L’integrazione, da parte di un’ordinanza, di una motivazione assente di un decreto di sequestro preventivo comporta la nullità di entrambe.
Così afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24848/2016, depositata il 15 giugno. Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il Tribunale di Civitavecchia con il quale si disponeva il vincolo su talune opere edilizie ritenute abusive per violazione dell’articolo 44, comma 1, lett. b , d.P.R. numero 380/2001. Avverso tale ordinanza l’imputato ricorreva dunque in Cassazione. Il motivo di doglianza la carenza di motivazione. Il ricorrente pone come motivo di doglianza principale l’inosservanza dell’articolo 309, comma 9, ultimo periodo, c.p.p., con riguardo alla sussistenza del fumus criminis e del periculum in mora, ritenendo che l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro perché privo di motivazione e di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi. Accanto a ciò, viene rilevata l’inosservanza anche dell’articolo 111, comma 6, Cost., con riguardo alla sussistenza degli indizi, poiché l’ordinanza impugnata non ha nemmeno integrato la carente motivazione del decreto di sequestro, indicando una motivazione ritenuta meramente apparente, limitandosi a riportare la massima di una sentenza della Corte di Cassazione e non spiegando se e perché, nel caso sub iudice, le opere in sequestro fossero o meno temporanee, elemento dirimente per stabilire la sussistenza del reato. Il ricorrente osservava quindi che «la motivazione del gip, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, doveva ritenersi del tutto mancante e priva di un’autonoma motivazione, con la conseguenza che il tribunale si sarebbe dovuto limitare ad annullare il decreto di sequestro preventivo e non ad integrarlo, con motivazione, peraltro, apparente». Assenza di motivazione del periculum in mora. Osservando che anche il tema delle esigenze cautelari debba essere oggetto di necessaria esposizione ed autonoma valutazione dell'autorità giudiziaria, pena la nullità della misura, la Corte di Cassazione rileva la fondatezza del ricorso, con riguardo all’assenza di motivazione del periculum in mora. Nel caso di specie, infatti, è evidente che l’assenza di titoli abilitativi non rileva ai fini del periculum in mora, che il giudice cautelare ha dunque completamente omesso di indicare in presenza di una fattispecie che invece necessariamente lo richiedeva. Essendo dunque l’esercizio del potere integrativo di motivazione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale del riesame esplicitamente escluso dalla legge – per mancanza totale di motivazione su un elemento costitutivo della fattispecie cautelare -, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del gip, disponendo la restituzione del bene sequestrato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 maggio – 15 giugno 2016, numero 24848 Presidente Amoresano– Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. M.A. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il tribunale di Civitavecchia con il quale è stato disposto il vincolo, per violazione dell'articolo 44, comma 1, lettera b , d.p.r. 6 giugno 2001, numero 380, su talune opere edilizie ritenute abusive e, in particolare, una casa mobile, due tettoie, un bagno chimico esterno ed un pozzo. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, la ricorrente, tramite il difensore, articola i cinque seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza degli articoli 309, comma 9, ultimo periodo, codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 324, comma 7, stesso codice come novellati dalla legge numero 47 del 2015, con riguardo alla sussistenza dei fumus criminis. Assume che il tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro impugnato perché privo della motivazione e dell'autonoma valutazione sia delle esigenze cautelari che degli indizi, essendo stato detto vizio puntualmente eccepito nei motivi presentati a sostegno dell'istanza di riesame. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza degli articoli 309, comma 9, ultimo periodo, codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 324, comma 7, stesso codice come novellati dalla legge numero 47 dei 2015, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che anche con riguardo al periculum in mora l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro in quanto mancante dell'esposizione ed autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari, come prescritto dai novellati articoli 292, comma 2, lettera c , 309, comma 9, ultimo periodo, e 324, comma 7, codice di procedura penale. 2.3. Con il terzo motivo denuncia l'inosservanza degli articoli 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. penumero con riguardo alla sussistenza degli indizi. Si afferma che l'ordinanza impugnata non ha nemmeno integrato la carente motivazione, contenuta nel decreto di sequestro, essendo stato sostenuto che l'installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili, anche ove non fossero incorporate al suolo, configura il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b , d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 dello stesso decreto ed in quanto aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative , e confezionando, in modo, una motivazione meramente apparente in quanto l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad enunciare, riportandola, la massima di una sentenza della Corte di cassazione. Ma - posta la premessa maggiore dei sillogismo giuridico - l'ordinanza impugnata non avrebbe completato il discorso giustificativo con riferimento alla premessa minore ossia, non ha indicato la fattispecie concreta da sussumere in quella astratta. In tal modo, non avrebbe minimamente spiegato se e perché, nel caso sub iudice, le opere in sequestro fossero o meno temporanee, quale ne fosse la destinazione, se quest'ultima fosse ricollegabile oppure no ad un uso precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, se vi fosse o meno la possibilità di una successiva e sollecita eliminazione dei manufatti elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, debbono essere presi in considerazione per valutare la temporaneità dell'opera. