008 . Tale avviso infatti non solo costituisce, in qualsiasi notificazione a mezzo posta, il mezzo di prova tipico della ricezione dell’atto introduttivo del giudizio per il suo destinatario, ma integra esso stesso l’elemento costituivo o perfezionativo della notificazione. Appurato dunque che la notifica della domanda di arbitrato rappresenta un elemento necessario, e che costituisca un atto distinto dalla nomina dell’arbitro che invece può anche mancare quando la relativa designazione sia già contenuta nella clausola compromissoria, occorre affermare che l’atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato con le forme previste dalle parti nell’apposita clausola compromissoria. Infatti le recenti Sezioni Unite numero 9839/2011 hanno ritenuto che la domanda di arbitrato unico atto con un preciso nomen iuris in una procedura in cui non esistono atti tipici nominati è un atto complesso, costituito da tre distinti nuclei la manifestazione della pretesa, la dichiarazione di voler promuovere il procedimento arbitrale, la nomina degli arbitri, se spetta. Concludendo . Di conseguenza la Suprema Corte non accoglie il motivo di ricorso affermando che per l’instaurazione del procedimento arbitrale è necessaria la domanda di arbitrato da notificarsi validamente anche a mezzo posta con avviso di ricevimento, elemento costitutivo dell’evocazione in giudizio del destinatario, in modo da instaurare il contraddittorio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 maggio 14 settembre 2012, numero 15445 Presidente Fioretti – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 D.A. impugnava il lodo emesso in data 22 ottobre 2004 dall'avv. G C. , quale arbitro nominato all'atto della stipulazione della clausola compromissoria, con il quale veniva condannata, in relazione a un rapporto di locazione, intervenuto con la proprietaria associazione Comunità Meneghina, di un appartamento sito in , al pagamento della somma di Euro 2.550,00 per canoni non scaduti, oltre ad Euro 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni liquidati in via equitativa. Veniva dedotta la nullità del lodo per violazione del contraddittorio, essendo la D. venuta a conoscenza dell'esistenza del procedimento arbitrale solo all'esito della notificazione della pronuncia stessa, con il pedissequo atto di precetto. 1.1 L'Associazione Comunità Meneghina, ritualmente costituitasi, eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione, deducendo il rigoroso rispetto, da parte dell'arbitro, del principio del contraddittorio. 1.2 La Corte di appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, dichiarava l'inesistenza del lodo, senza procedere, quindi, alla fase rescissoria. Premesso che il giudizio arbitrale deve instaurarsi con la notificazione dell'atto introduttivo, si constatava che nella specie la lettera che l'Associazione Comunità Meneghina indicava come atto con il quale si era instaurato il giudizio arbitrale da essa inviata all'arbitro già designato e da costui trasmessa, con lettera raccomandata, alla D. era priva dei requisiti minimi che si richiedono ai fini della validità formale della richiesta di avvio della procedura arbitrale. Si affermava quindi che, in assenza della rituale notificazione di altri atti contenenti la manifestazione della volontà dell'associazione di avvalersi della clausola compromissoria, si era determinata una situazione abnorme, tale da configurare l'inesistenza giuridica del lodo. 1.3 Per la cassazione di tale decisione l'Associazione comunità Meneghina ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui la D. resiste con controricorso. