Misura di prevenzione, custodia cautelare e dopo? Da verificare l’attualità della pericolosità sociale

In ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi degli articolo 3 e 4 l. numero 1423/1956 oppure 4 e ss. d.lgs. numero 159/2011, il quale, successivamente all’adozione del provvedimento, sia assoggettato a misura cautelare personale oppure all’espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura stessa deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l’attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto dall’esperienza di carcerazione patita.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6878, depositata il 17 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Salerno condannava un imputato per i reati disciplinati dagli articolo 75 d.lgs. numero 159/2011 violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e 116 c.d.s. per avere, in quanto sottoposto ad una misura di prevenzione con obbligo di soggiorno ed in violazione delle relative prescrizioni, guidato un’autovettura senza essere in possesso della patente di guida, che gli era stata revocata. I giudici di merito ritenevano infondata la tesi dell’uomo circa l’intervenuta sospensione della misura di prevenzione in costanza della carcerazione cautelare dell’imputato e circa la sua buona fede per l’aspettativa di una nuova sottoposizione agli obblighi relativi dopo la carcerazione cautelare. L’imputato aveva dedotto che la sua buona fede fosse stata indotta dal verbale redatto dai carabinieri in occasione del ritiro della carta di permanenza. L’imputato ricorreva in Cassazione, denunciando la mancanza di motivazione della decisione sul rilievo che il prevenuto, già sottoposto a misura cautelare personale, in base all’affermazione contenuta nel verbale dei carabinieri, dove compare l’espressione «al termine della misura cautelare sottoporrà nuovamente il predetto alla misura di prevenzione», aveva in buona fede ritenuto di non essere sottoposto ad alcuna misura in quanto non ancora ripristinata. Giurisprudenza consolidata. La Corte di Cassazione ricorda che la risalente giurisprudenza di legittimità affermava che, anche in caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura, la decorrenza della sorveglianza speciale restava sospesa quale fatto automatico conseguente alla mera ricognizione dell’evento sopravvenuto e che riprendeva a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una di una nuova notifica del decreto applicativo. La sospensione automatica veniva riconosciuta anche, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, l. numero 1423/1956 «Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena» , quando il titolo era definitivo, per cui il termine di esecuzione della misura ricominciava a decorrere dal giorno in cui era stata scontata la pena. A questo indirizzo si erano adeguati i giudici di merito nel caso di specie l’imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, successivamente, nel corso della misura, era stato sottoposto a custodia cautelare. La misura di prevenzione era rimasta sospesa in tale periodo per riprendere la sua efficacia immediatamente dopo la scarcerazione, per cui, al momento del controllo, l’uomo era sottoposto a misura di prevenzione. L’intervento della Corte Costituzionale. Tuttavia, è poi intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza numero 191/2013, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 12, l. numero 1423/1956 nella parte in cui non prevedeva che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione restasse sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione della pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione dovesse valutare la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura. Dopo tale decisione, deve dedursi, quindi, che, dopo il tempo trascorso, la stessa autorità, che aveva disposto la misura, deve valutarne la persistente sua attualità. Verifica da effettuare. Questo accertamento, nel caso di specie, non era stato effettuato. Perciò, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito, che dovranno attenersi al principio di diritto secondo cui «in ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi degli articolo 3 e 4 l. numero 1423/1956 oppure 4 e ss. d.lgs. numero 159/2011, il quale, successivamente all’adozione della misura, sia assoggettato a misura cautelare personale oppure all’espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura stessa deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l’attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto dall’esperienza di carcerazione patita».