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell'inosservanza degli articoli 3, comma 1, lettera e.5 , e 44, comma 1, lettera b , d.P.R. numero 380 del 2001 con riguardo alla temporaneità dei manufatti sequestrati, sul rilievo che l'ancoraggio al suolo, nella specie insussistente, costituisce elemento dirimente per stabilire la temporaneità o meno dell'opera e quindi la sussistenza dei reato. 2.5. Con il quinto motivo si eccepisce l'inosservanza degli articoli 111, comma 6, costituzione e 125, comma 3, codice di procedura penale con riguardo all'esistenza delle esigenze cautelarì. Rileva la ricorrente che il tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare che la circostanza che le opere fossero ultimate non priva di attualità l'intervento di sequestro in quanto appare evidente che le conseguenze del reato verrebbero protratte facendo perdurare la lesione del bene tutelato dalla norma . Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che il provvedimento impugnato ha affrontato uno specifico aspetto, ossia l'avvenuta ultimazione dell'opera rispetto all'attualità del pericolo, ma non ha indicato quale specifica esigenza cautelare il sequestro intendesse soddisfare, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato sulla base dei secondo motivo, assorbente rispetto alle restanti doglianze. 2. II giudice per le indagini preliminari ha affermato l'esistenza delle esigenze cautelari sul presupposto che sussisteva il pericolo che la libera disponibilità dei beni potesse aggravare o protrarre le conseguenze delle contravvenzioni ipotizzate, trattandosi di condotte realizzate in assenza dei titoli abilitanti . II Tribunale cautelare ha, sul punto, sostenuto che, essendo le opere ultimate, la libera disponibilità di esse avrebbe prodotto conseguenze ulteriori rispetto al reato già perfezionato in quanto l'uso della cosa sequestrata avrebbe consentito una protrazione della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, individuato nel previo controllo pubblico sulla trasformazione dei territorio, in considerazione del pregiudizio che ne sarebbe derivato a causa dell'aumento del carico urbanistico. 3. La ricorrente osserva che la motivazione del Gip, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, doveva ritenersi del tutto mancante e comunque priva di una autonoma motivazione, con la conseguenza che il tribunale si sarebbe dovuto limitare ad annullare il decreto di sequestro preventivo e non ad integrarlo, con motivazione, peraltro, apparente. 4. II rilievo è fondato. Recentemente le Sezioni Unite Capasso Sez. U, numero 18953 del 31703/2016, Capasso, non ancora mass. hanno affermato, per quanto qui interessa, che Il rinvio dell'articolo 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell'articolo 309 cod. proc. penumero comporta, per un verso, l'applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, l'applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa . Più specificamente, le Sezioni Unite hanno chiarito come anche il tema delle esigenze cautelari debba essere oggetto di necessaria esposizione ed autonoma valutazione da parte della autorità giudiziaria che dispone il sequestro, pena la nullità della misura ablativa da rilevarsi a cura del tribunale del riesame, pur dovendosi registrare nel sistema penale la presenza di talune eccezioni a tale regola, riguardanti alcune ipotesi di sequestro che, invece, prescindono dalla motivazione sulle dette esigenze come i sequestri probatori, taluni casi di sequestro per equivalente a carico dello stesso indagato, altre forme di sequestro finalizzate alla confisca obbligatoria come il sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, cod. proc. penumero , il sequestro preventivo di beni a norma dell'articolo 12-sexies, d.l. numero 306 del 1992 . 5. Nel caso di specie, è di tutta evidenza come l'assenza di titoli abilitativi può costituire, senza dubbio, indice dell'illegittimità dell'intervento e sintomo della esistenza del fumus delicti ma non rileva ai fini del periculum in mora che il giudice della cautela ha dunque completamente omesso di indicare e di esporre, in presenza di una fattispecie che invece necessariamente lo richiedeva, in quanto non rientrante nelle eccezioni in base alle quali siffatta motivazione non è necessaria perché il periculum in mora è in esse considerato presente in re ipsa sul rilievo che il provvedimento ablativo è strutturalmente concepito in maniera indipendente dalla sussistenza di un esigenza cautelare impeditiva, che viceversa il vincolo imposto, nel caso in esame, esigeva. Ne consegue che il tribunale dei riesame si sarebbe dovuto limitare, in mancanza totale di motivazione su un elemento costitutivo della fattispecie cautelare, a rilevare, anche d'ufficio, la nullità dei provvedimento genetico dispositivo dei vincolo di natura reale non potendo, in presenza di un espresso divieto normativo, integrarlo, essendo l'esercizio del potere integrativo della motivazione del provvedimento cautelare escluso, per espressa previsione di legge, nei casi in cui manchi la motivazione o la stessa non contenga l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato nella nozione di violazione di legge , in tema di riesame delle misure cautelari reali, che abilita la parte interessata a proporre il ricorso per cassazione, rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione quanto la presenza di motivazione meramente apparente, perché correlate all'inosservanza di precise norme processuali per tutte, Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 , con la conseguenza che, in presenza dei vizio denunciato, l'ordinanza impugnata, assorbiti gli altri motivi di impugnazione proposti, va annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro dispositivo del vincolo, con restituzione del bene all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del Gip del tribunale di Civitavecchia in data 13/05/2015 disponendo la restituzione del bene sequestrato all'avente diritto.