L’istanza di riesame delle misure cautelari reali a quale cancelleria va presentata? La parola alle SS.UU.

La richiesta di riesame delle misure cautelari reali deve essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o può anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori?

Così la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite dalla sez. III Penale della Corte di Cassazione con ordinanza numero 20255/17 depositata il 28 aprile. Il caso. Il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di riesame essendo stata proposta a tribunale incompetente, in quanto diverso da quello individuato ai sensi dell’articolo 324, commi 1 e 5, c.p.p., recante «Procedimento di riesame». A fondamento di tale decisione il Giudice richiama la sentenza della Corte di Cassazione numero 12209/2016 secondo cui «in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ed è pertanto inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale». Gli interessati ricorrono in Cassazione richiamando l’opposto orientamento giurisprudenziale secondo cui «la richiesta di riesame delle misure cautelari reali può essere presentata anche nella cancelleria di un giudice diverso da quello competente a giudicare sul riesame». Un primo orientamento La Cassazione rileva che sul punto sussiste un contrasto giurisprudenziale. In particolare, secondo un primo orientamento la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, anche se è stata proposta presso la cancelleria di un Tribunale diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, una volta presentata entro il termine di 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro, ai fini della tempestività del gravame, è del tutto irrilevante che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto, il termine di decadenza risulta rispettato al momento del deposito dell’istanza e non rileva il fatto che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente. Un secondo orientamento Per contro, un secondo orientamento afferma che la richiesta di riesame «deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale». La questione di diritto. Sulla base del contrasto giurisprudenziale appena illustrato la Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto «Se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’articolo 324 c.p.p., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori».

