L’errato nomen iuris di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta una domanda proposta ai sensi degli articolo 702-bis e ss. c.p.c., all’esito di giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’articolo 327 c.p.c., restando comunque l’appello soggetto al regime suo proprio di cui all’articolo 702-quater c.p.c
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 30850 depositata il 26 novembre 2019. Il fatto. Un conduttore di un immobile adibito a stazione di servizio per automezzi ed autorimessa con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex articolo 702- bis c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente i proprietari del predetto immobile, nonché il condominio nel quale lo stesso era ubicato al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua presenti nel locale. L’adito Tribunale, dopo aver disposto CTU per le domande compatibili con il procedimento sommario di cognizione ex articolo 702- bis c.p.c. dichiarava con sentenza che le infiltrazioni di umidità denunciate dal ricorrente nel ricorso introduttivo fossero addebitabili alla mancata manutenzione e riparazione delle condotte condominiali, condannando conseguentemente il Condominio convenuto ad eseguire le opere necessarie alle riparazioni delle condotte al fine di eliminare del tutto la causa delle denunciate infiltrazioni, nonché al risarcimento dei danni richiesti dal ricorrente. Il Condominio proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale, appello di cui il ricorrente eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità per tardività, proponendo in subordine appello incidentale. In parziale accoglimento del gravame, la Corte distrettuale rigettava la domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante avanzata dal ricorrente e comunque condannava in solido il Condominio ed i locatori all’esecuzione delle opere necessarie alla riparazione delle condotte. Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione. Nella specie, gli ermellini hanno ritenuto fondato il primo dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente con il quale quest’ultimo denunciava violazione e/o falsa applicazione degli articolo 702 bis, 702 ter e 702 quater cod. proc. civ., la nullità della sentenza e l’inammissibilità dell’appello principale per intempestività, con passaggio in giudicato della pronuncia resa dal giudice di prime cure. In particolare, i giudici di legittimità riproponevano quanto era già stato affermato in giurisprudenza ossia che all’appello nel procedimento sommario di cognizione non è applicabile il termine di impugnazione di sei mesi di cui all’articolo 327, comma 1, c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell’articolo 702- quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima, ovvero se sia stata resa in udienza ed inserita a verbale, dalla data dell’udienza stessa. Tale principio vale anche se, come nella specie, il giudice adito, dopo aver proceduto nelle forme di cui agli articolo 702- bis e ss. c.p.c., e senza aver mai adottato alcun provvedimento di conversione del rito, denomini poi, erroneamente come “sentenza” anziché ordinanza il provvedimento conclusivo di merito di accoglimento o rigetto della domanda. Nel caso in esame, proseguono i giudici, l’errore del magistrato sulla denominazione del provvedimento non comporta né profili di contrasto tra forma adottata e contenuto sostanziale, né dubbi sulla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro tale provvedimento, ma soltanto eventuali conseguenze ai fini della decorrenza e della durata del termine per appellare. Concludendo. Alla luce di quanto innanzi – il Collegio di legittimità conclude affermando che nel caso di specie, la decisione adottata dal Tribunale con denominazione “sentenza” non risulta frutto di alcuna meditata valutazione da parte del giudice, nulla emergendo in tal senso dalla pronuncia come dallo svolgimento del procedimento, pertanto, va affermato che senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario, l’appello in oggetto resta soggetto al termine breve di impugnazione di cui all’articolo 702- quater c.p.c
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 ottobre – 26 novembre 2019, numero 30850 Presidente Petitti - Relatore Scarpa Fatti di causa C.D. propone ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza numero 659/2017 della Corte d’appello di Messina, pubblicata il 14 giugno 2017. Il omissis , resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in quattro motivi. N.M.G. , Al.di.Vi.Va. , A.d.V.V. e A.d.V.C. si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale in cinque motivi. Rimangono altresì intimati, senza svolgere attività difensive, la Bonanno s.a.s. di G. e A.d.V.G. . C.D. , conduttore in forza di affitto d’azienda di un immobile adibito a stazione di servizio per automezzi ed autorimessa, di proprietà dei signori A.d.V. e N. , compreso nell’edificio del omissis , con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c., depositato in data 5 