Uffici soppressi in seguito alla riforma, a chi tocca decidere?

In seguito alla riforma della c.d. geografia giudiziaria, la Cassazione afferma il principio di “perpetuatio jurisdictionis” per gli Uffici soppressi.

Con la sentenza numero 34125/15, depositata il 4 agosto, la Suprema Corte interviene in un tema che solo ora, trascorso qualche tempo dall'introduzione della riforma, comincia ad interessare i giudici di legittimità. Più in specie, dirime una quaestio di competenza, scaturita dal dubbio circa il Tribunale titolato ad attrarre una vicenda iniziata prima dell'operatività dell'intervento legislativo, pendente davanti ad uno dei tanti Uffici soppressi. L'assenza di disciplina transitoria, per espressa scelta del legislatore, facilita il compito al Collegio, consentendo di applicare i tradizionali principi procedurali, con l'unica accortezza di un'accurata previa verifica delle fonti pertinenti. Il caso. Il contrasto nasce nell'ambito di un giudizio incidentale, radicato il 14 agosto 2013 innanzi al Tribunale di Sala Consilina con appello cautelare, il difensore del prevenuto – imputato del reato di cui all'articolo 73 d.P.R. numero 309/1990 – contestava il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame di Salerno dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Potenza. Essendo stato soppresso il Tribunale di Sala Consilina, infatti, accorpato, a far data dal 13 settembre 2013, a quello di Lagonegro, sarebbe stato competente il Tribunale lucano del «luogo nel quale ha sede la corte di appello [] nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza» ex articolo 310, comma 2, e 309, comma 7, c.p.p. . Di diverso avviso i Giudici potentini, i quali, considerando irrilevante la posteriore fissazione dell'udienza camerale, reputavano radicata la giurisdizione al momento in cui l'impugnazione era stata proposta, data in cui, alla luce dei medesimi criteri, sarebbe stato competente il Tribunale di Salerno. Per queste ragioni, il Tribunale del riesame di Potenza, ultimo ad aver trattato il processo, sollevava conflitto di competenza negativo dinanzi alla Corte di Cassazione. La sentenza. La I Sezione – su parere conforme del Procuratore generale – dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, al quale trasmette gli atti per l'ordinaria prosecuzione del procedimento. L'Estensore giustifica succintamente la decisione assunta, esponendo analiticamente i parametri utilizzati per risolvere il conflitto, dopo aver passato in rassegna le norme che hanno disciplinato, sin dal 2012, la riforma. Manca – benché non sia lacuna troppo censurabile – la parte relativa all'ammissibilità del conflitto proposto dal Tribunale lucano, che viene affermata nella prima riga del considerato in diritto senza alcuna riflessione aggiuntiva, neppure “di stile”. La riforma del 2012. Il Collegio, in primo luogo, esamina le disposizioni del d.lgs. numero 155/2012, che – nel clima di spending review che ha caratterizzato più di una legislatura – ha comportato la soppressione di 30 Tribunali, 220 Sezioni Distaccate e 667 uffici del Giudice di pace. Orbene, l'articolo 9 stabilisce, senza possibilità d'equivoco, che «Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma secondo, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2». Non vi sono, al contrario, norme relative alla fase delle impugnazioni – tanto principali, quanto de libertate – e tale assenza si giustifica in ragione dell'esplicito intento del legislatore riorganizzare gli Uffici di primo grado per ridurre i costi di gestione delle strutture. Il successivo d.lgs. numero 14/2014, del pari, inserisce disposizioni di dettaglio, che non modificano l'assetto normativo coniato due anni prima. Secondo la Corte, peraltro, anche da quest'ultimo atto emerge, seppur con riferimento alla sola fase delle indagini preliminari, «la logica [] di radicare la competenza territoriale, lì dove non vi sia un fenomeno successorio in senso stretto, in rapporto alla pendenza del procedimento antecedente al 13 settembre del 2013 presso un ufficio che resta esistente senza trasmigrazione dei procedimenti già pendenti verso gli uffici cui è attribuita competenza nuova ». I principi processuali in tema di competenza. Stante l'impianto appena descritto, dunque, non c'è ostacolo ad applicare al caso de quo i consolidati criteri del codice di rito, declinati secondo lo sviluppo temporale concreto del procedimento in questione. Due i canoni richiamati dalla Suprema Corte in primis , il generale principio processuale sintetizzato dal brocardo latino tempus regit actum «in forza del quale le norme regolatrici