Con la risoluzione numero 2/DF del 18 gennaio 2013, il Dipartimento delle Finanze ha indicato in quali situazioni le vecchie dichiarazioni ICI non soddisfino i nuovi parametri e debbano quindi essere integrate con una dichiarazione IMU.
La norma di riferimento è l'articolo 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni della Legge 22 dicembre 2011, numero 214. Quando sorge l’obbligo dichiarativo? La Risoluzione numero 2/DF è intervenuta in merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per quanto riguarda i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola IAP . L’obbligo dichiarativo dell’imposta municipale propria sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni IC già presentate, oppure nelle ipotesi di modificazioni non conoscibili dal comune. Ne deriva pertanto che – come disciplinato dal D.M. 30 ottobre 2012 – l’elencazione dei casi in cui la nuova dichiarazione vada presentata si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui le dichiarazioni ICI non soddisfino i requisiti. Non rileva la semplice variazione del moltiplicatore. In relazione ai terreni ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza del settore IAP , le riduzioni vanno dichiarate nel caso in cui si acquisti o si perda il relativo diritto. L’obbligo non può dipendere dalla mera variazione del moltiplicatore, altrimenti si creerebbe un onere dichiarativo globalizzato per tutte le fattispecie in cui risulti cambiato il parametro per la determinazione dell’imposta.
TP_FISCO_13Ris2DF