ottobre 2009, convenne i proprietari A.d.V. e N. , il Condominio e la Bonanno s.a.s. per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni d’acqua presenti nel locale. L’adito Tribunale di Messina dispose il mutamento del rito e la separazione di alcune delle domande principali e riconvenzionali nei rapporti fra il conduttore C. e i locatori A.d.V. e N. , da trattare secondo le regole delle controversie di cui all’articolo 447 bis c.p.c., nominando invece CTU per le restanti domande compatibili con il procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c All’udienza del 28 luglio 2016, dando lettura del provvedimento, il Tribunale di Messina con sentenza numero 2186/2016 , dichiarò che le infiltrazioni di umidità denunciate dal ricorrente nel ricorso introduttivo ex articolo 702 bis c.p.c. fossero addebitabili alla mancata manutenzione e riparazione della condotte condominiali , condannando il omissis ad eseguire le opere necessarie alla riparazione delle condotte, al rifacimento delle struttura del garage , una volta eliminata la causa delle infiltrazioni, ed ancora al risarcimento dei danni nell’importo di Euro 1.020,00 al mese con decorrenza dal 24 giugno 2009 sino alla data di eliminazione delle cause del danno. Il omissis , propose appello con citazione notificata il 27 ottobre 2016. C.D. eccepì in via pregiudiziale l’inammissibilità per tardività dell’appello principale, proponendo in subordine appello incidentale. In parziale accoglimento del gravame, la Corte di Messina con sentenza del 14 giugno 2017 rigettò la domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante avanzata da C.D. e comunque condannò in solido Condominio e locatori all’esecuzione delle opere necessarie alla riparazione delle condotte. Ragioni della decisione I.1. Il primo motivo del ricorso di C.D. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c., la nullità della sentenza e l’inammissibilità dell’appello principale per intempestività, con passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale. Viene evidenziato che lo stesso atto d’appello proposto dal omissis , fosse espressamente volto, come si legge nella sua pagina 2, avverso e per la riforma integrale della sentenza rectius ordinanza numero 2186/16 pubblicata il 28/07/16 comunicata in pari data . Si deduce anche la violazione del principio dell’ultrattività del rito. Il secondo motivo del ricorso di C.D. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., comma 1, articolo 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché dell’articolo 112 c.p.c. omissione della udienza filtro , omessa valutazione dei requisiti di ammissibilità degli appelli . Il terzo motivo del ricorso di C.D. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. omessa pronuncia sull’appello incidentale . Il quarto motivo del ricorso di C.D. denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione, per la confusione tra danno emergente e lucro cessante, nonché la sussistenza di prove tecniche e documentali sul danno da lucro cessante. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 91 c.p.c. e segg. e l’illegittimità della compensazione delle spese giudiziali. Il sesto motivo del ricorso di C.D. attiene alla mancata condanna del Condominio per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c 1.2. Il primo motivo del ricorso incidentale del omissis , allega la violazione dell’articolo 100 c.p.c., per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva di C.D. . Il secondo motivo del ricorso incidentale del omissis deduce la violazione dell’articolo 2697 c.c., articolo 115 e 116 c.p.c., quanto alla valutazione delle prove sulla causa delle infiltrazioni ed il riparto delle responsabilità. Il terzo motivo del ricorso incidentale del omissis denuncia la violazione dell’articolo 2043 c.c., circa la valutazione delle prove con riferimento agli oneri di spesa. Il quarto motivo del ricorso incidentale del omissis deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 91 c.p.c. e segg. e l’illegittimità della compensazione delle spese. 1.3. Il primo motivo del ricorso incidentale di N.M.G. , Al.di.Vi.Va. , A.d.V.V. e A.d.V.C. strutturato in un sottomotivo numerato 1.1. deduce la violazione degli articolo 291, 101 e 347 c.p.c. e l’errata motivazione, in relazione alla dichiarazione di contumacia delle appellate ed alla considerazione delle stesse come parti del giudizio di primo grado, destinatarie delle domande di C.D. , con violazione del diritto di difesa e formazione del giudicato. Il secondo motivo del ricorso incidentale N. - A.d.V. deduce la nullità della sentenza per omesso rinvio delle parti dinanzi al giudice di primo grado. Il terzo motivo del ricorso incidentale N. - A.d.V. denuncia l’errata motivazione e la violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonché dell’articolo 1127 c.c. da intendere articolo 1227 , quanto alla valutazione delle prove, del nesso di causalità e del riparto delle responsabilità relativi alle infiltrazioni. Il quarto motivo del ricorso