di una attività giurisdizionale vanno individuate, in assenza di una espressa disciplina transitoria, in quelle esistenti all'atto della formulazione della domanda» secondariamente, la c.d. perpetuatio jurisdictionis , che rende ininfluenti, ai fini dell'individuazione dell'Ufficio abilitato a conoscere di un determinato fatto, circostanze successive al momento della proposizione dell'atto introduttivo qui da intendersi come appello cautelare dell'indagato . Conseguentemente, posto che la data di entrata in vigore effettiva era prevista per il 13 settembre 2013 – un anno dopo il giorno di formale vigenza della normativa – e che l'impugnazione in argomento era stata inoltrata il 14 agosto 2013, l'organo giurisdizionale deve essere riconosciuto nel Tribunale di Salerno, che insiste nel luogo ove ha sede la Corte di Appello nel cui distretto era compreso il soppresso Tribunale di Sala Consilina. Conclusioni. La sentenza in commento inaugura un filone che, forse, attecchirà, essendo maturi i tempi perché giungano al vaglio di legittimità le molteplici questioni di competenza che può aver provocato, nell'eterogeneità delle valutazioni di merito, l'eliminazione di oltre novecento Uffici giudiziari. In realtà, si tratta di una previsione che si basa su una ridotta incertezza precedente, più che sull'oggettiva complessità del quadro normativo. Il sintetico iter motivo, infatti, dà conto di come, in assenza di specifiche norme transitorie, l'interprete debba ricorrere ai consueti strumenti del processualpenalista. Prendendo atto dell'inequivocabile posizione espressa qui dagli Ermellini, quindi, si potrebbero superare eventuali interrogativi, attribuendo certezza alla successione tra Uffici ed evitando inutili lungaggini.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 luglio – 4 agosto 2015, numero 34125 Presidente Siotto – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 17.2.2014 sull'appello presentato ex articolo 310 c.p.p. il 14.8.2013 da M.D. - imputato del reato di cui all'articolo 73 D.P.R. numero 309/90 -avverso il provvedimento reiettivo di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, reso dal Tribunale di Sala Consilina in data 10.7.2013, il Tribunale del riesame di Salerno dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale del riesame di Potenza. Osservava il Tribunale salernitano che, a decorrere dal 13.9.2013, il Tribunale di Sala Consilina era stato soppresso e accorpato a quello di Lagonegro in forza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo numero 155/2012 da ciò conseguiva che la competenza a decidere sull'appello cautelare spettava al Tribunale del riesame di Potenza, ai sensi dell'articolo 310, comma 2, c.p.p., che disciplinava la competenza con una norma identica a quella prevista per il procedimento di riesame dall'articolo 309, comma 7, c.p.p 2. Con ordinanza emessa in data 6.12.2014, il Tribunale del riesame di Potenza sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli articolo 28 ss. c.p.p., osservando che il gravame era stato depositato in data 14.8.2013, quando il Tribunale di Sala Consilina era ancora operativo e quando per gli appelli ex articolo 310 c.p.p. risultava, conseguentemente, competente il Tribunale di Salerno, essendo irrilevante che l'udienza camerale fosse stata fissata solo in data 17.2.2014. In ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis , la competenza andava radicata al momento della proposizione dell'impugnazione, ovvero quando era competente sulla stessa il Tribunale campano. Considerato in diritto 1. Il conflitto negativo, da ritenersi ammissibile, va risolto affermando la competenza del Tribunale di Salerno per le considerazioni che seguono. 1.1. Va, in primo luogo, ricordato che principio generale del sistema processuale, anche in tema di competenza, è quello espresso dal noto brocardo tempus regit actum, in forza del quale le norme regolatrici di una attività giurisdizionale vanno individuate, in assenza di espressa disciplina transitoria, in quelle esistenti all'atto della formulazione della domanda, atto che radica la c.d. perpetuatio jurisdictionis si veda, in caso analogo, Sez. 6, numero 10373 del 16.1.2002, Rv. 221351 con irrilevanza delle modifiche di attribuzione intervenute in corso d'opera. Dunque, il tema della decisione - dando per assodato che all'atto della formulazione della domanda introduttiva dello specifico procedimento incidentale era competente il Tribunale di Salerno sede di Corte nel cui distretto era compreso l'Ufficio di Sala Consilina - diventa quello della esistenza o meno di una disciplina transitoria espressa e includente la fattispecie in questione. 