Con il provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vittoriosa, tra il legale e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente vittorioso ed il suo avvocato.
Sul tema, la Corte di legittimità con l’ordinanza numero 14082/21, depositata il 21 maggio. Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un cliente per il pagamento dei compensi professionali. Il decreto veniva inizialmente revocato dal Tribunale a seguito dell’opposizione dell’ingiunto. In appello la decisione veniva però ribaltata con condanna del cliente al pagamento dei compensi, seppur per una cifra inferiore a quella del decreto ingiuntivo. La questione è dunque giunta all’attenzione della Suprema Corte su ricorso del cliente ingiunto. La Cassazione ha ricordato che, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vittoriosa, tra il legale e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente vittorioso ed il suo avvocato. Resta dunque la possibilità per l’avvocato «non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta» v. Cass.Civ. numero 27041/08 . Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 24 marzo – 21 maggio 2021, numero 14082 Presidente Orilia – Relatore Grasso Ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti - l’avv. P.L. ottenne decreto ingiuntivo per la somma di Euro 11.124,00, oltre accessori, nei confronti di C.S. , a titolo di compensi professionali - il Tribunale, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto, revocò il decreto e rigettò la domanda della professionista - la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta, per quanto reputato di ragione, l’impugnazione della P. , condannò il C. al pagamento della somma di Euro 3.213,70, oltre accessori - il C. ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e la P. resiste con controricorso e memoria. Considerato che il difetto di valida procura per ricorrere dedotto dalla controricorrente è privo di fondamento, stante che la procura, rilasciata in calce al ricorso, appare univocamente riferita allo stesso ritenuto che con le due censure, fra loro osmotiche, il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 132 c.p.c., numero 4, e articolo 112 c.p.c., articolo 111 Cost., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, nonché violazione degli articolo 93 e 346 c.p.c., articolo 2230, 2233, 2236, 1460, 1176 c.c., articolo 12, 14 e 15 cod. deontologico professionale forense, articolo 75 disp. att. c.p.c., nonché ancora omesso esame, omessa decisione e violazione dell’articolo 1460 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5, assumendo di avere eccepito in primo grado ed espressamente dedotto in appello, con la comparsa di costituzione, a l’inadempimento del prestatore d’opera professionale, b la preclusione derivante dall’avere accettato senza condizioni quanto liquidato dal giudice alla professionista distrattataria, c l’eccessività del preteso ammontare, posizione processuale che la Corte locale aveva omesso del tutto di riportare, omettendo, inoltre, di prendere in esame le difese dell’appellato considerato che il complesso censuratorio, quanto alla prospettazione di cui sub b e c , non è fondato - valendo a riguardo della prima questione l’orientamento già espresso da questa Corte e condiviso dalla Corte locale, secondo il quale, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa articolo 93 c.p.c. , si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore rimane pertanto integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta Cass. numero 27041/2008, Rv. 605450 - dovendosi osservare a riguardo della seconda questione che trattasi di valutazioni squisitamente di merito, in questa sede non censurabile considerato, in ordine alla prospettazione sub a , che l’eccezione d’inadempimento era stata presa in esame e rigettata dal primo Giudice, di conseguenza, come affermato più volte da questa Corte, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345 c.p.c., comma 2, per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., comma 2 , nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex articolo 345 c.p.c., comma 2 S.U. numero 11799, 12/5/2017, Rv. 644305 conf., ex multis, Cass. nnumero 24658/2017, 21264/2018 considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate considerato che ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 , applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.