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 14 marzo – 28 aprile 2017, numero 20255 Presidente Cavallo – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 settembre 2016, il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dall’indagato F.G. e dal terzo interessato F.M. avverso il decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lagonegro il 5 agosto 2016, avente ad oggetto un terreno, in relazione al reato di cui all’articolo 256, comma 3, del d.lgs. numero 152 del 2006. Il Tribunale di Potenza ha rilevato che la richiesta di riesame era stata depositata presso la cancelleria del Tribunale di Lagonegro e che, con provvedimento del 17 agosto 2016 del Gip di quel Tribunale - pronunciato su parere negativo del pubblico ministero con il quale s’era rilevata l’incompetenza di tale Tribunale - si era ordinata la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Potenza per le determinazioni di sua competenza. Osserva il Tribunale che la richiesta di riesame è inammissibile, essendo stata proposta a Tribunale incompetente, in quanto diverso da quello individuato ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 324 cod. proc. penumero . Richiama sul punto la sentenza Sez. 3, numero 12209 del 03/02/2016, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento ed è pertanto inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale. 2. Avverso l’ordinanza gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli articolo 324 e 582 cod. proc. penumero Si sostiene, in particolare, che richiesta di riesame era stata legittimamente depositata presso la cancelleria del Gip del tribunale di Lagonegro, non essendovi alcuna distinzione processualmente rilevante tra cancelleria del Gip e cancelleria del Tribunale in sede di riesame. Si sostiene, altresì, che l’interpretazione delle richiamate disposizioni seguita dal Tribunale di Potenza farebbe venire meno l’effettività della tutela giurisdizionale, perché eccessivamente restrittiva. Si richiama, in senso contrario, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussisterebbe alcuna differenziazione tra la richiesta di riesame in materia personale e quella in materia reale, ai fini del luogo di presentazione della richiesta stessa. Considerato in diritto 1. Il Tribunale di Potenza ritiene inammissibile la richiesta di riesame proposta dagli interessati avverso un decreto di convalida e contestuale sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Lagonegro, sul rilievo che essa è stata presentata ad un Tribunale incompetente e nella cancelleria di un Tribunale diverso da quello individuato ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 324 c.p.p. . Richiama, a tal fine, la sentenza Sez. 3, numero 12209 del 03/02/2016, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, ed è pertanto inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale. I ricorrenti contestano tale affermazione di principio, richiamando, seppure genericamente, l’opposto orientamento giurisprudenziale, secondo cui la richiesta di riesame delle misure cautelari reali può essere presentata anche nella cancelleria di un giudice diverso da quello competente a giudicare sul riesame. 2. Risulta dunque rilevante, ai fini della decisione, la seguente questione di diritto se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’articolo 324 cod. proc. penumero , debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori. 3. Come anche segnalato dall’Ufficio del Massimario rel. numero 70/15, del 16 dicembre 2015 , su tale questione sussiste un contrasto tra due diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità. 3.1. Secondo un primo orientamento ex multis, Sez. 2, numero 2664 del 21/12/2016, dep. 2017, Rv. 269111 Sez. 3, numero 23369 del 26/01/2016, Rv. 266822 Sez. 2, numero 50170 del 11/11/2015, Rv. 265465 Sez. 2, numero 50315 del 16/09/2015 Cc., Rv. 265462 Sez. 3, numero 1369 del 27/05/2015, dep. 2016, Rv. 265963 Sez. 2, numero 45341 del 04/11/2015, Rv. 264872 Sez. 3, numero 47264 del 25/09/2014, Rv. 261214 , in tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324, comma 2, cod. proc. penumero alle forme previste dall’articolo 582, comma 2, cod. proc. penumero , secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Si evidenzia, in particolare, che la formulazione letterale dell’articolo 324 cod. proc. penumero è analoga a quella del richiamato articolo 309 cod. proc. penumero , perché al comma 1 è previsto che la richiesta di riesame vada presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, vale a dire il tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che emesso il provvedimento il secondo comma dispone, poi, che la richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582 . Di conseguenza - secondo tale orientamento - non vi è alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali, come compiutamente esposta nella pronuncia delle Sezioni Unite 18 giugno 1991, numero 11, Rv. 187922. Infatti, anche per l’articolo 324 cod. proc. penumero il rinvio all’articolo 582 le forme deve ritenersi operato a tutto l’articolo e non solo al primo comma, perché l’articolo 582 è la norma generale in materia di impugnazioni. Di conseguenza, non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell’articolo 324 ed in conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, è che il termine di decadenza nella specie di dieci giorni sia rispettato al momento del deposito dell’istanza sicché diventa irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. 3.2. Per un secondo, più restrittivo, indirizzo interpretativo Sez. 3, numero 12209 del 03/02/2016, Rv. 266375 Sez. 3, numero 31961 del 02/07/2015, Rv. 264189 Sez. 3, numero 18281 del 29/01/2013, Rv. 255753 Sez. 4, numero 33337 del 10/07/2002, Rv. 222663 Sez. 5, numero 2915 del 22/05/2000, Rv. 216655 Sez. 4, numero 2921 del 27/11/1996, Rv. 206612 Sez. 1, numero 4486 del 03/11/1992, dep. 1993, Rv. 194278 Sez. 6, numero 3539/91 del 6/12/1990, dep. 1991, Rv. 187018 , la richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro tribunale. Secondo tale orientamento, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali e del provvedimento di convalida del sequestro, non trova applicazione l’articolo 582, comma 2, cod. proc. penumero , il quale prevede, in via generale, che le parti private e i loro difensori possono presentare l’atto di impugnazione, in luogo della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. E ciò perché l’articolo 324 cod. proc. penumero cui l’articolo 355, comma 3, cod. proc. penumero fa richiamo , dispone che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi in virtù del richiamo che il menzionato articolo 324 opera al successivo articolo 582, trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le forme con le quali la richiesta va proposta e non già le modalità del suo deposito. E si tratterebbe di una interpretazione che non confligge con il principio del favor impugnationis, perché tale principio si concretizza attraverso la discrezionalità del legislatore ordinario, salvo, ovviamente, il limite delle superiori fonti costituzionali e sovranazionali. Secondo il richiamato orientamento, il legislatore ha conformato il principio in modo inequivoco al punto che, qualora si ritenesse che l’articolo 582 fosse applicabile anche per quanto concerne l’individuazione del tribunale ove depositare la richiesta, si incorrerebbe in un chiaro contrasto con l’ulteriore principio della conservazione di un significato alla normativa. In altri termini, si priverebbe di ogni incidenza il combinato disposto dell’articolo 324, commi 1 e 5, il cui tenore letterale non lascia spazio per alcuna interpretazione diversa. A ciò si aggiunge che la scelta legislativa di obbligo al deposito presso l’ufficio competente è anche ragionevolmente ben sostenibile, in relazione alla natura cautelare del procedimento, e dunque alle necessità di semplificazione e di accelerazione che lo connotano. 4. Poiché la questione di diritto esaminata ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale sopra descritto, appare opportuno che il ricorso sia rimesso al Primo Presidente della Corte di cassazione, per l’assegnazione alle sezioni unite, ai sensi dell’articolo 618 cod. proc. penumero . P.Q.M. Rimette il ricorso al Primo Presidente della Corte di cassazione, per l’assegnazione alle sezioni unite.