Spetta a chi chiede il risarcimento dimostrare il danno ingiusto. Dalle fotografie non risultano né graffi né ammaccature la condotta c’è, ma non l’evento lesivo.
Con la sentenza numero 4789, depositata il 30 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello. Un calcio di troppo. Incidente stradale tra due vetture. La ragione è sempre nel mezzo, ma a volte capita che qualcuno abbia più ragione e che quindi si scaldi un po’ di più. In questo caso scende dal proprio veicolo e tira un calcio all’altra macchina. Ma la disputa sembra finire lì. Quando però fa domanda di risarcimento danni, l’altro sporge querela contro di lui per danneggiamento, ex articolo 635 c.p Il Tribunale lo assolve perché il fatto non sussiste. La Corte d’Appello, ai soli fini civilistici, riforma la sentenza e lo condanna al risarcimento dei danni. Ricorre per cassazione. L’onere probatorio non rispettato. La S.C. accoglie il ricorso. La corte territoriale si è limitata a fondare la riforma della precedente decisione, «sull’asserita insussistenza di una prova evidente dell’assoluta estraneità» dell’imputato ai fatti, ribaltando così l’onere probatorio. Nel processo penale, l’onere probatorio su domanda civile corrisponde alla sede processuale, che peraltro è uguale ai criteri civilistici, secondo cui incombe «su chi chieda un risarcimento da illecito aquiliano dimostrare ex articolo 2043 c.c. il danno ingiusto e il suo autore». Errata riforma del giudice d’appello. Peraltro, il giudice d’appello che riformi totalmente una decisione deve delineare le linee portanti del suo ragionamento innovativo, cosa che non è stata fatta in questo caso. Infatti non oppone alcunché ai rilievi del Tribunale circa le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del querelante che ha prima indicato quale danno un’ammaccatura e poi un graffio, peraltro non risultanti dai rilievi fotografici. Inoltre il Tribunale aveva valutato come poco credibile il querelante, poiché la denuncia è temporalmente successiva alla richiesta di risarcimento danni dell’altra parte dell’incidente. Nessuna motivazione cassazione e rinvio. La Cassazione, quindi, annulla la sentenza e rinvia per un nuovo giudizio. La corte territoriale si è limitata, riguardo alle dichiarazioni del querelante, «a meglio circostanziarle, senza però motivare il maggior credito attribuito alla prospettazione accusatoria rispetto alle contrarie dichiarazioni» del querelato e della moglie.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 – 30 gennaio 2013, numero 4789 Presidente Casucci – Relatore Manna Ritenuto in fatto Con sentenza del 21.12.2009 il Tribunale di Enna assolveva S.R.E. dal delitto p. e p. ex articolo 635 c.p. perché il fatto non sussiste. Con sentenza 10.11.2011 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello, proposto ai soli fini civili, dalla parte civile M C. , condannava lo S. al risarcimento dei danni in favore del C. medesimo, danni da liquidarsi in separata sede. Tramite il proprio difensore lo S. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'articolo 173 co. 1 disp. att. c.p.p. a vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva riformato la pronuncia di primo grado sul presupposto di una diversa lettura delle risultanze dibattimentali e della ritenuta mancanza di prova evidente dell'assoluta estraneità dello S. ai fatti il C. lo aveva accusato di avergli danneggiato con un calcio il parafango dell'autovettura in tal modo i giudici del gravame avevano ribaltato il principio di cui all'articolo 533 co. 1 c.p.p. b vizio di motivazione laddove l'impugnata sentenza non aveva preso posizione sulle discrasie temporali rilevate dal Tribunale in ordine ai tempi di presentazione ed integrazione della querela e di produzione del materiale fotografico presentato a conforto, nonché sul contrasto fra le dichiarazioni rese dal C. in sede di indagini preliminari e in dibattimento c da ultimo, a integrare il delitto di danneggiamento non bastava la prova - per altro insussistente - della condotta, essendo necessaria anche quella dell'evento, vale a dire, nel caso di specie, del deterioramento della carrozzeria dell'automobile del C. , prova la cui mancanza era stata evidenziata dalla pronuncia di prime cure senza che tale conclusione fosse inficiata dalla sentenza d'appello. Considerato in diritto 1 - Il ricorso è fondato. Invero, lungi dal ravvisare la prova positiva della condotta lesiva ascritta allo S. , l'impugnata sentenza si è limitata a fondare la riforma della statuizione di prime cure, ai soli fini civilistici, sull'asserita insussistenza di una prova evidente dell'assoluta estraneità dello S. ai fatti, in tal modo effettivamente ribaltando l'onere probatorio che faceva carico alla parte civile e non certo all'imputato e ciò dopo aver provveduto soltanto a una diversa lettura delle dichiarazioni del C. e aver ritenuto di per sé inattendibile la deposizione della moglie dell'odierno ricorrente. In proposito è appena il caso di ricordare che l'onere della prova sulla domanda civile proposta nell'ambito del processo penale resta quello proprio di quest'ultimo e che, ad ogni modo, a non dissimile conclusione si perviene anche alla luce dei meri criteri civilistici, incombendo su chi chieda un risarcimento da illecito aquiliano dimostrare ex articolo 2043 c.c. il danno ingiusto e il suo autore. Né la Corte territoriale ha specificamente confutato le argomentazioni svolte dalla sentenza assolutoria emessa in primo grado in tal modo non ha rispettato l'insegnamento di questa S.C. secondo il quale il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato cfr., per tutte, Cass. S.U. numero 33748 del 12.7.05, dep. 20.9.05 . Nel caso di specie, il Tribunale aveva evidenziato le plurime contraddizioni del C. non solo circa la dinamica dei fatti il querelante aveva dapprima sostenuto di aver visto lo S. dare una pedata contro la sua auto, poi aveva riferito di non essersene accorto subito, ma di avere solo in seguito constatato il danno , ma anche in relazione all'esistenza e alla natura del preteso danneggiamento, dapprima indicato come mera ammaccatura, poi come graffio, mentre dalle fotografie in atti non emergeva né l'una né l'altro secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado . Sempre il primo giudice aveva dubitato della credibilità del C. perché questi aveva proposto querela per danneggiamento dopo aver ricevuto una richiesta di risarcimento dei danni da lui provocati allo S. in occasione del sinistro stradale all'origine della vicenda. A tali rilievi la Corte territoriale non oppone alcunché, limitandosi a ritenere inattendibile la deposizione a discarico della teste Farina sol perché moglie dell'odierno ricorrente e a riportare un breve stralcio della testimonianza del querelante ritenendo che egli in dibattimento, lungi dal ritrattare le precedenti dichiarazioni, si sia solo limitato a meglio circostanziarle, senza però motivare il maggior credito attribuito alla prospettazione accusatoria rispetto alle contrarie dichiarazioni dello S. e della sua consorte. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ex articolo 622 c.p.p., anche per le spese, al giudice civile competente in grado di appello. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al giudice civile competente in grado di appello.