Dopo la ricongiunzione e la totalizzazione dei contributi arriva, anche per Cassa Forense, il cumulo gratuito dei contributi. La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse Casse, Gestioni o Fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.
Totalizzazione e ricongiunzione dei contributi. Dal 1° gennaio 2012 è possibile cumulare periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a 3 anni, ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Sono interessati ad utilizzare l’istituito della totalizzazione i lavoratori che hanno versato contributi in Casse o Fondi pensionistici diversi e che non vogliono, perché troppo onerosa, o non possono perché non prevista dalle norme vigenti, richiedere la ricongiunzione dei contributi in un unico fondo di previdenza. La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. La ricongiunzione dei contributi è, invece, quell’istituito che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento effettivo, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione avviene a domanda dell’interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati ed hanno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Per i professionisti la ricongiunzione è regolamentata dalla legge 5 marzo 1990, numero 45. In base a questa legge è possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie Casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le Gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. La ricongiunzione è onerosa. Il dovuto è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura del periodo assicurativo e l’ammontare della contribuzione trasferita maggiorata degli interessi al tasso del 4,5%. Le tabelle contenenti i coefficienti di capitalizzazione cui fare riferimento per le ricongiunzioni dirette verso l’INPS sono quelle contenute nel D.M. del 31 agosto 2007, le stesse utilizzate per i riscatti differenti tabelle per ogni singola Cassa sono invece previste per la ricongiunzione verso le Casse dei liberi professionisti. Ad oggi non è possibile la ricongiunzione dalla Gestione autonoma INPS alle Casse di Previdenza mentre è possibile il contrario. Cumulo gratuito. Con la Legge di Stabilità per il 2017 è stata estesa anche ai professionisti la possibilità di utilizzare il cumulo gratuito dei contributi. La legge di bilancio per il 2017, infatti, estende anche ai professionisti la facoltà di cumulo gratuito dei versamenti contributivi effettuati in diverse gestioni previdenziali. In definitiva si consente di cumulare, senza oneri aggiuntivi, i versamenti contributivi ai fini del raggiungimento sia della pensione anticipata che di quella di vecchiaia. L’istituto del cumulo gratuito dei contributi viene così a superare l’attuale divieto di ricongiunzione per i professionisti dei contributi versati nella Gestione autonoma dell’INPS alla Cassa di previdenza di riferimento. In buona sostanza la legge di bilancio per il 2017 ha apportato innovazioni al cumulo dei contributi già introdotto dalla l. numero 228/2012. Rispetto alla norma originaria, il cumulo rappresenta una nuova soluzione di consolidamento di anzianità contributive frammentate non solo presso le diverse gestioni INPS ex INPDAP, ex IPOST, Gestione separata , ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi. Il risultato del cumulo consiste nella possibilità per i richiedenti di ottenere un trattamento pensionistico unitario comprensivo della contribuzione accantonata nelle diverse Gestioni o Fondi, che parteciperanno pro quota alla definizione della pensione. Rispetto alla versione precedente, la Legge di Stabilità del 2017 archivia definitivamente il requisito che ne aveva fortemente limitato l’utilizzabilità. Il cumulo, infatti, in base alla l. numero 228/2012 era attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità e per i superstiti, a patto che il richiedente non avesse perfezionato 20 anni di contribuzione presso una delle Gestioni pensionistiche da cumulare. Ora con il cumulo gratuito della Legge di Stabilità 2017 sarà possibile accedere sempre in modo gratuito anche alla pensione anticipata, utilizzando allo stesso modo eventuali contributi accantonati presso le Casse dei liberi professionisti iscritti agli Albi. Il cumulo gratuito dei contributi continua a differenziarsi rispetto alla ricongiunzione prevista della l. numero 29/1970 e dalla l. numero 45/1990 per la totale gratuità dell’operazione, oltre che per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione, senza il passaggio forzoso al metodo contributivo, richiesto dall’altra opzione di cumulo del d.lgs. numero 184/1997 solo per chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 1995. L’istituito della ricongiunzione è senza dubbio più efficacie sul quantum della pensione ma è oneroso. Infine va detto che nel comma 198 dedicato alle norme transitorie della Legge di Stabilità viene fatta salva la facoltà di richiedere il cumulo con annullamento della domanda di totalizzazione solo se non ancora perfezionata. Allo stesso modo, per chi aveva già attivato una domanda di ricongiunzione. Ne consegue che il cumulo gratuito sarà comunque attuabile a condizione che non si sia completato il pagamento dell’onere, prevedendo anche il rimborso delle rate già sostenute. I colleghi interessati dovrebbero quindi attivare la domanda di cumulo sospendendo i versamenti e chiedendo la restituzione di tutti i ratei versati. Previdenza forense. Fatta questa doverosa premessa, va detto che Cassa Forense, per essere pervicacemente rimasta ancorata al criterio di calcolo retributivo della pensione, ancorché corretto, si dovrà accollare tutti gli oneri, salvo che il fondo statale previsto dalla stessa legge non riesca a coprire tali esborsi che per legge le sarebbero però preclusi. Non resta quindi che vedere quali saranno i numeri dei potenziali utilizzatori del nuovo istituito del cumulo gratuito per farne discendere le conseguenze in termini di esborsi per la nostra Fondazione e quindi in termini di sostenibilità di lungo periodo. Dello stesso parere anche il prof. Alessandro Trudda che ha così commentato «La legge di Bilancio prevede dal 2017 il cumulo gratuito dei periodi di contribuzione obbligatoria esteso anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Riteniamo che la disposizione risulterà molto attrattiva per tutti coloro che, durante il loro percorso lavorativo, hanno cambiato attività o comunque tipologia di contribuzione obbligatoria si pensi ai lavoratori dipendenti che hanno poi aperto partita Iva e viceversa . Il cumulo gratuito risulta infatti molto vantaggioso rispetto alle due alternative oggi disponibili in caso di percorso lavorativo con contribuzioni diversificate la ricongiunzione e la totalizzazione. Entrambi gli istituti tendono a rispettare un equilibrio finanziario e attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata il primo richiede un versamento oneroso a copertura della riserva matematica individuale in funzione dell'età e dei periodi da ricongiungere , il secondo utilizza il solo metodo contributivo incidendo pertanto sulla prestazione rispetto al più vantaggioso pro rata retributivo . Data la gratuità del cumulo per il pensionando, il differenziale a lui favorevole non può che essere posto a carico della gestione previdenziale interessata. In questo senso appare opportuno approfondire il tema delle coperture finanziarie per quanto riguarda le Casse dei liberi professionisti privatizzate. Si tratta di enti previdenziali privatizzati nel 1995, o nati già privati nel 1996, che svolgono una funzione pubblica consistente nell'erogazione dell'assistenza e previdenza obbligatoria a favore di determinate categorie di liberi professionisti. La natura privatistica conferita alle Casse comporta che alle stesse non siano consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti e che anzi debbano pagare un carico fiscale notevole alla stregua di società finanziarie. Sotto la vigilanza dei ministeri competenti, esse godono per legge di una loro «autonomia gestionale, organizzativa e contabile» finalizzata al mantenimento degli equilibri finanziari e attuariali di lungo periodo. Tra le varie misure di controllo e vigilanza, rispetto alla funzione pubblicistica espletata, vi è quella della verifica periodica dei bilanci tecnico attuariali a 30 e 50 anni, al fine di monitorare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo delle singole gestioni. In tal senso, a una prima lettura della norma non si riesce bene a comprendere se la copertura dell'onere di competenza delle gestioni dei liberi professionisti andrà a carico delle stesse, oppure se i riferimenti al definanziamento del fondo per esigenze indifferibili per circa 200 milioni nei primi tre anni debbano intendersi a copertura dell'onere a carico delle Casse. In quest'ultimo caso sarà necessario capire le modalità con cui lo Stato potrà agire considerato che a questi ultimi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Nel caso in cui le coperture facciano riferimento solo all'INPS e non alle Casse, il provvedimento andrebbe a incidere sui bilanci futuri delle Casse come elemento esogeno e pertanto in maniera antitetica rispetto all'impianto normativo della riforma 335 del 1995 in tal caso sarà comunque necessario che le singole Casse provvedano ad aggiornare prontamente i loro bilanci tecnici in senso peggiorativo al fine di valutare l'incidenza in termini di sostenibilità finanziaria nel tempo. Vi sono anche altri temi che necessiterebbero di approfondimenti o chiarimenti ad esempio le valutazioni finanziarie e attuariali fatte per stimare l'impatto della modifica introdotta nonché le modalità di coordinamento tra le diverse norme per esempio la norma disciplina la modalità di recesso per i lavoratori dipendenti e non anche per i liberi professionisti che hanno ancora in essere un piano di dilazione dell'onere di ricongiunzione » fonte www.miowelfare.it .