Se al momento dell’infortunio non è configurabile l’occasione di lavoro, deve escludersi la tutela risarcitoria per l’artigiano o i suoi aventi causa.
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, anche mortali, prevista per gli artigiani riguarda esclusivamente le attività normali, cioè quelle inerenti al momento lavorativo-esecutivo, mentre restano escluse le attività relative al momento organizzativo-imprenditoriale. E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2016 del 13 febbraio scorso. La fattispecie. Un falegname artigiano perdeva la vita in un incidente stradale mentre si dirigeva da un cliente dal quale aveva ricevuto un incarico di lavoro. La moglie si rivolgeva al Tribunale, che le riconosceva la rendita permanente per i superstiti dei lavoratori. La decisione veniva impugnata dal’Inail e la Corte d’appello accoglieva il gravame, rilevando che l’evento mortale si era verificato al di fuori dell’attività artigiana e che, pertanto, non era indennizzabile. La vedova proponeva ricorso per cassazione. La tutela assicurativa copre solo le attività lavorative normali. La Corte territoriale ha esaminato la normativa vigente articolo 4 numero 3, D.P.R. 1124/65 , rilevando che la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani riguarda esclusivamente le attività normali, inerenti al momento lavorativo-esecutivo, e non anche quelle inerenti al momento organizzativo-imprenditoriale. Se l’infortunio non si verifica in occasione di attività lavorativa, non c’è spazio per indennità. I giudici, insomma, hanno escluso la configurabilità dell’occasione lavoro per l’infortunio de quo. Infatti, dalle risultanze istruttorie è emerso che l’artigiano si stava recando da un cliente, per verificare lo stato del tetto di un edificio che avrebbe dovuto ristrutturare. Tuttavia, l’evento mortale si è verificato in un altro momento, allorchè, dopo aver parcheggiato il camion, veniva investito attraversando la strada. L’incontro col cliente era programmato in un diverso orario della giornata e il falegname era intento a svolgere altre attività. Pertanto, ha concluso la Corte d’appello, l’evento si era verificato al di fuori dell’attività artigianale la S.C. ritiene condivisibile tale conclusione, confermando l’esclusione dell’indennità alla moglie.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 gennaio – 16 febbraio 2012, numero 2016 Presidente Vidiri – Relatore Morcavallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 febbraio 2006, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da R.A. intesa al riconoscimento del diritto a rendita permanente per i superstiti, a seguito della morte del coniuge, N.S. , deceduto in un incidente stradale allorché, secondo quanto dedotto dall'attrice, egli, falegname artigiano, si era recato presso un cliente per verificare lo stato del tetto di un edificio rustico per il quale aveva avuto l'incarico di eseguire una sistemazione. 2. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d'appello di Catania, che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il gravame proposto dall'INAIL e respingeva la domanda. La Corte di merito rilevava che sia la prova testimoniale sia la documentazione acquisita in giudizio verbale dell'Ispettorato del lavoro, rapporto dei Carabinieri avevano dimostrato che il N., in occasione dell'incidente stradale in cui aveva perso la vita, aveva appena posteggiato il proprio camion su cui si trovavano delle scale di legno da consegnare ad un negozio che gliele aveva ordinate, allorché era stato investito da un autoveicolo mentre attraversava la strada d'altra parte, era stato accertato - ed era stato riferito dalla stessa attrice in sede di ricorso amministrativo - che l'attività di sopraluogo per la sistemazione di un tetto era stata programmata per un diverso orario della giornata l'evento mortale, quindi, si era verificato al di fuori dell'attività artigianale e non era perciò indennizzabile ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. numero 1124 del 1965. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la R. deducendo due motivi, illustrati con memoria. L'INAIL resiste con controricorso. 4. Nell'imminenza dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato dichiarazione di persistenza dell'interesse alla trattazione della controversia, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 12 novembre 2011, numero 183, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lett. a , del decreto-legge 22 dicembre 2011, numero 212. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articolo 115, 416 e 437 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello sia pervenuta alla riforma della sentenza di primo grado, con riguardo alla ricostruzione delle circostanze dell'incidente mortale del coniuge, in base a documenti prodotti dall'Istituto tardivamente, e quindi inammissibilmente esaminati in appello, nonché in base ad eccezioni non dedotte dinanzi al Tribunale in particolare, con riguardo alla inattendibilità di un teste escusso nel giudizio di primo grado . 2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. Si lamenta che il giudice d'appello abbia escluso la configurabilità dell'occasione di lavoro sulla base di un generico riferimento alla documentazione di cui sopra, inammissibilmente esaminata, e, inoltre, trascurando del tutto le risultanze testimoniale già acquisite in primo grado - relative al collegamento dell'evento con l'attività artigianale -, peraltro ritenute dal Tribunale compatibili con la relazione ispettiva dell'INAIL. 3. I motivi, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione, non sono fondati in alcuno dei profili di censura evidenziati in ricorso. 3.1. La conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata presuppone il principio secondo cui la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani dall'articolo 4 numero 3 d.P.R. numero 1124 del 1965 riguarda esclusivamente le attività normali ossia quelle inerenti al momento lavorativo - esecutivo e non si estende alle attività relative al momento organizzativo — imprenditoriale, se pure le suddette attività manuali non devono necessariamente corrispondere a quelle tipiche della prestazione artigianale, estendendosi la tutela a tutti qui lavori che, ancorché non svolti per un committente e dietro corrispettivo, siano in ogni caso indispensabili in quanto preparatori, accessori o connessi alla prestazione lavorativa dell'artigiano cfr. Cass. numero 5099 del 1998 . 3.2. La valutazione dei giudici d'appello, in ordine alla effettiva natura dell'attività lavorativa posta in essere dal coniuge della ricorrente al momento dell'incidente, si fonda in primo luogo sul mancato assolvimento dell'onere - incombente sulla parte attrice - di provare il carattere normalmente artigianale di quell'attività, stante, peraltro, il ricorso amministrativo, proposto dalla R. in data 4 giugno 2001, che escludeva, in base ai riferimenti fattuali allegati dalla stessa istante, il rischio legato al lavoro artigianale. Al riguardo, va osservato che il contenuto di tale atto è del tutto pacifico fra le parti, essendo riportato e trascritto anche in questa sede di legittimità. Sulle conseguenze di tali ammissioni — sul piano probatorio - non incide, pertanto, la mancata produzione della controparte, mentre la valutazione operata dalla Corte d'appello, anche in riferimento al complessivo apprezzamento di tali ammissioni e al loro raffronto con le rimanenti emergenze probatorie, è incensurabile in questa sede inerendo all'accertamento di circostanze di fatto. 3.3. L'esame delle altre risultanze documentali viene contestato dalla ricorrente per violazione del divieto dello jus novorum, ma si tratta di censure inconferenti che i documenti oggetto di valutazione in appello - quali il rapporto dei Carabinieri e la relazione degli ispettori dell'INAIL - erano autonomamente acquisibili in giudizio, ai sensi degli articolo 213 - 437 c.p.c., e si sottraevano pertanto al predetto divieto, che investe i mezzi di prova che sono nella disponibilità delle parti ma non si estende alle informazioni che il giudice può direttamente acquisire in base al suo potere officioso. Parimenti, lo jus novorum non riguarda il giudizio di attendibilità dei testi escussi in giudizio, né la valutazione comparativa delle singole risultanze, che competono al giudice a prescindere dalle eccezioni delle parti. 3.4. Il ricorso è quindi respinto. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della natura della controversie e della particolarità della fattispecie. P.Q.M. La Corte rigetta e compensa le spese del giudizio.