1.2. Il D.Lgs. 7 settembre 2012, numero 155, in tema di riordino della geografia giudiziaria, ha determinato la soppressione di 30 Tribunali ma nessuno, tra questi, è un Tribunale Distrettuale , 220 Sezioni Distaccate di Tribunale e ben 667 uffici del Giudice di pace. Come è noto, la data di efficacia - salvo talune eccezioni - delle disposizioni normative è stata individuata in quella del 13 settembre 2013 un anno dalla formale entrata in vigore ai sensi del medesimo D.Lgs. numero 155, articolo 11, essendo stato il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre del 2012 ed entrato in vigore il 13 settembre 2012. Quanto alla disciplina transitoria, l'articolo 9 del suddetto decreto si è limitato a stabilire, nella sua formulazione iniziale, che le udienze da tenersi nel corso del periodo intercorrente tra entrata in vigore formale 13 settembre 2012 e data di efficacia 13 settembre 2013 andassero celebrate presso l'Ufficio destinato alla soppressione, mentre quelle fissate per una data successiva al 13 settembre 2013 fossero tenute presso l'Ufficio accorpante comma 1 . Dunque, i processi in corso dovevano considerano pendenti sino alla data del 13 settembre 2013 presso l'Ufficio destinato alla soppressione comma 2 , cui, in seguito, sarebbe subentrato, in una logica tipica del fenomeno successorio, l'Ufficio accorpante. L'opzione legislativa de qua appare chiaramente finalizzata a regolamentare il rapporto processuale di tipo orizzontale tra ufficio accorpato e ufficio accorpante, nel senso della continuità, opzione correlata al fatto che l'intera attività dell'ufficio soppresso è stata dal 13 settembre 2013 inglobata in quella dell'ufficio di destinazione. Nessuna norma viene dettata per quanto riguarda la fase delle impugnazioni sia nel procedimento principale che in quelli incidentali in materia di libertà , settore che pertanto risulta non trattato dal legislatore e governato dai principi generali in tema di successione della legge processuale penale nel tempo. Ciò anche in rapporto alla finalità complessiva della riforma, che non ha coinvolto gli Uffici di secondo grado né - come si è detto - i Tribunali Distrettuali, ma ha mirato a riorganizzare i soli Uffici di primo grado, eliminando tutte le Sezioni Distaccate ed alcuni Tribunali minori. Anche l'intervento operato dal legislatore in epoca successiva alla data spartiacque del 13 settembre 2013 D.Lgs. 19 febbraio 2014, numero 14 ha arricchito la disciplina transitoria in esame predetto articolo 9, commi da 2 bis a 2 sexies con disposizioni di dettaglio che non riguardano il fenomeno delle impugnazioni, ma la fase delle indagini preliminari, i rapporti tra sezioni distaccate soppresse e sedi principali, il riassetto territoriale dei Tribunali di Sorveglianza, l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord. La logica espressa in tali disposizioni - comunque estranee al tema qui trattato - è peraltro quella di radicare la competenza territoriale, lì dove non vi sia un fenomeno successorio in senso stretto, in rapporto alla pendenza del procedimento antecedente al 13 settembre del 2013 presso un ufficio che resta esistente senza trasmigrazione dei procedimenti già pendenti verso gli uffici cui è attribuita competenza nuova , in ciò realizzandosi proprio quel principio generale della perpetuano jurisdictionis ricordato in apertura. 1.3. Ciò posto, è del tutto evidente che, al fine di individuare il giudice competente alla trattazione di un procedimento incidentale, avente natura di impugnazione, bisogna aver riguardo alla disciplina normativa vigente al momento della domanda. Nel caso in esame, tale organo giurisdizionale va individuato nel Tribunale di Salerno ai sensi dell'articolo 310, comma 2, in relazione all'articolo 309, comma 7, c.p.p., Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello nella cui circoscrizione era compreso il soppresso Ufficio di Sala Consilina , posto che l'istanza risulta depositata in data antecedente al 13 settembre 2013, a nulla rilevando - in assenza di espressa disciplina transitoria - la soppressione del Tribunale di Sala Consilina e l'accorpamento del territorio in questione al Tribunale di Lagonegro, ricadente nel distretto della Corte di Appello di Potenza conformi, in riferimento a precedenti analoghi conflitti insorti tra i medesimi Tribunali, Sez. 1, numero 50130, numero 50131 e numero 50132 del 29.9.2014, non massimate . Va, pertanto, in tal senso risolto il conflitto, ai sensi dell'articolo 32 c.p.p P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui dispone trasmettersi gli atti.