incidentale N. - A.d.V. prospetta la violazione degli articolo 1100 e 1118 c.c. e l’errata motivazione sul riparto delle responsabilità tra i proprietari degli immobili. Il quinto motivo del ricorso incidentale N. - A.d.V. deduce la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. II. Il primo motivo del ricorso di C.D. risulta fondato. La Corte d’appello di Messina ha affermato che il provvedimento reso il 28 luglio 2016 dal Tribunale, pur avendo definito un procedimento sommario di cognizione , introdotto col ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., del 5 ottobre 2009, era stato assunto in forma di sentenza ed inserito nel Registro Generale delle Sentenze al numero 2186/2016 . Sicché, sulla base del nomen attribuito dal giudice di prime cure , ad avviso della Corte di Messina, l’appellante omissis aveva legittimamente ritenuto, alla luce del principio dell’apparenza, di poter impugnare il provvedimento del Tribunale non già entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, segnato dall’articolo 702 quater c.p.c., ma nel più lungo termine di sei mesi ex articolo 327 c.p.c., comma 1. La sentenza impugnata, per argomentare la statuizione di tempestività dell’appello notificato dal omissis il 27 ottobre 2016, ha così enunciato il principio secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un dato provvedimento giurisdizionale vada fatta in base al principio dell’apparenza, con riguardo esclusivo alla qualificazione del provvedimento compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza . Essendo dedotto col primo motivo del ricorso di C.D. un error in procedendo , il sindacato di questa Corte investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della interpretazione prescelta al riguardo dai giudici del merito. La decisione della individuata questione di diritto adottata dalla Corte d’Appello di Messina contrasta con l’elaborazione ermeneutica di questa Corte. È stato affermato in giurisprudenza che all’appello nel procedimento sommario di cognizione non è applicabile l’articolo 327 c.p.c., comma 1 se non nei limiti individuati da Cass. Sez. 3, 27/06/2018, numero 16893 , poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell’articolo 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima, ovvero, se sia stata resa in udienza e inserita a verbale, dalla data dell’udienza stessa Cass. Sez. 2, 06/06/2018, numero 14478 Cass. Sez. 6 - 2, 09/05/2017, numero 11331 . Il primo motivo del ricorso di C.D. impone, dunque, di verificare se debba invece trovare applicazione il termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’articolo 327 c.p.c., allorché il giudice adito con ricorso per procedimento sommario di cognizione, dopo aver proceduto nelle forme di cui agli articolo 702 bis c.p.c. e segg., e senza aver mai adottato alcun provvedimento di conversione del rito, come previsto dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 3, denomini poi erroneamente come sentenza anziché ordinanza il provvedimento conclusivo di merito di accoglimento o rigetto della domanda. È evidente come, nel caso in esame, l’errore del giudice sulla denominazione del provvedimento non comporti nè profili di contrasto fra forma adottata e contenuto sostanziale, nè dubbi sulla individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro tale provvedimento che è comunque l’appello , ma soltanto eventuali conseguenze ai fini della decorrenza e della durata del termine per appellare. In ogni modo, nell’elaborazione del cosiddetto principio di apparenza e affidabilità , secondo l’insegnamento recato da Cass. Sez. U, 11/01/2011, numero 390, si è subito chiarito come esso imponga un’indagine sugli atti, al fine di accertare se l’adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio nella specie, sentenza anziché ordinanza, secondo il modello legale prescritto dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 6 sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con apposita motivazione, dovendosi trarre decisivi indizi di una tale scelta consapevole dalle concrete modalità con le quali si sia svolto il procedimento cfr. Cass. Sez. 6 - 1, 08/03/2012, numero 3672 Cass. Sez. 6 - 1, 09/10/2015, numero 20385 Cass. Sez. 1, 15/01/2016, numero 623 Cass. Sez. L, 19/06/2018, numero 16138 . Il temperamento del principio di apparenza e affidabilità ai fini della individuazione del regime di impugnazione di un provvedimento non dà, pertanto, rilievo in sé alla denominazione ed alla forma esteriore adottate, quanto alla qualificazione, anche implicita, dell’azione compiuta dal giudice, in coerenza altresì con il principio cosiddetto della ultrattività del rito, dovendosi rinvenire la disciplina del gravame in quella dalla legge stabilita per il rito in concreto seguito nel grado precedente arg. da Cass. Sez. 1, 08/01/2019, numero 210 Cass. Sez. 6 - 3, 09/08/2018, numero 20705 Cass. Sez. L, 26/05/2017, numero 13381 Cass. Sez. 1, del 13/02/2015, numero 2948 Cass. Sez. 3, 11/07/2014, numero 15897 . Nel caso della decisione