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 dicembre 2014 – 17 febbraio 2015, numero 6878 Presidente Siotto – Relatore Bonito Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 24 febbraio 2014, confermava quella resa il 17 luglio 2013 dal GUP del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale V.P. era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione perché giudicato colpevole, applicata la continuazione, dei reati di cui agli articolo 75 d.lgs. 159/2011 e 116 CdS per avere, in quanto sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno ed in violazione delle relative prescrizioni, guidato una autovettura senza essere in possesso della necessaria patente di guida perché revocatagli. In OMISSIS . A sostegno della decisione la corte distrettuale, replicando alle ragioni difensive esposte con l'appello, richiamava gli accertamenti di polizia relativi alle condotte contestate e riteneva infondata la tesi esposta dal prevenuto circa l'intervenuta sospensione della misura di prevenzione in costanza della carcerazione cautelare dell'imputato e quanto alla sua buona fede per l'aspettativa di una nuova sottoposizione agli obblighi relativi dopo la carcerazione cautelare, buona fede indotta dal verbale redatto dai CC. di Nocera Inferiore il OMISSIS in occasione del ritiro della carta di permanenza mod. 228. 2. Ricorre per cassazione avverso la decisione detta l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per difetto di motivazione sul rilievo che il prevenuto, già sottoposto a misura cautelare personale, in base all'inciso contenuto nel verbale innanzi richiamato CC. di Nocera Inferiore in data OMISSIS dove compare l'espressione, riferita al commissariato di P.S. al termine della misura cautelare sottoporrà nuovamente il predetto alla misura di prevenzione , ha in buona fede ritenuto di non essere sottoposto ad alcuna misura poiché non ancora ripristinatagli. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni, diverse da quelle difensive, qui di seguito precisate. 1.1 La sentenza impugnata. Giova preliminarmente annotare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità è stata sin qui nel senso che, pure in caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura, la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa quale fatto automatico conseguente alla mera ricognizione dell'evento sopravvenuto, Cass., Sez. 1, 19 settembre 2007, numero 37997, Cannizzo, rv. 237733 e che essa riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo cfr. Cass., Sez. I, 28/04/2010, numero 20265 Sez. 1, 21 novembre 2007, numero 7783, Pellicane, rv. 239230 Sez. 1, 22 gennaio 1997, Annarelli, rv. 207392 Sez. 1, 21 ottobre 2004, numero 49226, Medri, rv. 230321 . Analoga sospensione automatica ha sin qui riconosciuto questa corte di legittimità, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, numero 1423, articolo 11, comma 2, quando il titolo è definitivo, sicché, come questa sezione ha già avuto occasione di affermare, cfr. la sentenza 15 aprile 2004, Loccisano, rv. 230561, il termine di esecuzione della misura ricomincia a decorrere dal giorno in cui è stata scontata la pena Cass., Sez. 1, 9 novembre 2007, numero 44998 rv. 238711, Guarnieri giacché nella situazione data la misura di prevenzione non è dunque perenta. Orbene, la corte territoriale, nel confermare con la sentenza in scrutinio la condanna pronunciata in prime cure, ha fatto puntuale applicazione, della lezione ermeneutica or ora sintetizzata, costantemente ribadita in sede di legittimità da quando su di essa si pronunciarono, favorevolmente, SS.UU. 25 marzo 1993, numero 6, e la stessa C. Cost., ordinanza numero 124 del 2004, che ne confermò la coerenza col dettato dell'articolo 3 Cost La corte distrettuale salernitana, infatti, considerata la vicenda dedotta in giudizio, ha osservato che l'imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che successivamente, nel corso della misura, era stato sottoposto a carcerazione in forza di provvedimento cautelare, che la misura di prevenzione era rimasta sospesa in tale periodo per riprendere la sua efficacia immediatamente dopo la scarcerazione, che pertanto, al momento del controllo di polizia accertativo delle condotte contestate, il prevenuto era sottoposto a misura di prevenzione ed agli obblighi precettivi con essa imposti, che tanto integrava il reato tipizzato all'articolo 75 d. lgs.159/2011 e quello di cui all'articolo 116 CdS. 1.2 La sentenza della Corte costituzionale numero 291/2013. Il quadro normativo di riferimento ha di recente ricevuto una significativa diversificazione con la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2013, numero 191. Ha con essa infatti il giudice delle leggi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità , nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. In applicazione inoltre dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, numero 87, la corte ha altresì dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nel quale l'articolo 12 della L. 1423/1956 è stato sostanzialmente trasfuso. Trattasi di pronuncia che la dottrina tradizionalmente qualifica di natura additiva giacché con essa non risulta espunta una statuizione normativa in contrasto con principi costituzionali, che viene invece adeguata ad una dimensione di coerenza costituzionale merce una sua integrazione, ovvero, per meglio dire, mercé la eliminazione di un ostacolo che ne impediva l'espandersi secondo profili comunque già contenuti nella norma una integrazione della norma del tutto avulsa dal suo contenuto violerebbe la potestà legislativa del parlamento e trasformerebbe il giudice delle leggi in legislatore . Ebbene, deve prendersi atto che il quadro normativo regolatore della fattispecie dedotta in giudizio è pertanto mutato e che l'articolo 12 L. 1423/1956, il quale anteriormente all'intervento del giudice delle leggi recitava il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva . non è computato nella durata dell'obbligo di soggiorno , dopo la pronuncia di costituzionalità è integrato nel senso che, dopo il tempo come innanzi trascorso, la medesima autorità che dispose la misura, ne deve valutare la persistente sua attualità. Di più, a completamento della disposizione relativa alla costituzionalità della norma, la corte ha altresì indicato all'interprete, e pertanto in primo luogo al giudice, una regola ermeneutica per la sua applicazione nel testo così come modellato dal suo intervento, rilevando che è rimessa alla interpretazione giurisprudenziale la motivata delimitazione del tempo che in concreto renderà necessaria la rivalutazione circa l'attualità dei requisiti richiesti per la misura di prevenzione, apparendo di tutta evidenza la illogicità di ritenere siffatta necessità in costanza di periodi di detenzione oggettivamente brevi, in quanto tali inidonei sia ad incidere sulla delibazione a suo tempo eseguita dal giudice della prevenzione, sia a consentire il maturarsi di conseguenze positive nell'opera di risocializzazione carceraria. In conclusione della ampia motivazione, infatti, la sentenza in commento in tal guisa conclude È appena il caso di aggiungere che resterà rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva . 1.3 La decisione di legittimità. Il sostanziale mutamento, sopravvenuto, della disciplina penale regolatrice della concreta fattispecie data impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ed invero la pronuncia di condanna è il risultato applicativo di una statuizione la quale, se interpretata nella formulazione indicata come costituzionalmente coerente dal giudice delle leggi, potrebbe portare alla esclusione della rilevanza penale della condotta accertata se ritenuto non efficace, al momento dell'accertamento delle condotte contestate, lo status di sottoposto a misura di prevenzione in quanto non rivalutata l'attualità della pericolosità a suo tempo ritenuta da parte del giudice che adottò il provvedimento di prevenzione. Né, peraltro, può in tal senso valutare la situazione di fatto in concreto determinatasi il Collegio per una eventuale decisione senza rinvio ai sensi dell'articolo 621 c.p.p., co. 1 lett. 1 , giacché non risulta agli atti nella sua disponibilità la durata del periodo di sospensione della efficacia della misura per la consumata carcerazione del ricorrente ed in quanto la valutazione della decisività di tale periodo ai fini della ricorrenza o meno della necessità di un nuovo esame circa l'attualità dello stato di pericolosità del sottoposto, integra giudizio di merito estraneo alla funzione giurisdizionale di questa Corte di legittimità. Di qui pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte distrettuale salernitana affinché, in diversa composizione - accerti, in fatto, la collocazione temporale del periodo di carcerazione subito dall'imputato in costanza del provvedimento di prevenzione al quale era sottoposto - valuti se tale lasso temporale rende ragionevole l'omissione di una reiterazione della verifica della pericolosità sociale nel suo profilo di attualità - articoli il sillogismo decisorio richiesto dal processo applicando, assunti i presupposti in fatto appena indicati, il seguente principio di diritto In ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi degli arti. 3 e 4 l. 27 dicembre 1956, numero 1423, ovvero 4 e segg. d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 il quale, successivamente all'adozione della misura, sia assoggettato a misura cautelare personale ovvero alla espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura stessa deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto dalla esperienza carcerazione patita . P.Q.M. la Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.