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articolo 816 bis e 808 c.p.comma in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, potendo, per tali norme, stabilirsi convenzionalmente che tutte le controversie che sorgano in un rapporto siano decise da arbitri che fisseranno anche le regole del procedimento, in mancanza di un'espressa previsione nel compromesso delle norme da osservare obbligatoriamente nello svolgimento del giudizio. Nella specie, pur avendo le parti concordato la risoluzione arbitrale di tutte le controversie relative al contratto di locazione da loro concluso, nessun requisito formale si è previsto per l'atto di avvio del procedimento arbitrale e in specie per un preavviso della parte che intende avvalersi della clausola della sua volontà di agire in sede arbitrale. Il quesito di diritto formulato dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 366 bis chiede di accertare che erroneamente si è dichiarato inesistente il lodo, non essendosi la D. messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, non essendo peraltro prescritti dei requisiti formali dell'atto introduttivo del giudizio in particolare, l'Associazione non doveva comunicare alla controparte la volontà di avvalersi della clausola compromissoria, non essendo né dalla legge né dalla convenzione di arbitrato previsto un tale obbligo . 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 816 bis c.p.comma in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, perché, pur essendo vero che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova certa dell'esecuzione della notificazione, della data in cui avviene e della persona cui il plico s'è consegnato, nella specie, non avendo la D. curato il ritiro della raccomandata, deve a lei addebitarsi il rifiuto del contraddittorio. Nessun avviso di ricevimento della raccomandata assume rilievo, dovendo ritenersi che la presunzione di arrivo a destinazione del plico raccomandato, anche in mancanza di avviso di ricevimento, comporti la presunta cognizione del contenuto dell'atto e dell'arrivo a destinazione di esso il mittente deve solo provare la spedizione dell'atto da cui va desunta la ricezione dello stesso dal suo destinatario. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto la spedizione di una lettera raccomandata, anche in mancanza di un avviso di ricevimento, invera una presunzione legale di conoscenza del contenuto dell'atto da patte del destinatario, senza che il mittente debba provare tale conoscenza, essendo sufficiente che il dimostri l'invio all'indirizzo del destinatario. Debbono ritenersi regolarmente avvenute e producono i relativi effetti le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, di cui il destinatario non abbia curato il ritiro, e siano quindi state rese al mittente per non curato ritiro da parte del destinatario . 2.2 Con il terzo motivo si prospetta vizio di omessa pronuncia, nonché falsa applicazione dell'articolo 829 c.p.c., numero 9, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 4 la corte di appello non avrebbe valutato la documentazione relativa all'invio alla D. , da parte dell'Arbitro, di tutti gli atti del procedimento, con invito a presentare eventuali deduzioni, così garantendo il contraddittorio nell'intero procedimento. Viene, in proposito, formulato il seguente quesito di diritto L'impugnata sentenza è incorsa nel vizio di omessa pronuncia relativamente al rigetto della domanda relativa all'inosservanza del principio del contraddittorio nel procedimento. Sulla base del potere-dovere di codesta Corte di diretto esame degli atti dichiarare che non sussiste violazione del detto principio in quanto tutti gli atti del procedimento sono stati spediti alla D. con invito a presentare eventuali deduzioni e sono stati assegnati alle parti i termini per gli adempimenti per le esporre le loro ragioni . 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli articolo 342 e 829 c.p.c., fondandosi la sentenza della Corte d'appello sul presupposto della omessa comunicazione alla D. della volontà dell'Associazione di avvalersi della clausola compromissoria, sebbene la relativa questione sia stata sollevata dalla D. con memoria in data 17 maggio 2005 successiva all'atto di impugnazione. Viene indicato il seguente quesito di diritto Si chiede la cassazione della sentenza per aver il giudice errato nel non aver rilevato anche d'ufficio l'inammissibilità della censura che l'Associazione dovesse comunicare alla D. la volontà di avvalesi della clausola compromissoria, addirittura fondando la decisione anche su tale censura. Ciò nonostante che l'inammissibilità fosse stata anche formalmente eccepita dall'appellata, specificandosi che l'errore è stato triplice 1 principalmente perché dedotta dal'appellante successivamente all'atto di impugnazione 2 altresì per essere indeducibile nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale ex articolo 829 c.p.c, per non essere stata dedotta nel precedente procedimento 3 infine perché neppure riguarda la causa petendi dell'impugnazione, cioè la non osservanza del principio del contraddittorio nel procedimento, ovvero durante lo stesso, specificamente dedotta dall'appellante . 2.5 Nel quinto motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.comma per non avere la Corte deciso come era ad essa domandato dall'impugnante D. la nullità del lodo, ma la sua inesistenza, così pronunciando su una ragione di invalidità non proposta dalla parte, dichiarando una inesistenza non richiesta dalla parte, in luogo della nullità dedotta nell'impugnazione. 2.6. Si denuncia infine, in subordine all'omesso accoglimento dei pregressi motivi di ricorso, la violazione degli articolo 161 e 354 c.p.comma per avere omesso, dopo la pronuncia dell'inesistenza del giudizio e del lodo arbitrale, la rimessione degli atti al giudice arbitro, che avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della controversia. 3 Il primo motivo di ricorso investe l'aspetto essenziale sul quale la decisione impugnata si fonda, ponendo la questione della necessità o meno, nell'arbitrato rituale, dell'instaurazione del procedimento mediante un atto formale, che potremo sin d'ora definire con l'espressione, per il vero ricca di significati, domanda di arbitrato . Il tema, per altro, implica la soluzione di una serie di problemi, attinenti all'individuazione dei soggetti legittimati ad avanzare e a ricevere detta domanda, al contenuto e alla forma dell'atto di avvio della procedura arbitrale, alle modalità della notificazione, con specifiche interferenze fra gli effetti di natura sostanziale e quelli meramente procedurali. 3.1 Si impone, in primo luogo, la puntualizzazione del quadro normativo di riferimento trattandosi di clausola compromissoria stipulata in data 26 settembre 2004, deve trovare applicazione la disciplina anteriore alle modifiche introdotte, in materia di arbitrato, con il d.lgs. numero 40 del 2006. Mette conto di precisare, tuttavia, che codesta riforma non ha in alcun modo modificato gli articolo 1, 25 e 26 della legge numero 25 del 1994, ai quali, pertanto, ancora oggi l'interprete deve rivolgersi per individuare quei principi fondamentali che, in maniera innovativa, hanno inciso sulla tematica della domanda di arbitrato. Ed invero, prescindendosi da risalenti orientamenti dottrinali secondo i quali la convenzione arbitrale e la domanda venivano a coincidere, deve rilevarsi che nel tempo si è sempre maggiormente avvertita l'esigenza di affermare l'autonomia fra la clausola compromissoria o il compromesso con delle differenze fra dette ipotesi, in quanto, secondo una tesi, in quest'ultimo potevano già essere precisate le richieste delle parti e la domanda di arbitrato. Si riteneva, quindi, che il momento genetico del rapporto processuale coincidesse con la costituzione del collegio arbitrale Cass., 23 luglio 1964, numero 1989 Cass., 29 luglio 1963, numero 2127 , in quanto, a differenza della giurisdizione statuale, nella quale il giudice è precostituito, gli arbitri dovevano essere designati nelle singole procedure, ragion per cui non era concepibile un giudizio, e quindi il relativo atto introduttivo, fin quando mancava il giudice. Come evidenziato anche da autorevole dottrina, prima della riforma del 1994 non era previsto alcun atto finalizzato a contenere la domanda e, quindi, ad avviare il procedimento arbitrale con la l. 25 gennaio 1994, numero 25, venivano per la prima volta introdotte norme intese a disciplinare indirettamente, ma inequivocabilmente, il contenuto e gli effetti della domanda di arbitrato articolo 1 Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri analogamente dispongono gli articolo 25 e 25, in materia, rispettivamente, di interruzione della prescrizione e di trascrizione . In relazione a tale mutato quadro normativo questa Corte ha affermato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, numero 25, si è definitivamente chiarito che l'inizio del procedimento arbitrale si ha con la notifica, da parte dell'attore, di un atto che enunci l'intenzione di adire gli