In strada non si può più circolare decorso il termine per la consegna

I procedimenti esecutivi sui veicoli attivati dall’11 dicembre incideranno significativamente anche sulla libera circolazione del mezzo. Decorsi 10 giorni dalla notifica del pignoramento, infatti, se l’interessato non avrà consegnato il veicolo all’istituto vendite giudiziarie interverrà la polizia in modalità forzata.

Lo ha evidenziato l’Aci con la circolare numero 005/0006833/14 del 18 novembre 2014. Con la legge 162 del 10 novembre 2014, di conversione del decreto sulla riforma della giustizia, sono state introdotte numerose novità in materia di pignoramento dei veicoli. Per dettagliare gli aspetti formali della vicenda che per lo più riguarderà i procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall’11 dicembre pv, l’associazione romana ha diramato la prima istruzione formale che mette subito in evidenza l’aspetto più innovativo della novella. Ovvero il fatto che mentre attualmente il veicolo sottoposto a pignoramento può continuare a circolare liberamente, con la riforma a pieno regime scatterà la materiale apprensione del mezzo praticamente subito. Si parte l’11 dicembre. Specifica, infatti, il nuovo articolo 512- bis c.p.c. che dall’11 dicembre il pignoramento dei veicoli sarà effettuato con la notifica dell’atto al debitore e successiva trascrizione dello stesso. Con contestuale avviso dell’obbligo di consegna del mezzo all’Istituto vendite giudiziarie territoriale entro 10 giorni. In caso di mancata consegna tempestiva del veicolo spetterà alla polizia stradale intervenire. All’accertamento della circolazione con il mezzo pignorato da oltre 10 giorni seguirà infatti il ritiro della carta di circolazione e la materiale apprensione del bene per la sua consegna all’istituto vendite giudiziarie. Al riguardo si attendono indicazioni dettagliate da parte dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale. Manca all’appello infatti la procedura sanzionatoria necessaria al perfezionamento della misura punitiva in particolare per quanto riguarda la materiale apprensione del bene mobile. Poi questa procedura potrebbe interferire con le misure punitive previste dal codice stradale, per esempio in caso di mancata copertura assicurativa ed eventuale confisca amministrativa obbligatoria . La circolare prosegue poi dettagliando tutti gli aspetti formali della novella, evidenziando le modalità per adeguare tempestivamente la banca dati del Pubblico registro automobilistico all’esito della vicenda esecutiva.

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