In caso di impugnazione della sentenza di fallimento, il termine lungo di 6 mesi, previsto dall’articolo 327 c.p.c., è sottratto alla sospensione durante il periodo feriale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 1764, depositata il 30 gennaio 2015. Il caso. Una società ricorreva in Cassazione contro la decisione della Corte d’appello di Milano, che aveva dichiarato il suo fallimento. Tra la data di perfezionamento della notifica della sentenza impugnata e quella della richiesta di notifica del ricorso era intercorso un periodo superiore ai 30 giorni. Termine lungo scaduto. Anche se viene sottolineata dagli Ermellini l’inidoneità della notifica della sentenza di fallimento all’avvocato meramente domiciliatario a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, nel caso di specie la notifica del ricorso in Cassazione era stata richiesta in una data successiva allo spirare del termine lungo di 6 mesi, previsto dall’articolo 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza. Si tratta di un termine che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, è sottratto alla sospensione durante il periodo feriale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 novembre 2014 – 30 gennaio 2015, numero 1764 Presidente Di Palma – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che IMMOBILIARE DIANA S.r.l., con atto del 17 ottobre 2012, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 2 marzo 2012 e notificata il 7 marzo 2012, con la quale la Corte d'appello di Milano ha rigettato il reclamo dalla stessa ricorrente proposto, ex articolo 18 l.fall., avverso la sentenza, dell'11 aprile 2011, con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale della Repubblica e della Curatela del Fallimento LM MANAGEMENT S.r.l., aveva dichiarato il fallimento della società, odierna ricorrente che la Curatela del Fallimento IMMOBILIARE DIANA S.r.l. resiste con controricorso, mentre gli altri intimati, Curatela del Fallimento LM MANAGEMENT S.r.l. e Procura Generale della Repubblica, non hanno svolto difese ritenuto che il ricorso appare inammissibile a norma dell'articolo 18, comma 13,1.fall., in quanto notificato oltre il termine ivi previsto che infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente cfr. pag. 1 ricorso , la sentenza impugnata risulta, dal diretto esame delle produzioni delle parti svolto in considerazione dell'eccezione sollevata dalla Curatela resistente, esser stata notificata che tra la data del perfezionamento di tale notifica 7 marzo 2012 e quella della richiesta di notifica del ricorso 17 ottobre 2012 è intercorso un periodo di tempo superiore ai trenta giorni per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile. In esito all'odierna adunanza, il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente, condivide le conclusioni cui è pervenuta la relazione. Invero, la inidoneità della notifica della sentenza di fallimento all'avvocato meramente domiciliatario a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non toglie che la notifica del ricorso per cassazione risulta nella specie richiesta in data 17 ottobre 2012 successiva comunque allo spirare del c.d.termine lungo di sei mesi articolo 327 comma I cod.proc.civ. nel testo vigente ratione téní Ooris decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza 2 marzo 2012 . Termine che, contrariamente a quanto argomentato in memoria, è sottratto alla sospensione durante il periodo feriale secondo l'orientamento consolidato di questa Corte cfr.ex multis Cass.Sez.6-1 numero 28560/11 Sez.1 numero 20127/09 S.U.numero 2636/06 da cui non si ha motivo per discostarsi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna alle spese, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese nei confronti della controparte resistente, in € 2.600,00 di cui € 100,00 per esborsi oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.