arbitri, proponga la domanda e indichi l'arbitro di sua nomina Cass., 25 luglio 2002, numero 10922 Cass. 8 aprile 2003, 5457 Cass., 21 luglio 2004, numero 13516, in motivazione . Di recente, pur rimarcandosi la diversità della disciplina in tema di arbitrato societario, il principio della necessità che la domanda di arbitrato sia portata a conoscenza della controparte è stato espressamente ribadito, per altro sottolineandosi la plausibilità della tesi fondata sull'indispensabilità di un formale procedimento di notificazione Cass., 20 febbraio 2012, numero 2400 . Sotto tale profilo deve peraltro evidenziarsi che questa Corte, pronunciando su analoga fattispecie in una controversia pendente fra le stesse parti, ha escluso che il procedimento arbitrale potesse iniziare e legalmente proseguire in assenza di avviso di ricevimento della raccomandata postale, che costituisce non solo il mezzo di prova tipico della ricezione dell'atto introduttivo del giudizio per il suo destinatario, ma integra esso stesso l'elemento costitutivo o perfezionativo della notificazione Cass., 14 maggio 2012, numero 7451, che richiama Cass., Sez. unumero 14 gennaio 2008, numero 627 . 3.2 Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato circa la natura indefettibile della notifica della domanda di arbitrato, come atto distinto dalla nomina dell'arbitro, la quale, del resto, può anche mancare quando, come nel caso in esame, la relativa designazione sia già contenuta nella clausola compromissoria. Decisivo rilievo assume il valore delle richiamate norme di cui alla l. numero 25 del 1994, nel senso che la loro operatività sul piano sostanziale a fini, come rilevato, cautelari, nonché in materia di interruzione della prescrizione e di trascrizione implica il verificarsi della litispendenza. La necessità di una domanda arbitrale intesa quale atto con il quale una delle parti comunica formalmente all'altra la volontà di avvalersi della clausola compromissoria o del compromesso, propone la domanda e solo eventualmente procede alla nomina degli arbitri prescinde dalla natura giudiziale o negoziale attribuita all'arbitrato rituale. Le sezioni unite di questa Corte, nel ribadire la natura privatistica dell'arbitrato Cass., 5 maggio 2011, numero 9839 , rispondendo negativamente, in ossequio al principio di libertà delle forme, al quesito circa la necessità della procura al difensore che, come previsto nella clausola compromissoria, aveva dato inizio al procedimento mediante lettera raccomandata, hanno affermato che l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato con le forme previste dalle parti nell'apposita clausola compromissoria , non senza rilevare così confermando il giudizio sulla imprescindibilità della domanda di arbitrato nel sistema delineato dalla riforma del 1994 che la domanda di arbitrato unico atto con un preciso nomen iuris in una procedura in cui non esistono atti tipici nominati è un atto complesso, costituito da tre distinti nuclei la manifestazione della pretesa, la dichiarazione di voler promuovere il procedimento arbitrale, la nomina degli arbitri, se spetta . 4 Esaminata la questione sottoposta all'esame di questa Corte con il primo motivo alla stregua delle considerazioni che precedono, osserva la Corte che lo stesso è in parte inammissibile, ed in parte infondato. 4.1 Sotto il secondo profilo, non può non rilevarsi che l'affermazione secondo cui per l'instaurazione del procedimento arbitrale non sarebbe necessaria la domanda di arbitrato contrasta con i principi sopra richiamati, ragion per cui al quesito di diritto, per come formulato, deve rispondersi negativamente. 