E’ risultato provato che l’indagato ha toccato la schiena, la pancia e le parti intime dei due giovani quattordicenni, approfittando del fatto che essi si trovavano nella camera dei propri figli e del rapporto di familiarità, essendo cugini ed amici di famiglia.
Con la sentenza numero 14093, depositata il 26 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della misura cautelare personale. Palpeggiamenti eccessivi. Un uomo di 47 anni è indagato per atti sessuali con minorenne e per corruzione di minore, ex articolo 609-quater e 609-quinquies c.p Vista la rilevanza del materiale probatorio acquisito, il GIP dispone la misura di carcerazione preventiva, confermata dal Tribunale del Riesame. Riproposti in Cassazione gli stessi fatti del merito. L’indagato ricorre per cassazione, riportando dubbi circa l’attendibilità dei racconti dei due minori, riportanti discrasie temporali, ritenuti validi da una sessuologa clinica, e non dal giudice. Descrive poi tutte le incongruenze che presenterebbe la decisione di carcerazione preventiva, andando a fondo nei vari episodi incriminati. La S.C., rilevando che tali questioni già sono state presentate nei gradi di merito, ricorda che in sede di legittimità è «preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti». Corretta la valutazione del merito ritardo della denuncia per timore. Il giudice di merito ha giudicato «in modo più che congruo, completo e seguendo un filo coerente sul piano logico sì da rendere il suo provvedimento ineccepibile in sede di legittimità». Ha infatti ritenuto giustificato il ritardo nella denuncia dei fatti dal timore delle eventuali conseguenze sullo zio. Il racconto è arrivato dopo che il ragazzino aveva sentito un discorso tra un insegnante e delle ragazzine che lamentavano molestie da altri ragazzi. Correttamente è stato poi «sottolineata la coerenza interna dei racconti resi dai due ragazzini , che si riscontrano reciprocamente». L’espressione «verso fine estate 2011» è stata coerentemente «contestualizzata, alla luce dei ricordi del giovane» essa poteva ben essere intesa come «arco temporale che comprende anche i mesi di ottobre e novembre». Quadro indiziario univoco. Il quadro indiziario è solido, viste l’ambiguità di alcuni messaggi di FaceBook scambiati tra l’indagato con altre due persone e la traccia sul pc di collegamenti con siti porno gay e dello scaricamento di files pornografici con adolescenti. Esigenze cautelari. La Cassazione respinge il ricorso, anche rispetto alla mancata valutazione dell’attenuante ex articolo 609-bis, comma 3, c.p., confermando quindi la misura cautelare, poiché risulta che l’indagato abbia «commesso i fatti in più occasioni, nel corso del tempo e nei confronti di più ragazzi», che palesi «attenzioni morbose verso i ragazzini» e che abbia «continue occasioni di contatto con questi in considerazione del fatto che è padre di due ragazzi e catechista».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012- 26 marzo 2013, numero 14093 Presidente Fiale – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - L'ordinanza impugnata è quella con cui il Tribunale per il Riesame ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente accusato di avere violato gli articolo 609 quater e quinquies perché in due/tre occasioni per ciascuno, aveva toccato la schiena, la pancia e le parti intime di due giovani quattordicenni approfittando del fatto che essi si trovavano nella camera dei propri figli e del rapporto di familiarità, trattandosi di cugini ed amici di famiglia. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, l'indagato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo 1 vizio di motivazione articolo 606 lette c.p.p. . Dopo aver ripercorso la vicenda e le dichiarazioni dei ragazzi, del consulente e quelle di altre persone informate sui fatti, il ricorrente sostiene che quanto riferito dal minore R. a G. non è vero perché vi sarebbe una discrasia temporale nei racconti contestando la replica del Tribunale secondo cui il G.G. è del tutto elastico nel collocare il fatto non ricordandolo con precisione. Si obietta, però, che se G. ha collocato i fatti a fine estate questo solo avrebbe dovuto essere il momento di presunta verificazione dei fatti. Il ricorrente dubita altresì della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie anche perché i fatti si sarebbero verificati in un normale appartamento con poche stanze e dove si trovavano diverse persone con conseguente rischio altissimo di essere colti in un fatto la cui meccanica non era neppure molto semplice visto che la mano avrebbe dovuto essere introdotta nei pantaloni mentre la persona si trovava seduta davanti al computer . Il ricorrente critica, quindi, la consulenza, sia, perché affidata a persona non realmente esperta dell'età evolutiva bensì, sessuologa clinica sia, perché ella ha espresso un giudizio di attendibilità - nei senso di veridicità - delle dichiarazioni rese dal minore laddove tale giudizio è di esclusiva competenza del giudice. In ogni caso, dopo aver censurato anche asserite manchevolezze nell'assunzione delle dichiarazioni dei minori da parte del consulente, il ricorrente passa a criticare anche la illogicità della motivazione quando qualifica come grave indizio il racconto di M. e V. a proposito di abusi da essi subiti da parte del M. tra gli anni OMISSIS in quando T. li avrebbe adescati con la scusa di far fare loro un giretto sulla propria autovettura una Citroen di cui la difesa ha invece provato che venne acquistata dal T. solo nel XXXX. Nonostante ciò, il Tribunale ha seguitato a dare credito a tali affermazioni in parte aggiustate dal V. che, a quel punto, aveva spostato in avanti l'epoca di presunta commissione dei fatti arrivando ad insinuare che T. avrebbe potuto anche comprare una Citroen nuova nel XXXX di qui la produzione difensiva dell'elenco cronologico delle autovetture acquistate dalla famiglia T. 2 violazione di legge che viene denunciata, sia, in generale, come omessa considerazione delle argomentazioni difensive ampiamente svolte in ordine alle contraddizione e imprecisioni nelle dichiarazioni di tutte le persone sentite, sia, in particolare, con riferimento al diniego della ricorrenza dell'attenuante del 3 comma visto e considerato che, le stesse parziali ammissioni dell'indagato testimoniano che egli si fermò immediatamente al primo irrigidimento . Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile, sia perché sviluppato su argomenti di merito non consentiti in questa sede, sia perché comunque, manifestamente infondato. 3.1. Il primo motivo denuncia, formalmente, vizi logici della motivazione ma, anche solo tenendo presente la sintesi appena fatta degli argomenti spesi a suo sostegno, si nota come il ricorrente sia incorso nell'equivoco di ritenere che l'illogicità manifesta si identifichi con la difformità della decisione assunta rispetto a quella che era nelle aspettative del ricorrente, visto che le prove acquisite si prestano ad una differente ed alternativa lettura. Come detto, il ricorrente ripassa in rassegna i fatti sostenendo l'esistenza di discrasie cronologiche nei racconti dei testi ed avanzando dubbi sulla loro attendibilità. E, però, appena il caso di ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e vantazione dei fatti sez. m 27.9.06 Rv 234155 . È, quindi, per tale ragione che, come anticipato, il verboso atto di ricorso è comunque, inammissibile perché ripropone le medesime doglianze portate all'attenzione del giudice di merito che vi ha replicato in modo più che congruo, completo e seguendo un filo coerente sul piano logico sì da rendere il suo provvedimento ineccepibile in sede di legittimità. Infatti, innanzitutto, il Tribunale ripercorre le modalità di emersione dei fatti, sottolineandone la genuinità e spontaneità. In particolare, essi ricordano che la p.o. G. decise di confidare di essere stato palpeggiato nelle parti intime da uno zio solo perché stava ascoltando dei discorsi tra un insegnante e delle ragazzine della scuola che lamentavano di aver subito molestie dai ragazzi. I giudici hanno bene lumeggiato - a conforto della sincerità della rivelazione - anche il fatto che G. aveva esitato a lungo a parlare per timore delle conseguenze sullo zio e, comunque, è stata sottolineata la coerenza interna dei racconti resi da lui e dal Galanti, che si riscontrano anche reciprocamente. Senza ripercorre per intero il provvedimento impugnato, non si può fare a meno neppure di richiamare l'attenzione sul fatto che esso non è in alcun modo criticabile anche perché ha perso accuratamente in considerazione i medesimi dubbi sulla attendibilità dei racconti qui formulati, esaminando la tempistica degli accadimenti e, soprattutto, commentando in modo logico e plausibile che l'indicazione verso fine estate XXXX va contestualizzata, alla luce dei ricordi del giovane e, quindi, del fatto che essa può significare un arco temporale che comprende anche i mesi di ottobre e novembre. Il tutto, senza tralasciare di osservare che la pignolesca rilettura dei fatti proposta dal ricorrente, oltre ad essere anche intempestiva vista la presente sede cautelare si diffonde su un tema quello dei dato temporale che non è neppure decisivo per concludere circa la presunta inattendibilità della denuncia nella sua totalità. Il quadro indiziario, alla luce della motivazione qui impugnata, si rivela, infatti, piuttosto solido anche in considerazione delle rilevazioni fatte sul computer dell'indagato, dell'”ambiguità” dei messaggi scambiati via face book dal T. con altri due giovani D.D. e C. , della traccia di collegamenti con siti porno gay e dello scaricamento di files pornografici con partecipazione di adolescenti. Vi sono infine le dichiarazioni di V. e M. a proposito delle quali, giustamente, i giudici di merito sottolineano che, riferendosi a fatti di almeno 20 anni prima, una certa imprecisione è comprensibile. Del tutto irrilevanti sono, comunque, le lunghe dissertazioni del ricorrente sulla questione della disponibilità, da parte del T. , di una vettura Citroen visto che, pur prendendo atto delle indicazioni fornite circa le autovetture di cui T. ha avuto la disponibilità degli anni e, quindi, della verosimilmente ingiusta insinuazione del Tribunale a riguardo vi è da dire che esse non scardinano certo il quadro indiziario saldamente basato su molti altri elementi prima elencati e considerato che, in ogni caso, la vicenda di V. e M. cui la questione della autovettura è connessa non è neppure oggetto di contestazione. 3.4. È, infine, del tutto prematuro e fuori luogo discettare, in fase cautelare sulla ricorrenza o meno dell'attenuante del 3 comma dell'articolo 609 bis essendo sufficiente, in questa sede indiziaria, osservare la congruità della motivazione in ordine alla gravità dei fatti. Anche tale profilo è, quindi, esaurientemente e logicamente analizzato quando si sottolinea che il T. “risulta aver commesso i fatti in più occasioni, nel corso del tempo e nei confronti di più ragazzi, palesa attenzioni morbose versoi ragazzini ed ha continue occasioni di contatto con questi in considerazione del fatto che è padre di due ragazzi e catechista”. Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro. P.Q.M. Visti gli articolo 615 e ss. c.p.p Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.