Fa inversione senza dare precedenza e si scontra con un motorino: escluso il concorso di colpa

Unico responsabile del sinistro è colui che, nel compiere un'inversione del senso di marcia, non ha dato la precedenza al veicolo che sopraggiungeva.

Se il conducente di un veicolo, dopo aver fatto inversione del senso di marcia, omette di dare la precedenza al veicolo che sta sopraggiungendo, dev'essere considerato responsabile esclusivo del sinistro che è scaturito dalla sua condotta, anche se l'altro conducente non rispettava le distanze di sicurezza. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 22406 del 27 ottobre. Il caso. Un motociclista tampona un'autovettura dopo che questa ha compiuto un'inversione a U. La responsabilità, secondo il Tribunale, è del motociclista, che non avrebbe mantenuto le distanze di sicurezza. Di parere opposto la Corte d'appello che, ravvisando responsabilità esclusiva in capo all'automobilista, per aver invertito il senso di marcia senza dare la precedenza ai veicoli in arrivo, la condannava al risarcimento dei danni. La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti. Non possono concorrere entrambe le violazioni. Secondo l'automobilista la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che al motociclista è stata contestata la violazione dell'articolo 149 C.d.s. mancato rispetto della distanza di sicurezza . Sul punto, però, la S.C. conferma la decisione impugnata, rilevando che, se un veicolo ne tampona un altro che si sia immesso sulla sua strada previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli articolo 149 e 154 quest'ultimo riferito all'omessa precedenza . L'inversione senza precedenza è fonte di responsabilità. In altri termini, una volta accertato che il conducente, nel fare inversione, ha omesso di dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva nel suo senso di marcia, non è configurabile il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente dell'altro veicolo unico responsabile del sinistro è l'autore dell'inversione azzardata. Liquidazione del danno da risarcire anche la componente psichica. Quanto al ricorso principale della vittima del sinistro, la S.C. ritiene fondato il motivo relativo alla mancata liquidazione di una voce di danno che, invece, deve essere risarcita manca, nella condanna al risarcimento dei danni, il necessario riferimento alla componente psichica del danno non patrimoniale da lesioni personali, consistente nella sofferenza morale soggettiva del motociclista, vittima del sinistro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 - 27 ottobre 2011, numero 22406 Presidente Petti - Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Roma rigettò e con sentenza del 2005 la corte d'appello ha accolto quanto al danno alla salute, liquidato in € 1.625,66, oltre interessi dalla data della sentenza la domanda risarcitoria di H.K., a seguito dello scontro tra il motoveicolo sul quale viaggiava e l'autovettura condotta da F.F. o F. , che aveva effettuato una manovra di conversone ad U sulla via Appia Nuova. 2. - Avverso la sentenza ricorre per cassazione il K., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni, che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo. Gli altri intimati non hanno ha svolto attività difensiva. La Milano Assicurazioni ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza. 2.- Il tribunale ha ritenuto che la responsabilità fosse da ascrivere interamente al K., conducente del motoveicolo, per avere quegli tamponato la vettura quando la stessa aveva già completato la manovra di inversione del senso di marcia. La corte d'appello, all'opposto, ha dedotto dall'avvenuta contestazione alla F. della violazione di cui all'articolo 154 del codice della strada, che ella non avesse dato la precedenza al sopraggiungente motociclo, così ascrivendole l'esclusiva responsabilità dell'accaduto. 3.- Se ne duole col ricorso incidentale - il cui esame è logicamente preliminare - la F. che, deducendo violazione di norme di diritto ed ogni tipo di vizio della motivazione, pone in rilievo come al conducente del motociclo fosse stata contestata la violazione di cui all'articolo 149 c.d.s. mancato rispetto della distanza di sicurezza , della quale la corte d'appello non aveva tenuto conto alcuno. 3.1.- Il motivo è infondato. Se un veicolo ne tampona un altro che si sia immesso sulla sua strada previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui gli articolo 154 e 149 c.d.s. Se il conducente del secondo nella specie dell'autovettura abbia omesso di dare la precedenza a quello che sopraggiungeva, cosi incorrendo nella violazione dell'articolo 154 c.d.s., non è configurabile il mancato rispetto della distanza di sicurezza, di cui all'articolo 149 c.d.s., da parte del conducente del veicolo sopraggiungente. La corte d'appello, con apprezzamento di fatto sorretto da motivazione congrua, ha ritenuto che la vettura non avesse dato la precedenza al motociclo ed ha adottato la decisione logicamente consequenziale. 4.- Del ricorso principale è fondato solo il primo motivo violazione degli articolo 2059, 2054 e 1226 c.c. giacché la corte d'appello ha inspiegabilmente omesso di liquidare la componente psichica sofferenza morale soggettiva del danno non patrimoniale da lesioni personali patito dal K. E' invece infondato il secondo violazione o falsa applicazione di norme di diritto , volta che la corte d'appello non ha liquidato il danno riportato dal mezzo per l'incertezza, in fatto, sull'entità degli stessi e non già per un errore di diritto sulla portata o sul contenuto di una disposizione normativa. Né è dedotto un vizio della motivazione sull'apprezzamento del fatto. 5.- Conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale, all'accoglimento del primo motivo può far seguito la decisione nel merito, ex articolo 384 c.p.c., col riconoscimento al K., sulla scorta delle tabelle comunemente applicate, di ulteriori € 541,88, pari un terzo della somma liquidata per danno alla salute, oltre agli interessi da computarsi secondo le modalità già fissate dalla corte d'appello. 6.- La solo parziale fondatezza del ricorso induce a compensare per la metà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna i soccombenti in secondo grado a pagare ad H.K. l'ulteriore somma di € 541,88, oltre agli interessi dalla data della sentenza d'appello, ed a rimborsagli la metà delle spese processuali del giudizio di cassazione, che in tale frazione si liquidano in € 500, di cui 400 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.