4.2 Non può omettersi di considerare, per altro verso, che nella sentenza impugnata, con riferimento al documento indicato dall'Associazione come atto di avvio del procedimento , si afferma che tale lettera non ha i requisiti di formale richiesta della procedura arbitrale prevista dal contratto di locazione , aggiungendosi che né con altro diverso atto l’Associazione Comunità Meneghina ha ritualmente comunicato alla D. la volontà di avvalersi della clausola compromissoria . Tali osservazioni non risultano contraddette a prescindere dal generico riferimento alla necessità o meno dell'estrinsecazione della volontà di avvalersi della procedura arbitrale da una specifica allegazione, da effettuarsi nel rigoroso rispetto del principio dell'autosufficienza del ricorso, ragion per cui è ineludibile in parte qua il rilievo di inammissibilità. D'altra parte, la comunicazione di atti inerenti alla procedura arbitrale il cui contenuto, come testé evidenziato, non è possibile apprezzare in questa sede da parte dell'arbitro, senza che il giudizio sia stato validamente instaurato nei termini in precedenza esposti, non può determinare il dovere della parte convenuta di esercitare la propria attività difensiva, analogamente a quanto può ipotizzarsi in relazione a un soggetto che, pur non avendo ricevuto alcuna notifica di un atto di citazione, sia destinatario di determinati provvedimenti, di natura interlocutoria, emessi nell'ambito di un giudizio ordinario. Né può seriamente sostenersi che le comunicazioni effettuate dall'arbitro il quale, per altro, non può considerarsi nuncius della parte attrice, così perdendo ogni carisma di terzietà anche se, per il vero, la controricorrente sostiene, così proiettando un'imbarazzante ombra sull'intera vicenda, che nel caso di specie l'arbitro designato sarebbe l'effettivo dominus dell'Associazione avrebbero comunque consentito l'instaurazione del contraddittorio. Invero l'attività dell'arbitro, come quella consistente nell'invito alla D. a svolgere le proprie difese, non può che riferirsi al procedimento arbitrale presupponendone, quindi, sia dal punto di vista logico che giuridico, la valida instaurazione, che nella specie, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, non ha mai avuto luogo. 5 Le questioni poste con il secondo motivo in merito alla validità del ricorso al servizio postale, senza l'invio di raccomandata con avviso di ritorno, rimangono assorbite dal rilievo circa il compimento di tale attività ad opera dell'arbitro e non della parte che abbia inteso avvalersi della clausola compromissoria valgano, assumendo in ogni caso decisiva rilevanza, le argomentazioni svolte al riguardo nella richiamata decisione numero 7541 del 2012. È stato, invero, rilevato che, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale del 30 settembre 1998 numero 346 e del 20 gennaio 2010 numero 3, relative alla notifica a mezzo posta dell'atto introduttivo del giudizio, deve negarsi che possa instaurarsi qualsiasi procedimento e quindi anche quello arbitrale, con una notificazione a mezzo posta priva di avviso di ricevimento, elemento costitutivo dell'evocazione in giudizio del destinatario, non rilevando solo come prova della cognizione dell'atto introduttivo per quest'ultimo. In difetto dell'avviso di cui sopra, nessun rilievo può assumere il mancato ritiro del plico raccomandato nei termini di legge su questi cfr. la recente S.U. 1 febbraio 2012 numero 1418 e sul ritiro del plico raccomandato non consegnato cfr. Cass. 10 agosto 2001 numero 11015 . La libertà delle forme del procedimento arbitrale, non può rendere legittima la mancata notificazione a mezzo posta con avviso di ricevimento dell'atto introduttivo del giudizio che impedisce la stessa instaurazione del contraddittorio. Questa mancanza, che ai sensi dell'articolo 829 c.p.c., numero 9, comporta nullità del lodo, comunque esclude l'inizio del procedimento arbitrale al quale, come correttamente rileva la Corte di merito, la D. non ha in alcun modo partecipato. 6 La questione proposta con la terza censura è, conseguentemente, infondata, in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso, per la ragioni esposte, che alla D. sia stata validamente notificata la domanda di arbitrato, e che, quindi, si sia in qualche modo instaurato il contraddittorio. 7 Il quarto e il quinto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili, ed in parte infondati. Deve in primo luogo osservarsi che la ricorrente, nel denunciare la violazione del principio contenuto nell'articolo 112 c.p.c., per aver la Corte affermato l'inesistenza del lodo, a fronte dell'iniziale impugnazione per nullità dello stesso, non ha svolto alcun rilievo in merito alle ragioni di ordine giuridico sostanziale abnormità procedimentale poste nella sentenza impugnata a fondamento della declaratoria di inesistenza sulla base di tale osservazione è agevole constatare che non può ravvisarsi violazione del principio della domanda qualora si sia accertata l'inesistenza giuridica dell'atto, come tale rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, potendo, del resto, essere fatta valere in ogni tempo Cass. 13 gennaio 2005, numero 586 Cass., 29 agosto 1997, numero 8245 . 