Giorni di lavoro effettivi dei familiari: senza prove c’è la presunzione di costante presenza

Con la nota protocollo numero 269/2013, l’Inail ha chiarito che per i collaboratori familiari e per i soci non artigiani, la retribuzione imponibile al fine del calcolo del premio assicurativo si calcola in base ai giorni di effettiva presenza al lavoro, con una presunzione di costanza nel caso di mancata prova.

In considerazione di alcuni quesiti relativi alla richiesta di indicazioni operative da osservare nella redazione dei verbali ispettivi, l’Inail ha precisato, con la nota numero 269 del 14 gennaio 2013, quali siano i criteri di calcolo della retribuzione imponibile, ai fini assicurativi, per i collaboratori familiari e per i soci non artigiani. Due tipologie di familiari. L’istituto, innanzitutto, distingue tra due tipologie di familiari - partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c., categoria che comprende coniuge, parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo. Per questi si paga un premio ordinario calcolato su una retribuzione convenzionale giornaliera da variare solo per le giornate in cui sono fisicamente presenti nel posto di lavoro - familiari previsti dall’articolo 4, comma 6, d.P.R. numero 1124/1965, cioè il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione, alle di lui dipendenze, opera manuale e nonumero Il premio è da calcolarsi in base alla retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello provinciale. In assenza del decreto si assume la retribuzione effettiva. In via residuale, si applica la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di legge previsto per la liquidazione delle rendite Inail. I soci non artigiani. L’altra categoria presa in considerazione è quella dei soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale. Il criterio di calcolo è lo stesso della seconda categoria di familiari. Criteri di calcolo. Per il pagamento del premio, «la retribuzione convenzionale giornaliera è moltiplicata per le effettive giornate di presenza al lavoro o, nel caso in cui il decreto fissi un periodo di occupazione media mensile, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro». Si possono utilizzare anche le dichiarazioni dei diretti interessati. Per questi soggetti non c’è l’obbligo di iscrizione al Libro unico del lavoro, salvo il dovere di comunicazione, da parte del datore di lavoro, delle iniziate e cessate collaborazioni. Nel caso in cui risulti difficoltoso identificare con precisione le giornate di lavoro effettivamente prestate, il personale ispettivo, non essendoci alcun obbligo di registrazione, possono considerare altre fonti di prova documentali e testimoniali. La presunzione di presenza costante. L’Inail conclude affermando che «qualora non sia possibile acquisire sufficienti prove documentali e testimoniali per quantificare le effettive giornate di lavoro, il funzionario di vigilanza valuterà l'opportunità di stabilire, in via presuntiva, la presenza costante sul luogo di lavoro».

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