Le multe a rate non devono raddoppiare ma le domande devono essere tempestive

Il trasgressore che chiede di rateizzare un verbale stradale deve presentare domanda entro 30 giorni al comune o alla prefettura dimostrando anche lo stato patrimoniale disagiato del nucleo familiare. Ma se viene accolta l'istanza la rateizzazione dovrà essere calcolata sul minimo della sanzione pecuniaria ricadendo la domanda nel termine previsto per il pagamento in misura ridotta.

Lo ha evidenziato la prefettura di Torino con l'interessante circolare numero 307/CV/A del 28 novembre 2016. Per chiarire una serie di questioni operative di interesse anche per gli uffici il rappresentante governativo ha fornito istruzioni ad hoc, raggruppando gli argomenti più disparati in materia di violazioni al codice della strada. Istruzioni operative. Innanzitutto è evidentemente inutile utilizzare un modello di verbale ordinario in caso di contestazione di un comportamento penale, specifica la nota. Meglio trasmettere alla prefettura una copia degli atti di polizia giudiziaria. In caso di sinistro con lesioni gravi, gravissime o con decesso gli organi accertatori dovranno inoltre sempre procedere al ritiro immediato della patente di guida, prosegue la circolare. In caso di guida alterata, ai sensi dei commi 2- bis dell'articolo 186 o 1- bis dell'articolo 187, occorrerà trasmettere alla «prefettura la documentazione relativa alla fedele ricostruzione dell'incidente, indicando nel trasgressore, laddove ne sia il caso, il responsabile dell'incidente medesimo». Sanzioni. Circa la sanzioni da applicare in caso di circolazione con patente sospesa l'UTG torinese rinvia alle recenti indicazioni sui rapporti tra gli articolo 128 e 218 fornite dal Ministero dell'Interno con la circolare numero 300/a/3953/16/109/55 del 1° giugno 2016. Nel caso dell’articolo 128 cds si punisce l’ipotesi di circolazione con patente sospesa a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità tecnica. Si tratta di una sospensione tipicamente cautelare dove l’efficacia del titolo abilitativo è sospeso non in conseguenza della commissione di un illecito ma per la presenza di situazioni di fatto che lasciano emergere che siano carenti i requisiti di abilitazione alla guida. Incorrerà dunque nella più leggera sanzione prevista dall’articolo 128 cds di 164 euro e revoca della patente chi non darà seguito all’ordine di sottoporsi a visita medica dopo una violazione degli articolo 186 e 187 cds. Ovvero chi circolerà nonostante l’azzeramento del punteggio senza essersi sottoposto agli esami di idoneità tecnica richiesti. Oppure senza aver ottemperato alla richiesta di revisione della licenza di guida disposta dalla motorizzazione. Scatteranno invece gli effetti punitivi più severi indicati dall’articolo 218, comma 6 per tutti i trasgressori al provvedimento di sospensione della patente avente natura di sanzione accessoria sanzione di almeno 2.000 euro, revoca della patente e fermo del veicolo per 3 mesi . Ma con due eccezioni importanti. Per chi verrà stato trovato alla guida particolarmente alterato dall’alcol o dalla droga il prefetto disporrà subito anche un provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida, fino all’esito dell’esame di revisione della licenza. In questo caso per i trasgressori la misura punitiva sarà la stessa prevista dall’articolo 218 anche se si tratta di una sospensione di carattere cautelare. Rateizzazione. Attenzione inoltre alla reteizzazione dei verbali, prevista dall'articolo 202- bis del codice stradale. La domanda, da presentare entro 30 giorni al sindaco per le multe dei vigili o alla prefettura per polizia e carabinieri , dovrà essere supportata da adeguate indicazioni sui limiti di reddito. Ma se accolta andrà calcolata, ove concessa, nel minino della sanzione pecuniaria «ricadendo l'istanza nel termine previsto per il pagamento in misura ridotta». Alcuni comandi di polizia locale, specifica la nota, calcolano le rate facendo riferimento all'importo raddoppiato della multa. In questo caso nascono, tra l'altro, pesanti complicazioni per poter procedere tempestivamente al dissequestro del mezzo. Essendo richiesto letteralmente l'avvenuto pagamento in misura ridotta della multa. Per quanto riguarda infine il ricorso irrituale al prefetto per targa errata, ai sensi dell'articolo 386 del regolamento stradale spetterà in prima battuta al comando ritentare la notifica della violazione al soggetto reale. Solo in caso di tentativo infruttuoso spetterà alla prefettura archiviare il verbale.

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