7.1 Prescindendo da tale aspetto di natura formale, va altresì osservato che la questione sottoposta all'attenzione della Corte d'appello la cui decisione, sostanzialmente conforme a diritto, deve essere emendata, sotto il profilo motivazionale, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c., nei termini che seguono riguardava la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della D. , la quale, con l'impugnazione del lodo, sì è lamentata sin dall'inizio di essere venuta a conoscenza del procedimento arbitrale solo all'esito della notifica dell'atto di precetto. È stata, quindi, posta alla base della decisione a prescindere dall'individuazione del contenuto sostanziale della domanda e dalla sua qualificazione giuridica inesistenza e non già nullità del lodo stesso , non rilevante ai fini dell'osservanza del precetto di cui all'articolo 112 c.p.comma Cass., 30 marzo 2012, numero 5144 Cass., 14 novembre 2011, numero 23794 Cass., 25 settembre 2009, numero 20652 una circostanza ritualmente dedotta con l'atto di impugnazione della pronuncia arbitrale. La sentenza impugnata, quindi, avendo sostanzialmente rilevato, sulla base di elementi ritualmente dedotti l'invalidità del lodo, deve essere emendata in questa sede, nel senso che esso deve considerarsi nullo e non già inesistente. Benvero la fattispecie considerata non può ricondursi nelle rare ipotesi di inesistenza del lodo pacificamente ammesse in dottrina e in giurisprudenza per tutte, l'indisponibilità oggettiva della questione sottoposta agli arbitri , venendo al contrario in considerazione l'ipotesi tipica di nullità costituita dall'inosservanza del principio del contraddittorio. D'altra parte, uno degli effetti principali della distinzione fra inesistenza e nullità del lodo, vale a dire la mancata conversione della prima in motivo d' impugnazione, nella specie non rileva, in quanto, come si è osservato, la censura riconducibile nella violazione del principio del contraddittorio, sostanzialmente posta alla base della decisione A D. non è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa , pag. 4 , risulta validamente dedotta nel giudizio di impugnazione del lodo. 8 Anche il sesto motivo di ricorso deve essere rigettato, essendo inapplicabile al giudizio arbitrale la rimessione della causa ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., comma 1, in quanto di regola il giudice dell'impugnazione che abbia dichiarato nullo il lodo, deve proseguire il giudizio in rescissorio negli stessi termini, cfr. la citata Cass. numero 7451 del 2012 . Escluso il potere di rimettere la causa in sede arbitrale, quando, come nel caso, sia mancata la instaurazione del procedimento arbitrale e non vi sia stata quindi investitura del potere di decidere per l'arbitro unico Cass. 25 luglio 2006 numero 16977 e 6 dicembre 2004 numero 22794 , i motivi di nullità del lodo non si convertono in motivi di impugnazione. Pertanto la Corte d'appello dopo la decisione non può procedere in rescissorio in una causa che non risulta mai iniziata e che non poteva essere proseguita Cass. 21 maggio 2007 numero 11788 e 7 febbraio 2006 numero 2698 . Correttamente pertanto il giudice dell'impugnazione non ha proceduto all'esame nel merito della controversia, come avviene quando lo stesso lodo sia inesistente Cass. 16 ottobre 2009 numero 22083 . Invero la inesistenza del procedimento arbitrale, anche quando il lodo sia nullo per violazione del contraddittorio, comporta la mancanza di una o più domande nei limiti delle quali il giudice dell'impugnazione possa decidere il giudizio in rescissorio sui limiti del processo rescissorio, di recente, Cass. 8 ottobre 2010 numero 20880 . Correttamente quindi la sentenza della Corte d'appello ha accolto l'impugnazione senza decidere nel merito la controversia. 9 Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.