Lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, previsto ex articolo 12 d.l. numero 73/2010, convertito in l. numero 122/2010, opera nei confronti di tutti gli assicurati, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata anche per invalidità.
Con la sentenza numero 2382/2020, depositata il 3 febbraio 2020, la Corte di Cassazione consolida il proprio orientamento in tema di applicabilità delle c.d. finestre mobili alle pensioni di vecchiaia anticipata. Si lavora – tutti – un po’ di più. Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione è chiamata a precisare se lo slittamento di dodici mesi previsto dall’articolo 12 d.l. numero 73/2010, convertito in l. numero 122/2010, si applichi alla generalità degli assicurati o solo a coloro che avrebbero raggiunto i requisiti d’età previsti dalla norma, nell’anno della sua entrata in vigore. La Suprema Corte chiarisce che la norma dispone - in via generale - lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Essa quindi non si riferisce solo ai soggetti esplicitamente individuati dalla norma, ossia coloro che maturano, dal gennaio 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni se donne o a 65 se uomini , ma anche a tutti gli altri assicurati e quindi anche ai pensionati di vecchiaia anticipata, come il controricorrente. Il tenore letterale della norma. In sostanza, gli ermellini consolidano la loro interpretazione della norma de quo avvalorandone il tenore letterale. Il comma primo dell’art 12 d.l. 73/2010 individua un ambito di applicazione soggettivo molto ampio che comprende “i soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato “, “le lavoratrici del pubblico impiego” e tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici orientamenti”. La locuzione “negli altri casi” deve essere interpretata come clausola di chiusura, inclusiva delle pensioni di vecchiaia anticipiate. Non v’è quindi ragione di escludere lo slittamento di un anno per quest’ultima categoria di pensioni. La coerenza del sistema post Fornero. A conclusione del proprio iter logico, la Corte di Cassazione precisa che lo slittamento dell’età pensionabile risulta compatibile con gli interventi legislativi successivi alla norma de quo e, segnatamente, alla c.d. Riforma Fornero che ha modificato l’accesso alla pensione di vecchiaia soltanto per i lavoratori e le lavoratrici, dipendenti ed autonomi, assoggettati al regime ordinario di età, senza toccare i requisiti d’accesso alle pensioni di vecchiaia anticipata, le quali continuano a godere di una disciplina di favore. E’ infatti tutt’oggi consentito agli invalidi oltre l’80% di anticipare la pensione di vecchiaia rispetto alla generalità degli assicurati, in conformità all’articolo 1 comma 8 d.lgs. 503/1992. Si deve quindi escludere che gli invalidi abbiano subito a causa dello slittamento un trattamento gravatorio, poiché sia lo slittamento sia la Riforma Fornero, mantengono un certo favor per le pensioni anticipate di vecchiaia.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 ottobre 2019 – 3 febbraio 2020, numero 2382 Presidente Curzio – Relatore Riverso Rilevato che la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza numero 274/2018, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto dall’1/8/2013, la domanda di D.A. , diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. numero 503 del 1992 essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ex articolo 12, di cui al D.L. numero 78 del 2010, articolo 12 convertito in L. numero 122 del 2010 A fondamento della pronuncia la Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa di cui al D.L. numero 78 del 2010, articolo 12 convertito in L. numero 122 del 2010 , non si potesse riferire - per motivi letterali e logici - alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all’80%. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, illustrato da memoria D.G.R. , D.G.E. e D.G.O. , eredi aventi causa di D.A. , sono rimasti intimati. È stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, numero 78, articolo 12 convertito nella L. 30 luglio 2010, numero 122 in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 3 , posto che, ad avviso dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia e si riferiva, pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, dato che - come si ricava dal dato testuale - la regola introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. 2.- Il ricorso fondato, in conformità all’orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione dell’applicabilità delle c.d. finestre mobili di cui al D.L. numero 78 del 2010, articolo 12 convertito in L. numero 122 del 2010 alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. numero 503 del 1992. Sul punto questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme tra le tante Cass. nnumero 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018 perché, la disposizione dell’articolo 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 63 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che negli altii casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti . È sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso citato D.L. numero 78 del 2010, articolo 12 e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. numero 247 del 2007, articolo 1, comma 5 . 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero L. numero 214 del 2011 di conversione del D.L. numero 201 del 2011 che ha eliminato articolo 24, comma 5 , con decorrenza dal i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. numero 78 del 2010, articolo 12 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l’accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l’accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia il citato D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, comma 8 , come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al citato D.L. numero 78 del 2010, articolo 12. 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS numero 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. numero 201 del 2011, ha infatti affermato che nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all’80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell’accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, comma 8 che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di arresa dell’apertura della finestra , dato che in tale periodo l’assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. Fornero numero 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell’accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge Fornero cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dal D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, comma 8. 8.- Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al giudice indicato in dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.