Secondo l’accusa, l’uomo era al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e la dinamica del brutto incidente stradale ne è una palese conferma. Tale visione è messa seriamente in discussione, anche tenendo presenti le condizioni della strada e del meteo.
Dinamica da far accapponare la pelle la vettura, percorrendo una curva, si ritrova contromano, tanto da impattare frontalmente con un altro veicolo. Tale ricostruzione, però, nonostante tutto, non può rappresentare un elemento di così chiara lettura da ‘certificare’ lo stato di alterazione psico-fisica dell’automobilista alla guida. Anche perché, va aggiunto, non è possibile trascurare le condizioni meteo e della strada Cassazione, sentenza numero 11131, sez. IV Penale, depositata oggi . Contromano. Nessun dubbio, però, viene espresso dal gip prima e dai giudici della Corte d’appello poi l’uomo è ritenuto «colpevole» per «aver guidato un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica per avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’aggravante di aver causato un incidente stradale». A dare sostanza alla decisione di secondo grado, in sintesi, le «modalità» del sinistro stradale l’uomo ha impegnato «una curva completamente contromano, così andando ad impattare contro altro veicolo, regolarmente circolante sulla propria corsia di marcia», e ciò è comprensibile, per i giudici, solo alla luce di una «diminuita capacità di riflessi, di lucidità e di attenzione alla viabilità», anche tenendo presente che, nel momento dell’impatto, «nevicava e la strada era sdrucciolevole». Condizioni. Proprio sulle valutazioni dei giudici d’Appello si sofferma l’uomo, con ricorso ad hoc in Cassazione, contestando il ‘peso specifico’ attribuito ai «dati sintomatici rappresentati dalle modalità di guida in occasione del procurato incidente stradale». Secondo l’uomo, tale elemento, ritenuto decisivo dai giudici in appello, non è invece sufficiente per ritenere acclarato il suo «stato di alterazione». Ebbene, questa obiezione viene ritenuta legittima dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, alla luce della «dinamica» del sinistro, sostengono che «l’invasione dell’opposta corsia, avvenuta in tratto curvilineo, su fondo sdrucciolevole e mentre nevicava, ben poteva essere dovuto a mera imperizia o imprudenza nella guida». Davvero fragile, quindi, il ‘castello accusatorio’ nei confronti dell’uomo. Ciò comporta l’azzeramento della condanna, con la vicenda destinata ad essere nuovamente analizzata, con attenzione, dai giudici della Corte d’Appello.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 dicembre 2014 – 16 marzo 2015, numero 11131 Presidente Romis – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. C.N. è stato giudicato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, all'esito di rito abbreviato, colpevole del reato di cui all'articolo 187, co. 1 e Ibis Cod. str., per aver guidato un'autovettura in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanza stupefacenti o psicotrope, con l'aggravante di aver causato un incidente stradale. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato deducendo - violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla procedura di accertamento dello stato di alterazione. Convenendo con la Corte di Appello sul principio per il quale lo stato di alterazione non deve essere provato necessariamente mediante visita neurologica, essendo sufficiente l'analisi del liquidi biologico corroborata da elementi esterni, il ricorrente asserisce che nella specie sono mancanti proprio tali elementi estrinseci, dovendosi ritenere che l'incidente stradale, le cui modalità erano state valorizzate dai giudici per affermare la sussistenza del reato, sia stato causato dalle condizioni stradali ed atmosferiche inoltre, gli agenti intervenuti sul posto non fecero riferimento ad alcun comportamento anomalo dei Cicotti. Aggiunge l'esponente che la mancata osservanza del protocollo operativo per gli accertamenti richiesti dall'articolo 187 Cod. str., con l'esecuzione del solo esame delle urine, concreta una violazione di legge e non determina l'esistenza di una prova certa che l'assunzione dello stupefacente sia avvenuta immediatamente prima che egli si ponesse alla guida. - vizio motivazionale in relazione allo stato di alterazione del Cicotti al momento della guida, laddove la Corte di Appello non ha considerato che l'incidente poteva essere stato causato dalle condizioni metereologiche e della strada. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. Non coglie il segno l'evocazione di una violazione di legge per essere stato ritenuto correttamente accertato lo stato di alterazione psico-fisica del Cicotto al momento della guida nonostante la mancanza di una vista medica e comunque per la mancata osservanza del protocollo operativo che prevede la contestuale esecuzione di un esame delle urine e di un esame del sangue. Come rammenta il ricorrente medesimo, perché possa ritenersi accertato il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la giurisprudenza di questa Corte prescrive l'associazione degli accertamenti biologici ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto non è invece necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici Sez. 4, numero 6995 del 09/01/2013 dep. 12/02/2013, Notarianni, Rv. 254402 , né è necessaria una visita medica Sez. 4, numero 48004 del 04/11/2009 - dep. 16/12/2009, P.M. in proc. Confortola, Rv. 245798 . Per contro, fondato è il rilievo che critica come nel caso specifico si sia ritenuto che i `dati sintomatici' pertinenti e rilevanti possano essere rappresentati esclusivamente dalle modalità di guida dell'imputato in occasione del procurato incidente stradale. Orbene, nella nozione di dati sintomatici non può che rientrare qualsiasi elemento in grado di esprimere lo stato psi co-fisico del soggetto di cui trattasi, beninteso al momento in cui questi era alla guida. Pertanto, anche il comportamento alla guida può assumere valenza dimostrativa ma deve evidentemente trattarsi di un comportamento che non può ragionevolmente essere spiegato con causali alternative a quella dello stato di alterazione. Così, mutatis mutandi, è stato escluso che la prova della condotta illecita possa desumersi dall'andatura barcollante dell'imputato sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico-legali, essa non è bastevole ad attestare lo stato di alterazione Sez. 4, numero 39160 del 15/05/2013 - dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini. Rv. 256830 . Nel caso che occupa, la Corte di Appello ha colto nelle modalità del sinistro il dato sintomatico necessario modalità così descritte 'V'imputato impegnò una curva sinistro gira, per il suo senso di marcia, completamente contromano, così andando ad impattare contro altro veicolo regolarmente circolante sulla propria corsia di marcia - non spiegabili se non con una diminuita capacità di riflessi, di lucidità e di attenzione alla viabilità nevicava e la strada era sdrucciolevole da parte del prevenuto Orbene, in quanto esplicato dalla Corte di Appello non vi è alcun dato che deponga univocamente per lo stato di alterazione, posto che l'invasione dell'opposta corsia, avvenuta in tratto curvilineo, su fondo sdrucciolevole e mentre nevicava, secondo l'id quod plerumque accidit ben poteva essere dovuto a mera imperizia o imprudenza nella guida. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.