adottata dal Tribunale di Messina il 28 luglio 2016, la denominazione di sentenza non risulta frutto di alcuna meditata valutazione da parte del giudice, nulla emergendo in tal senso dalla pronuncia come dallo svolgimento del procedimento, non ravvisandosi alcunché di neppure sostanzialmente equipollente ad un provvedimento di conversione del rito sommario in cognizione ordinaria a norma dell’articolo 702 ter c.p.c., comma 3 avendo invece il Tribunale immediatamente disposto la separazione di alcune delle domande intercorrenti tra il conduttore C. e i locatori A.d.V. e N. , perché venissero trattate secondo il rito di cui all’articolo 447 bis c.p.c. . Nè potevano ricorrere gli estremi per la rimessione in termini, in forza dell’articolo 153 c.p.c., richiesta dal controricorrente Condominio, postulando la stessa la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, mentre quanto finora considerato ha escluso che l’erronea denominazione del provvedimento fosse idonea a fondare un legittimo affidamento sul diverso termine per appellare. Va quindi affermato che l’errato nomen juris di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta una domanda proposta ai sensi degli articolo 702 bis c.p.c. e segg., all’esito di giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l’azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’articolo 327 c.p.c., restando comunque l’appello soggetto al regime suo proprio di cui all’articolo 702 quater c.p.c L’appello notificato in data 27 ottobre 2016 dal OMISSIS avverso il provvedimento di accoglimento della domanda ex articolo 702 bis c.p.c., di C.D. , pronunciato dal Tribunale di Messina all’udienza del 28 luglio 2016, era, pertanto, inammissibile per tardività, in relazione al termine di trenta giorni stabilito dall’articolo 702 quater c.p.c. rimanendo così assorbito l’appello incidentale proposto in via subordinata da C.D. . In accoglimento del primo motivo del ricorso principale di C.D. , la sentenza impugnata, che ha giudicato sull’appello inammissibile del OMISSIS , deve essere cassata senza rinvio, a norma dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, in quanto il processo non poteva essere proseguito. Va autonomamente rigettato il sesto motivo del ricorso di C.D. , circa la mancata condanna del Condominio per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c., in quanto, avendo la Corte di Messina accolto l’appello del medesimo OMISSIS , essa non poteva di certo fare applicazione della norma citata, la quale suppone la totale soccombenza della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. L’esito di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata comporta, piuttosto, la necessità che sia la Corte di cassazione a pronunciare sulle spese di tutto il giudizio a norma dell’articolo 385 c.p.c., nonché sull’eventuale istanza di condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., proposta nel giudizio di legittimità, ove sia accertato il dato complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, avendo riguardo all’esito globale della controversia. Avendo invece riguardo alla domanda ex articolo 96 c.p.c., che C.D. ha formulato nel proprio ricorso per cassazione, manca la connotazione della mala fede o colpa grave della condotta processuale del OMISSIS , occorrente per la condanna ex articolo 91 c.p.c., comma 1, applicabile ratione temporis. Rimangono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e i ricorsi incidentali proposti dal OMISSIS , e da N.M.G. , Al.di.Vi.Va. , A.d.V.V. e A.d.V.C. . Alla luce della reciproca soccombenza rispetto alle pretese di merito azionate e delle peculiari vicende procedimentali che hanno connotato i giudizi di impugnazione, si ravvisano le ragioni per compensare per intero tra le parti le spese processuali sostenute nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione. Stante il parziale accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento dei due ricorsi incidentali, non trova applicazione per nessuna delle impugnazioni l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, agli effetti del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. Tale obbligo sussiste, infatti, soltanto quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile . , e, trattandosi di misura eccezionale, la norma di cui al citato articolo 13, comma 1 quater, non è suscettibile di interpretazione analogica, non trovando perciò applicazione nemmeno allorché, come nel caso in esame, i ricorsi, o singoli motivi di essi, non vengano decisi per il sopravvenuto difetto di interesse correlato ad una pronuncia assorbente. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di C.D. , rigetta il sesto motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale nonché i ricorsi incidentali proposti dal omissis , e da N.M.G. , Al.di.Vi.Va. , A.d.V.V. e A.d.V.C. , cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito e compensa tra le parti le spese processuali sostenute nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione.