La morte del coniuge, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione, comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza numero 11492/17 depositata il 10 maggio. Il caso. Gli eredi del defunto, la cui morte era sopravvenuta nel corso del giudizio, ricorrono in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello confermava la declaratoria di cessazione della materia del contendere nella causa di separazione personale con addebito tra il defunto marito e la moglie. Cessazione della materia del contendere. Gli Ermellini, nell’affermare l’infondatezza del ricorso, ribadiscono la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui «il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa». Tale principio, prosegue il Collegio, «non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell’addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite». L’incidenza dell’addebitabilità sui diritti successori «postula che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell’apertura della successione». Pertanto, la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 novembre – 10 maggio 2017, numero 11492 Presidente Dogliotti – Relatore De Chiara Premesso Che è stata depositata relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. nella quale si legge quanto segue 1. - I sig.ri Po.Pi. e P. , eredi del sig. P.G. , ricorrono per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Trieste ha confermato la declaratoria di cessazione della materia del contendere nella causa di separazione personale con addebito tra il predetto sig. P.G. e la sig.ra G.A. , sua seconda moglie, sul rilievo del decesso del marito sopravvenuto nel corso del giudizio. La sig.ra G. ha resistito con controricorso. 2. - Il ricorso è infondato. Costante è, invero, nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa cfr., tra le altre, Cass. 18130/2013, 27556/2008, 8786/1987 . È stato altresì precisato che tale principio non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell’addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l’incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli articolo 548 e 585 c.c., postula che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell’apertura della successione Cass. 6383/1982 . proprio all’incidenza dell’addebitabilità della separazione sui diritti successori della sig.ra G. la quale ha rinunziato nel corso del giudizio di merito alla domanda di assegno che fanno riferimento i ricorrenti per sostenere la persistenza del loro interesse ad una decisione di merito sul punto, osservando che il precedente sopra richiamato per ultimo - Cass. 6383/1982 - sarebbe superato in base ai successivi sviluppi della giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto l’autonomia tra domanda di separazione e domanda di addebito ed ha ammesso la possibilità di una sentenza immediata di separazione, suscettibile di passare autonomamente in giudicato, con prosecuzione del giudizio per l’addebito. Ciò che appunto si è verificato, osservano, nel caso in esame, in cui il Tribunale aveva pronunciato la separazione con sentenza non definitiva passata in giudicato per mancanza di impugnazione. Il precedente in questione, però, sembra ancora attuale, considerato che esso si basa non già sulla mancanza - alla data dell’apertura della successione - di un giudicato sulla separazione pura e semplice, bensì sulla mancanza, alla medesima data, del giudicato di addebito della separazione stessa, espressamente previsto dagli articolo 548 e 585 c.c. quale presupposto della perdita dei diritti successori da parte del coniuge superstite.” che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite che l’avvocato di parte ricorrente la presentato memoria. Considerato Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente che pertanto il ricorso va rigettato che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall’articolo 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, numero 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’articolo 52 d.lgs. numero 196 del 2003.