Possibile una pena più severa per l’uomo che ha commesso il reato. Irrilevante il fatto che l’episodio si sia verificato nei pressi di una discoteca. La bottiglia è servita per dare forza alla minaccia nei confronti della vittima.
Anche una bottiglia di vetro integra può essere catalogata come arma impropria. Così l’uomo accusato di avere messo a segno una rapina, a pochi metri da una discoteca, rischia una sanzione più dura Cassazione, sez. II Penale, sentenza numero 29104/17, depositata oggi . Contesto. Sorprendente e contestata la decisione presa dal GIP, secondo cui «la violenza sulla persona offesa» non è stata realizzata «con l’uso della bottiglia» presente nelle mani del rapinatore. Questa valutazione poggia su un solo dato «la vicenda è avvenuta nei pressi di una discoteca, luogo ove vengono somministrate bevande alcoliche in bottiglia». Per i Magistrati della Cassazione, però, la lettura dell’episodio criminoso non è così semplice. Innanzitutto perché «anche una bottiglia», se «utilizzata a fine di minaccia in un contesto aggressivo», come una rapina, e «quindi senza giustificato motivo», può diventare «strumento atto ad offendere» e può essere considerata «arma». Senza dimenticare, poi, la necessità di tener conto del contesto, che in questa vicenda pare assai significativo, aggiungono i giudici. Su quest’ultimo fronte, in particolare, viene evidenziato che «la persona offesa è stata» ‘invitata’ a «non chiamare i carabinieri, altrimenti sarebbe stata colpita alla testa con una bottiglia di birra in vetro». Pare evidente, annotano i Giudici del ‘Palazzaccio’, che «circostanze di tempo, di luogo e di persona» siano tali da «far ritenere che la bottiglia sia stata concretamente utilizzata per commettere il reato», cioè «come strumento atto ad offendere la vittima».
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 aprile – 12 giugno 2017, numero 29104 Presidente Cammino – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Kh. Ni. colpevole dei reati di rapina e furto contestatigli, aggravati dalle più persone riunite, escludendo l'aggravante dell'uso di arma consistente in una bottiglia di vetro. In particolare, sotto questo ultimo profilo, il Giudice per le indagini preliminari riteneva che la violenza verso la persona offesa non fosse stata realizzata con l'uso della bottiglia da parte dell'imputato, ma che essa, che era integra e non rotta, fosse stata nelle mani del Kh. per il fatto che la vicenda era avvenuta nei pressi di una discoteca, luogo ove vengono somministrate bevande alcooliche in bottiglia, escludendo, pertanto, il carattere di arma impropria in considerazione del fatto che la bottiglia non rientra tra le armi espressamente catalogate e neanche tra quelle destinate naturalmente all'offesa ed, inoltre, ritenendo che potesse esservi un giustificato motivo al suo porto in ragione di quanto detto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cremona, dolendosi dell'esclusione dell'aggravante ritenendo contraddittoria la decisione del Giudice per le indagini preliminari tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 585 cod.penumero e 4 legge numero 110 del 1975, il giudice avrebbe dovuto valutare le circostanze di tempo e di luogo del fatto per inferirne che la bottiglia era stata utilizzata per incutere maggior timore nella vittima e, quindi, portata senza giustificato motivo in relazione alla rapina commessa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che dal disposto dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975 numero 110, risulta che devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona ne deriva che anche un mattarello o un randello di legno o, come nella specie, una bottiglia, quando siano utilizzati a fine di minaccia in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventano strumenti atti ad offendere e devono considerarsi arma, anche ai fini dell'applicazione delle relative aggravanti previste dall'articolo 628, comma 3, numero 1 e dall'articolo 585 cod.penumero Sez. 2, numero 3760 del 24/02/1990, dep. 1991, Ma., Rv. 186774 Sez. 5, numero 5533 del 22/04/1981, Mi., Rv. 149198 . Ne consegue che, come correttamente indicato dal ricorrente, al giudice di merito spettava il compito di verificare se la bottiglia tenuta in mano da uno degli imputati della rapina, con la consapevolezza degli altri, fosse stata utilizzata come strumento atto ad offendere la vittima in quelle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato il fatto, così da poter essere qualificata come arma impropria in quanto portata senza giustificato motivo. 2. La sentenza, sul punto, è contraddittoria, perché, da un lato, allorquando il giudice ha escluso l'aggravante, ha fatto riferimento a circostanze di luogo tali da poter giustificare il porto della bottiglia per essere il fatto avvenuto vicino ad una discoteca al contempo escludendo che l'arma fosse stata utilizzata per l'offesa alla vittima durante la perpetrazione del reato dall'altro, nella precedente descrizione del fatto, esplicitamente ha precisato che la persona offesa era stata minacciata da uno dei correi dell'imputato con l'uso della bottiglia ed esattamente a non chiamare i carabinieri altrimenti uno degli imputati l'avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di birra in vetro che teneva in mano . Nel che evidenziando specifiche circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da far ritenere che la bottiglia fosse stata concretamente utilizzata per commettere il reato, come strumento atto ad offendere la vittima e, per questo, detenuto senza giustificato motivo. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sotto lo specifico profilo di interesse, che potrebbe avere decisivi effetti sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla sussistenza dell'aggravante dell'uso di arma e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Brescia.