Forza maggiore e caso fortuito vs violazione degli obblighi di diligenza del difensore

Qualora il difensore d’ufficio violi gli obblighi di diligenza non avvertendo il difensore di fiducia che l’istanza di rinvio da esso presentata era stata respinta, che era stata emessa una sentenza di condanna e che decorrevano i termini per impugnarla, non si ha un evento irresistibile, né imprevedibile, e non si ha dunque forza maggiore o caso fortuito.

Così la sez. Prima Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 36654 depositata il 2 settembre 2016. Il caso. Un difensore di fiducia chiedeva di essere restituito nei termini ex articolo 175 c.p.p. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di un Tribunale con cui il suo assistito veniva dichiarato colpevole. Il difensore deduceva la sussistenza del caso fortuito o forza maggiore per l’omessa tempestiva impugnazione della sentenza, dovuta alla circostanza che il difensore d’ufficio dell’imputato – non iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione – non aveva comunicato al suo assistito la possibilità di proporre ricorso avverso la sentenza, limitandosi ad indicarne l’inappellabilità, conseguente al fatto che si trattava di condanna alla sola pena pecuniaria. Aggiunge l’istante di essersi accorto dell’opportunità persa di impugnare quando era stato investito della valutazione della proposizione di diversa domanda processuale. Caso fortuito e forza maggiore. La Corte ricorda le Sezioni Unite numero 14991/2006 che, in relazione ai concetti di forza maggiore e caso fortuito, ha affermato che la forza maggiore si ha qualora vi sia un «fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile» e il caso fortuito si ha ogniqualvolta vi sia un «evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo». Ciò porta ad escludere il caso fortuito o la forza maggiore con riferimento ad una situazione in cui un difensore d’ufficio ha violato gli obblighi di diligenza non avvertendo il difensore di fiducia che l’istanza di rinvio da esso presentata era stata respinta, che era stata emessa una sentenza di condanna e che decorrevano i termini per impugnarla. Dunque, in tema di restituzione nel termine per impugnare, come già affermato da Cass. numero 11173/14, l’inadempimento del difensore al mandato di proporre impugnazione non costituisce ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, anche perché grava sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito. Ciò comporta il rigetto dell’istanza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 giugno – 2 settembre 2016, numero 36654 Presidente Cortese – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto e diritto 1. Con istanza depositata il 12 marzo 2014 il difensore di fiducia di P.G. ha chiesto di essere restituito nel termine, ai sensi dell'articolo 175 cod. proc. penumero , per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino dei 27 marzo 2013, con cui il suddetto era dichiarato colpevole dei reato di cui all'articolo 4 legge 110 del 1975, ritenuta l'ipotesi lieve prevista dal terzo comma, ed era condannato alla pena di euro 150 di ammenda. Ha dedotto il difensore istante la sussistenza dei caso fortuito o forza maggiore per l'omessa tempestiva impugnazione di detta sentenza, dovuta alla circostanza che il difensore di ufficio del P. - non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare avanti la Corte di cassazione - non comunicò all'imputato, che pur presente alla lettura del dispositivo non era dotato delle necessarie conoscenze tecniche, la possibilità di proporre detto ricorso avverso tale sentenza, limitandosi ad indicarne la inappellabilità, conseguente al fatto che si trattava di condanna alla sola pena pecuniaria né premurandosi di predisporre un ricorso da far sottoscrivere direttamente all'imputato ovvero di richiedere all'autorità giudiziaria di essere sostituito da altro difensore d'ufficio, iscritto però all'albo degli avvocati cassazionisti, al fine quantomeno della valutazione dell'opportunità di predisporre il ricorso . Aggiungendo di essersi avveduto dell'opportunità persa di impugnare quando era stato investito della valutazione della proposizione di diversa domanda processuale. 2. La richiesta è infondata. «L'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, in relazione ai concetti di forza maggiore e caso fortuito, consente di ritenere ormai pacifico che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua imprevedibilità , mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della irresistibilità . Connotazione comune ad entrambi è la inevitabilità dei fatto ». Concetti, questi appena delineati, evidenziati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza numero 14991 dell'11/04/2006, Rv.233419, nell'escludere il caso fortuito ovvero la forza maggiore con riferimento all'ipotesi di un difensore d'ufficio - che rivestiva la qualifica di sostituto ai sensi dell'articolo 102 c.p.p. e, quindi, esercitava gli stessi diritti e doveva assumere gli stessi doveri del difensore di fiducia - che ha violato gli obblighi di diligenza che incombevano su di lui, in quanto era tenuto ad avvertire il difensore di fiducia che l'istanza di rinvio dallo stesso presentata era stata respinta, che era stata emessa una sentenza di condanna dell'imputato e che decorrevano i termini per impugnarla . In generale, sia con riferimento alla difesa di fiducia che con riferimento alla difesa di ufficio, va osservato che in tema di restituzione nel termine per impugnare, l'inadempimento o l'inesatto adempimento dei difensore al mandato di proporre impugnazione non costituisce ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, anche perché grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito come ribadito dalla sez. 4 di questa Corte con la pronuncia numero 11173 del 27/02/2014, Rv.262087, avuto riguardo all'ipotesi di un difensore che, il giorno della scadenza del termine per il deposito dell'atto di appello, aveva dovuto far ricorso a cure odontoiatriche . 3. Nel caso in esame, il difensore d'ufficio, che esercitava gli stessi diritti e aveva gli stessi doveri del difensore di fiducia, ha violato gli obblighi di diligenza che incombevano su di lui, in quanto era tenuto ad avvertire l'imputato che la sentenza, pur non appellabile, era ricorribile per cassazione e che decorrevano i termini per impugnarla. Le omissioni al medesimo ascrivibili, però, poiché sono consistite in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione dell' assistito su cui incombe l'onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo sez. 5, numero 43277 del 06/07/2011, Rv. 251695 , non hanno dato luogo ad evento irresistibile, ne' imprevedibile e, dunque, inevitabile nei termini evidenziati dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra riportata. 4. L'istanza va, pertanto, rigettata. P.Q.M. Rigetta l'istanza.